Facciamo seguito alla nostra circolare n. 26 del 03/10/2018 relativa al decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, recante la ridefinizione della disciplina dei contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici, adottato ai sensi dell’articolo 2 comma 2 della legge 26 ottobre 2016, n. 198.
Come abbiamo anticipato, in questa circolare analizzeremo i criteri di calcolo dei contributi per le imprese editrici di quotidiani e periodici diffusi esclusivamente in formato digitale.
L’impianto generale del sistema rimane, come per l’edizione cartacea, lo stesso; infatti, nella sostanza, il contributo viene distinto in una componente calcolata sui costi ammissibili e in una calcolata sulle copie digitali diffuse. E’ evidente che nell’ipotesi di edizioni digitali, l’influenza del contributo sui costi sarà molto più elevata rispetto a quello sulle copie diffuse.
I costi ammissibili rimangono quelli previsti dalla normativa attuale, con alcune differenze che segnaliamo:
Chiaramente, per i costi che hanno natura pluriennale è rimborsabile solo la quota di ammortamento di ciascun esercizio.
La percentuale di copertura del costo è pari al 75 per cento degli stessi.
Condizione per accedere ai contributi sui costi è avere non meno di 40.000 utenti unici mensili.
La somma dei costi ammissibili per l’edizione digitale non può essere superiore al cinquanta per cento di quelli sostenuti per il personale dipendente.
Rimane il principio che i costi sono rimborsabili sono nell’ipotesi in cui siano stati effettuati i relativi pagamenti (quindi, prima della presentazione della relativa documentazione) e che gli stessi siano tracciabili.
Il contributo sulle copie digitali è pari al minor valore tra 0,40 euro ed il prezzo di effettiva vendita.
Le copie digitali devono essere vendute singolarmente, in abbonamento o, nell’ipotesi in cui vengano cedute in abbinamento con la testata cartacea, abbiano un prezzo non inferiore al venti per cento della stessa. Si segnala che non sono ammesse al calcolo le copie vendute a seguito di un’unica transazione economica che individui più utenze individuali.
Il contributo sulle copie digitali non può essere superiore a 300.000 euro, mentre il contributo sui costi per le edizioni esclusivamente digitali non può superare il valore di 1.000.000 di euro.
Come per le imprese che editano giornali anche in edizione cartacea è stato, inoltre, previsto un articolato sistema di incentivi e disincentivi sul sistema di calcolo del contributo.
In particolare, è previsto un ulteriore rimborso pari al settantacinque per cento degli oneri previdenziali per l’assunzione di figure professionali dedicate alla produzione di contenuti informativi originali; un ulteriore rimborso pari al venti per cento dei costi per la gestione delle piattaforme e degli applicativi dedicati all’ampliamento dell’offerta informativa telematica e per l’utilizzo della rete da parte dell’impresa editrice; una quota aggiuntiva di contributo calcolata sulla base degli utenti unici raggiunti e, in particolare, del due per cento del contributo spettante per un numero di utenti unici mensili finali da 40.000 a 100.000 e del tre per cento nell’ipotesi di un numero di utenti unici finali mensili superiori a 100.000.
Come per le imprese che editano il giornale anche in edizione digitale, è previsto un ulteriore rimborso pari al cinquanta per cento degli oneri previdenziali per l’assunzione di figure professionali di età inferiore a 35 anni; inoltre, nell’ipotesi di attivazione dei percorsi di alternanza scuola-lavoro, viene riconosciuto un incremento dell’1 per cento del contributo spettante. Dalla lettura della norma sembrerebbe che detta quota vada aggiunta per ogni percorso attivato fino ad un minimo di 3 percorsi; infine, sempre nell’ambito degli incentivi, viene previsto un rimborso pari al 5 per cento dei costi per azioni di formazione ed aggiornamento professionale.
Il contributo calcolato viene, comunque, ridotto in ragione di un importo pari all’eccedenza degli stipendi lordi riconosciuti ai dipendenti, ai collaboratori ed agli amministratori rispetto al valore stabilito dal comma 1 dell’articolo 13 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 pari a 240.000 all’anno.
Il contributo calcolato, comunque, non potrà eccedere il cinquanta per cento dei ricavi incluso il contributo percepito. La formulazione della norma lascia intendere non pochi problemi per le imprese nell’ipotesi di accesso al contributo successivamente all’entrata in vigore della norma in quanto il riferimento letterale è al contributo percepito, quindi, già incassato, e non spettante, e, quindi, appostato a bilancio.
Al fine di fornire un quadro più chiaro, abbiamo provato a fornire delle esemplificazioni raccolte nelle tabelle allegate.
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