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Circolare n. 29 del 01/08/2016 – Requisito della mutualità prevalente per l’esercizio di riferimento dei contributi ex legge 250/90 e s.m.

In occasione dell’approvazione dei bilanci di esercizio, ricordiamo che ai sensi dell’ultima parte della lettera a) del comma 4 dell’articolo 1 della stessa legge 16 luglio 2012, n. 103, le cooperative che intendono accedere ai contributi di cui dall’art. 3, comma 2, della legge n. 250/90 e successive modifiche e integrazioni, devono essere, a partire dai contributi relativi all’esercizio 2013, in possesso del requisito della mutualità prevalente.
Il concetto di mutualità prevalente è espresso dall’articolo 2512 del codice civile che prevede che sono società cooperative a mutualità prevalente quelle che: “1) svolgono la loro attività prevalentemente in favore dei soci, consumatori o utenti di beni e servizi; 2) si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, delle prestazioni lavorative dei soci; 3) si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, degli apporti di beni o servizi da parte dei soci. Le società cooperative a mutualità prevalente si iscrivono in un apposito albo, presso il quale depositano annualmente i propri bilanci”. I criteri per la definizione della prevalenza sono precisati al successivo articolo 2513 che prevede: “Gli amministratori e i sindaci documentano la condizione di prevalenza di cui al precedente articolo nella nota integrativa al bilancio, evidenziando contabilmente i seguenti parametri: a) i ricavi dalle vendite dei beni e dalle prestazioni di servizi verso i soci sono superiori al cinquanta per cento del totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni ai sensi dell’articolo 2425, primo comma, punto A1; b) il costo del lavoro dei soci è superiore al cinquanta per cento del totale del costo del lavoro di cui all’articolo 2425, primo comma, punto B9 computate le altre forme di lavoro inerenti lo scopo mutualistico; c) il costo della produzione dei servizi ricevuti dai soci ovvero per beni conferiti dai soci è rispettivamente superiore al cinquanta per cento del totale dei costi dei servizi di cui all’articolo 2425, primo comma, punto B7, ovvero al costo delle merci o materie prime acquistate o conferite, di cui all’articolo 2425, primo comma, punto B6. Quando si realizzano contestualmente più tipi di scambio mutualistico, la condizione di prevalenza è documentata facendo riferimento alla media ponderata delle percentuali delle lettere precedenti…. omissis”.
Inoltre, ai sensi dell’articolo 2514 del codice civile “Le cooperative a mutualità prevalente devono prevedere nei propri statuti: a) il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all’interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato; b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi; c) il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori; d) l’obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell’intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. Le cooperative deliberano l’introduzione e la soppressione delle clausole di cui al comma precedente con le maggioranze previste per l’assemblea straordinaria”.
Ricordiamo che le cooperative a mutualità prevalente devono essere iscritte all’apposito albo tenuto a cura del Ministero delle Attività produttive.
Le cooperative giornalistiche sono da considerarsi come cooperative di produzione e lavoro, in quanto lo scambio mutualistico si realizza attraverso la prestazioni lavorative dei soci che caratterizza questo tipo di società. A supporto di tale tesi vi è proprio la natura della cooperativa giornalistica e le diverse norme che disciplinano puntualmente il rapporto, sia per numero che per qualità, tra soci e dipendenti.
Quindi nella fattispecie in esame, il rapporto da verificare è quello tra il costo del personale (da porre al denominatore) e quello del costo del personale socio (da porre al numeratore). Il requisito della mutualità prevalente è rispettato nell’ipotesi in cui detto rapporto sia superiore al 50 per cento. Un quesito che viene spesso posto è come vadano trattati i costi di lavoro non iscritti alla voce b9 del conto economico in quanto non riguardanti il personale dipendente ma, comunque, afferenti l’attività tipica dell’impresa. A titolo esemplificativo ed in relazione al settore di riferimento, basti pensare alle collaborazioni coordinate e continuative di natura giornalistica o alla cessione dei diritti d’autore. La lettera b) dell’articolo 2513 del codice civile, come modificata dal comma 1 dell’articolo 25 del decreto legislativo 28 dicembre 2004, n. 310, ha incluso tra i costi rilevanti quelli derivanti da altre forme di lavoro inerenti lo scopo mutualistico. Appare, quindi, abbastanza pacifico che l’analisi va estesa a tutti i tipi di collaborazione con una attenta distinzione delle prestazioni di lavoro non subordinate tipiche del settore (ripetiamo le collaborazioni giornalistiche o tecniche) da quelle, invece, non strettamente inerenti l’attività della cooperativa (basti pensare all’avvocato o al notaio che assiste la società negli adempimenti societari). Evidentemente questo tipo di costi vanno ricompresi sia nell’ambito del denominatore, ossia come montante sul quale calcolare il rapporto, che al numeratore, dove va indicato il costo del lavoro dei soci.
I parametri in oggetto vanno evidenziati nella nota integrativa, come riportiamo a titolo meramente esemplificativo nel seguente schema di riepilogo:

PARAMETRI

2° parametro Costo del lavoro dei soci Costo del lavoro
Xxxxx xxxxx

Inoltre, la fase che potrebbe essere indicata in nota integrativa laddove sussista il requisito della mutualità prevalente potrebbe essere la seguente: “Dal momento che il costo delle prestazioni di lavoro dei soci è superiore al 50% del costo complessivo del lavoro, la cooperativa consegue il parametro richiesto dalle disposizioni legislative ed è, pertanto, configurata come società cooperativa a mutualità prevalente. Ai sensi dell’art. 2545 del cod. civ. si evidenzia che la gestione della società garantisce il perseguimento costante dello scopo mutualistico”.
In relazione alle clausole statutarie previste dall’articolo 2514, e che rappresentano requisito per il possesso della mutualità prevalente, riteniamo che quelle speciali di settore (ossia il generale divieto di distribuzione degli utili) prevalgano su quelle generali, in quanto più stringenti. Ma laddove nello statuto il divieto di distruzione degli utili sia limitato all’esercizio di percezione dei contributi ed ai dieci successivi allora è consigliabile prevedere esplicitamente negli statuti:
a) il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all’interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
c) il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
d) l’obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell’intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

 

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