Con la delibera n. 195/09/CONS, entrata in vigore il 14 c.m., l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha introdotto ulteriori modifiche al regolamento per l’organizzazione e la tenuta del Registro degli Operatori di Comunicazione (ROC).
Ricordiamo che il regolamento era già stato modificato dalla delibera n. 666/08/CONS, per cui si rimanda alla nostra circolare n. 10/2009.
Le modifiche apportate dalla delibera in oggetto sono sostanzialmente di due categorie.
La prima recepisce il decreto legislativo n. 207 del 30 dicembre 2008, recante “proroga di termini previsti da disposizioni legislative e finanziarie urgenti”, la quale dispone che il controllo delle società editrici può consistere in un controllo indiretto e che la partecipazione di controllo può essere intestata a società fiduciarie.
Infatti, la delibera in oggetto stabilisce che, laddove la partecipazione di controllo della società proprietaria di quote e azioni di una società editrice, sia intestata ad una società fiduciaria, quest’ultima è tenuta a comunicare il nominativo dei fiduciari, mediante il modello 12/3/ROC (Allegato 1).
Ogni variazione di fatti, negozi giuridici, accordi che costituiscono oggetto di comunicazione da parte del controllante deve essere comunicata all’Autorità entro trenta giorni dal perfezionamento della variazione.
Tali disposizioni si applicano esclusivamente alle imprese editrici di quotidiani e periodici, cartacei o telematici.
La delibera, inoltre, aggiorna la modulistica relativa alle comunicazioni di controllo, introducendo, nel modello 12/1/ROC (Allegato 2) la voce “controllo indiretto”.
La seconda modifica sostanziale deriva dalla necessità, per l’Autorità, di svolgere funzioni di vigilanza sull’attribuzione dei diritti d’autore da parte delle emittenti radiotelevisive. Infatti, in sede di comunicazione annuale, l’obbligo di comunicare l’elenco dei contratti stipulati e delle autorizzazioni ottenute per l’acquisizione dei diritti d’autore e dei diritti connessi, è stato esteso anche ai fornitori di contenuti (modello 20/ROC – Allegato 3).
Ricordiamo che i soggetti che, nelle comunicazioni richieste dall’Autorità, espongono dati contabili o fatti concernenti l’esercizio della propria attività non rispondenti al vero, sono puniti con l’arresto fino a due anni.
I soggetti che non provvedono, nei termini e con le modalità prescritti, alla comunicazione dei documenti, dei dati e delle notizie richiesti dall’Autorità sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 516,46 a euro 103.291,38.
I soggetti che non ottemperano agli ordini e alle diffide impartite dall’Autorità, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.329,14 a euro 258.228,45.
Se la violazione è di particolare gravità o reiterata, può essere disposta nei confronti del titolare di licenza o autorizzazione o concessione anche la sospensione dell’attività, per un periodo non superiore ai sei mesi, ovvero la revoca.
In allegato alla presente inviamo il Regolamento per la tenuta del ROC (Allegato 4) con le ultime modifiche apportate.
Allegato 1 Modello 12-3-ROC
Allegato 2 Modello_12-1-ROC
Allegato 3 Modello_20-ROC
Allegato 4- registro
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