Facciamo seguito alla nostra circolare n. 28 del 27.07.2017 relativa al decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, recante la ridefinizione della disciplina dei contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici, adottato ai sensi dell’articolo 2 della legge 26 ottobre 2016, n. 198.
Nella scorsa circolare abbiamo affrontato le modifiche relative alle tipologie residuali di imprese editrici.
Nella presente, chiuderemo la prima disamina della nuova disciplina approfondendo, invece, le norme di abrogazione apportate dal decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70.
Una prima serie di norma di abrogazione hanno carattere che possiamo definire tecnico, ossia hanno sostanzialmente cancellato norme ormai di qualsiasi efficacia.
In particolare, sono stati abrogati gli articoli 22, 23 e 24 della legge 5 agosto 1981, n. 416 e l’articolo 8 della legge 25 febbraio 1987, n. 67 che prevedevano il contributo sul prezzo della carta dei quotidiani e dei periodici; queste norme, in realtà, non trovavano applicazione già dal 1987.
Inoltre, sono stati abrogati i commi 1 e 3 dell’articolo 14, l’articolo 20 e l’articolo 29 del D.P.R. 27 aprile 1982, n. 268 che disciplinano la modalità di presentazione della documentazione ed il relativo procedimento amministrativo.
Valenza, invece, sostanziale assume l’abrogazione dell’articolo 54 della legge 5 agosto 1981, n. 416, che ha istituito la Commissione tecnico consultiva. Conseguentemente, è stato abrogato anche il comma 1 dell’articolo 21 della legge 7 marzo 2001, n. 62.
Con l’abrogazione del comma 5 dell’articolo 28, dell’articolo 8 del decreto legge 23 ottobre 1996, n. 542, convertito con modificazioni, e del comma 462 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 sono state abrogate le norme che prevedevano uno stanziamento specifico per le imprese editrici di testate destinate a non vedenti, in quanto le stesse fruiranno delle risorse che si renderanno disponibili sul fondo per il pluralismo e per l’innovazione dell’informazione.
Discorso analogo per lo stanziamento a favore delle testate edite da associazioni di consumatori previsto dall’articolo 7 della legge 30 luglio 1998, n. 281. Sempre in questa prospettiva, sono stati abrogati anche il relativo regolamento previsto dal D.P.C.M. 15 marzo 1999, n. 218 e l’articolo 138 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
Per le imprese editrici di testate edite e diffuse all’estero, è stato abrogato il D.P.R. 11 agosto 2014, n. 138.
L’intero impianto della legge 7 agosto 1990, n. 250 relativo sia al possesso dei requisiti che alla determinazione dei contributi è stato sostanzialmente abrogato, visto che la nuova disciplina è contenuta nel decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70.
In tale prospettiva. è stato abrogato anche il D.P.R. 2 dicembre 1997, n. 525 che disciplinava il procedimento amministrativo, il D.P.R. 25 novembre 2010, n. 233 e il decreto legge 18 dicembre 2012, n. 63, convertito con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 103, per la parte relativa ai contributi alle imprese editrici.
In relazione ai costi ammissibili. sono stati abrogati il DPCM 8 marzo 2013 e il DPCM 11 marzo 2013.
In linea con la nuova disciplina. sono stati abrogati i commi 454, 457 e 574 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Di rilievo è l’abrogazione del comma 457 che vietava il cambio di periodicità. A questo punto, quindi, da una prima lettura della norma, tornerebbe ad essere legittimo il cambio di periodicità.
Per le imprese radiofoniche organo di movimenti politici e per le imprese editrici di testate espressione di minoranze linguistiche rimane, con l’abrogazione delle altre norme, la riduzione del sette per cento rispetto al contributo spettante.
Chiaramente, buona parte dell’attuazione delle nuove norme è rimandata a successivi atti che verranno emanati con DPCM.
Con questa circolare abbiamo terminato, come detto, la prima disamina della nuova disciplina.
A settembre, provvederemo ad indicizzare il lavoro sinora svolto e inizieremo il lavoro di approfondimento.
Con l’occasione si augurano buone vacanze a tutti.
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