Egregio Editore,
con la presente, La informiamo che nella seduta di ieri la Camera ha approvato il Decreto legge di accompagnamento al disegno di legge finanziaria 2006, con voto di fiducia su un maxi-emendamento presentato dal Governo.
Il testo dovrà ora passare al Senato. Se, come con ogni probabilità al Senato verranno apportate modifiche, il testo dovrà tornare alla Camera per l’approvazione definitiva.
Ancora una volta preferiamo la tempestività dell’informazione rispetto all’approfondimento. Per questa ragione ci scusiamo per eventuali imprecisioni cui rimedieremo a stretto giro.
I commi di riferimento sono quelli che vanno dal numero 117 al numero 136 dell’articolo 2.
I commi 117 e 118 prevedono testualmente che: “con regolamenti adottati ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si procede al riordino ed alla semplificazione delle disposizioni normative relative ai contributi ed alle provvidenze per le imprese editrici di quotidiani e periodici, radiofoniche e televisive, introducendo nella disciplina vigente le norme necessarie per il conseguimento dei seguenti obiettivi: a) razionalizzazione e riordino dei contributi e delle provvidenze, anche tenuto conto dell’articolo 20, commi 1 e 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ed in coerenza con gli obiettivi di contenimento della spesa pubblica; b) rideterminazione e snellimento delle procedure, dei criteri di calcolo dei contributi spettanti, dei costi ammissibili ai fini del calcolo dei contributi, dei tempi e delle modalità di istruttoria, concessione ed erogazione, nonchè dei controlli da effettuare, anche attraverso il ricorso, da parte del Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ad altre amministrazioni dello Stato; c) particolare attenzione al perseguimento, da parte delle imprese, di obiettivi di maggiore efficienza, occupazione e qualificazione, utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, effettiva diffusione del prodotto editoriale sul territorio, con particolare riguardo a: 1. occupazione; 2. tutela del prodotto editoriale primario; 3. livelli ottimali di costi di produzione e di diffusione riferiti al mercato editoriale; d) coordinamento formale del testo delle disposizioni vigenti, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza logica e sistematica. Gli schemi dei regolamenti previsti dal comma 117 sono trasmessi alle Camere per l’acquisizione dei pareri delle competenti Commissioni parlamentari, le quali si esprimono entro trenta giorni dall’assegnazione. Decorso il predetto termine senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, i regolamenti possono essere comunque adottati”.
Non vi sono modifiche sostanziali rispetto alla previsione originaria (la parola occupazione giornalistica è stata sostituita dalla parola occupazione) per cui viene attribuita al Governo la facoltà di adottare, con provvedimenti di natura regolamentare, i criteri di accesso ai contributi ed i valori su cui calcolare gli stessi. A nostro avviso, il Governo può decidere: categorie dei beneficiari, criteri di accesso (tirature, diffusione o quant’altro) e modalità di calcolo dei contributi, sulla base dei parametri qualitativi individuati alla lettera c) del comma in commento. Questa disposizione è stemperata dalla previsione, di nuova introduzione, dell’obbligo di acquisire parere, non vincolante, da parte delle Commissioni parlamentari competenti.
Il comma 119 prevede testualmente che: “tra le indicazioni obbligatorie previste dall’articolo 2, comma 2, delle legge 8 febbraio 1948, n. 47, é inserita la dichiarazione che la testata fruisce dei contributi statali diretti di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250, ove ricorra tale fattispecie”.
Non vi è alcuna modifica rispetto alla previsione del precedente articolo 25, per cui rimane l’obbligo di indicare in gerenza la titolarità dell’impresa ai benefici di cui alla legge n. 250/90.
I commi 120, 121 e 123 prevedono testualmente che : “all’articolo 11, comma 1, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, le parole: «a decorrere dal 1° gennaio 1991» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2007» e alla lettera b) le parole: «al rimborso dell’80 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «al rimborso del 60 per cento». 121. All’articolo 8, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 250, le parole: «a decorrere dal 1° gennaio 1991» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2007» e alla lettera b) le parole: «al rimborso dell’80 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «al rimborso del 60 per cento». 123. A decorrere dai contributi relativi all’anno 2007, le imprese di radiodiffusione sonora e televisiva ed i canali tematici satellitari possono richiedere le riduzioni tariffarie, ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera a), della legge 25 febbraio 1987, n. 67, per un solo abbonamento sui canoni di noleggio e di abbonamento ai servizi di telecomunicazione via satellite, riferito esclusivamente al costo del segmento di contribuzione, fornito da società autorizzate ad espletare i predetti servizi”.
Rimane immutata la previsione del precedente articolo 28 che riguarda le emittenti radiotelevisive. Il primo ed il secondo comma riducono la misura del rimborso per i costi connessi agli abbonamenti ad agenzie di stampa dall’80% al 60%. Inoltre, il rimborso sul canone di trasporto del segnale via satellite viene limitato ad un solo gestore e, misura molto più incisiva, al solo costo di contribuzione.
Il comma 122 prevede testualmente che :”Il secondo comma dell’articolo 27 della legge 5 agosto 1981, n. 416, è sostituito dal seguente: «Sono considerate a diffusione nazionale le agenzie di stampa i cui notiziari siano distribuiti in abbonamento a titolo oneroso, qualunque sia il mezzo di trasmissione utilizzato, ad almeno quindici testate quotidiane in cinque regioni, che abbiano alle loro dipendenze a norma del contratto nazionale di lavoro più di dieci giornalisti professionisti con rapporto a tempo pieno, indeterminato ed esclusivo, ed effettuino un minimo di dodici ore di trasmissione al giorno per almeno cinque giorni alla settimana».
La norma in oggetto consente di accedere alle agevolazioni previste dalla legge n. 250/90 alle cooperative giornalistiche che editano agenzie di stampa, a prescindere dal canale di diffusione. E’ evidente che questa norma avrà un significativo costo in quanto, pur parendo scritta a tutela di un’impresa che da sempre sta spingendo in questa direzione, apre un nuovo ed ampio varco di accesso alle agevolazioni a favore delle agenzie di stampa.
I commi da 124 a 127 prevedono testualmente che: “A decorrere dai contributi relativi all’anno 2006, all’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 8, lettera a), le parole: «della media dei costi risultanti dai bilanci degli ultimi due esercizi» sono sostituite dalle seguenti: «dei costi risultanti dal bilancio»; b) al comma 9 le parole: «della media» sono soppresse; c) al comma 10, lettera a), le parole: «della media dei costi risultanti dai bilanci degli ultimi due esercizi» sono sostituite dalle seguenti: «dei costi risultanti dal bilancio». 125. All’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, nel comma 2, lettera c), le parole: «precedente a quello» sono soppresse. 126. All’articolo 3, comma 3, primo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 250, le parole: «fino a 40 mila copie di tiratura media» sono sostituite dalle seguenti: «fino a 30 mila copie di tiratura media». 127. Qualora nella liquidazione dei contributi relativi all’anno 2004 sia stato disposto, in dipendenza dell’applicazione di diverse modalità di calcolo, il recupero di contributi relativi all’anno 2003, non si procede all’ulteriore recupero e si provvede alla restituzione di quanto recuperato.”.
Rimane invariata la previsione del precedente articolo 29 per cui viene abolita la media dei costi a partire dall’esercizio 2006 e viene condonata la vicenda relativa al 2002 ed al 2003. Inoltre, viene abbassato il limite massimo per i periodici che fruiscono del rimborso a copia da 40.000 copie a 30.000 copie. Si rileva che rimane compromessa la situazione delle imprese che hanno registrato incrementi di costi negli esercizi 2004 e 2005.
I commi da 128 a 130 prevedono testualmente che: “Il termine di decadenza previsto dall’articolo 1, comma 461, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, si intende riferito anche ai contributi relativi agli anni precedenti. 129. All’articolo 1, comma 455 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole: «dei costi complessivamente ammissibili» sono sostituite dalle seguenti: «degli altri costi in base ai quali è calcolato il contributo». 130. Il comma 458 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, si interpreta nel senso che la composizione prevista dalla citata disposizione per l’accesso alle provvidenze di cui all’articolo 3, commi 2 e 2-quater, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, consente l’erogazione dei contributi relativi all’ anno 2006, qualora realizzata nel corso del medesimo anno.”.
Rimane la previsione del precedente articolo 30. Il primo comma formalizza la decadenza in caso di incompleta presentazione della documentazione con riferimento a tutti gli esercizi. La finanziaria 2006, infatti, nulla diceva circa le domande relative alle annualità anteriori al 2004. Il secondo comma chiarisce, in maniera restrittiva, che il limite del 10 per cento dei costi connessi alle collaborazioni, va applicata sul montante degli altri costi.
Il terzo comma, consente di adeguare la compagine sociale delle cooperative prevista dalla finanziaria 2006 (soci esclusivamente giornalisti e poligrafici) entro il 31 dicembre 2006.
Il comma 131 prevede testualmente che : “Le convenzioni aggiuntive di cui agli articoli 19 e 20 della legge 14 aprile 1975, n. 103, sono approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e delle comunicazioni, e, limitatamente alle convenzioni aggiuntive di cui all’articolo 20, terzo comma, della stessa legge, con il Ministro degli affari esteri. Il pagamento dei corrispettivi è effettuato nell’anno successivo alla prestazione dei servizi derivanti dalle convenzioni. Nell’ambito del progetto di audiovideoteca di cui all’articolo 24, comma 2, del contratto di servizio di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 12 marzo 2003, la RAI-Radiotelevisione italiana Spa, previa stipula di una convenzione a titolo gratuito con la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica, assicura il supporto tecnico necessario alla conservazione e alla conversione digitale del materiale audiovisivo delle sedute del Parlamento”.
Oltre alla previsione del precedente articolo 31 in merito alla disciplina dei rapporti con le concessionarie in regime di convenzione aggiuntiva (rispetto a quella della Rai) è stato posto l’obbligo a carico di quest’ultima di assicurare il supporto logistico per l’audiovideoteca, già rientrante, tra l’altro nelle prestazioni da erogare da parte della concessionaria pubblica per il contratto di servizio pubblico.
I commi 132 e 133 prevedono testualmente che: “in recepimento della direttiva 92/100/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1992, al fine di assicurare la remunerazione del prestito eseguito dalle biblioteche e discoteche dello Stato e degli enti pubblici, è autorizzata la spesa annua di 250.000 euro per l’anno 2006, di euro 2,2 milioni di euro per il 2007 e di 3 milioni di euro a decorrere dall’anno 2008 per l’istituzione presso il Ministero per i beni e le attività culturali del Fondo per il diritto di prestito pubblico. Il Fondo è ripartito dalla Società italiana autori ed editori (SIAE) tra gli aventi diritto, sulla base degli indirizzi stabiliti con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e le associazioni di categoria interessate. Per l’attività di ripartizione spetta alla SIAE una provvigione, da determinare con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, a valere sulle risorse del Fondo. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano ai prestiti presso tutte le biblioteche e discoteche di Stato e degli enti pubblici, ad eccezione di quelli eseguiti dalle biblioteche universitarie e da istituti e scuole di ogni ordine e grado, che sono esentati dalla remunerazione dei prestiti. All’articolo 69, comma 1, alinea, della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, le parole: «, al quale non è dovuta alcuna remunerazione» sono soppresse. 133. All’onere di cui al comma 132, pari a 250.000 euro per l’anno 2006, 2,2 milioni di euro per il 2007 e 3 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2008, si provvede quanto a euro 250.000 per l’anno 2006, euro 1,2 milioni per l’anno 2007 ed euro 3 milioni a decorrere dall’anno 2008 mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti dal presente decreto e quanto a euro 1 milione per l’anno 2007 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2006, utilizzando per l’anno 2007 la proiezione dell’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri”.
Con questo comma viene disciplinato il diritto d’autore nell’ambito dei prestiti di libri e dischi effettuati da biblioteche e discoteche pubbliche, garantendo alla S.I.A.E. un entrata determinata in maniera forfetaria.
Il comma 134 prevede testualmente che: “Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio”.
Il comma appare centrale nell’intera definizione della vicenda in quanto attribuisce al Ministero dell’economia l’autorizzazione ad apportare variazioni al bilancio. Non si comprende bene, in realtà, la portata reale di questa disposizione. Quest’aspetto merita, sicuramente seri approfondimenti.
Il comma 135 prevede testualmente che: “le somme ancora dovute alla società Poste italiane ai sensi dell’articolo 3, comma 1 del decreto legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, sono rimborsate, previa determinazione effettuata dalla presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per l’informazione e l’editoria, di concerto con il ministero delle Comunicazioni e con il ministero dell’Economia e delle finanze, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con una rateizzazione di dieci anni”.
Viene mantenuto inalterato il disposto del precedente articolo 33 per cui viene cristallizzato il debito nei confronti delle Poste (probabilmente anche per incidere sul bilancio di queste ultime), rateizzando in dieci anni il pagamento.
Infine, il comma 136 prevede testualmente che: “all’articolo 98 del Codice delle comunicazioni elettroniche, emanato con il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 2 le parole sono sostituite dalle seguenti e le parole sono sostituite dalle parole ; b) al comma 5 le parole sono sostituite dalle parole ; c) al comma 8, le parole sono sostituite dalle parole; d) al comma 9, dopo le parole sono aggiunte le seguenti. Le parole sono sostituite dalle parole; e) al comma 11, le parole sono sostituite dalle parole; f) al comma 13, le parole sono sostituite dalle parole; g) al comma 14, le parole sono sostituite dalle parole da euro 170.000,00 a euro 2.500.000,00>; h) al comma 16, le parole sono sostituite dalle parole; i) dopo il comma 17 è inserito il seguente comma 18:
Rimane inalterata la previsione del precedente articolo 34 per cui vengono aumentate in maniera significative le sanzioni introdotte dal codice delle comunicazioni elettroniche.
Segnaliamo che nel corso della conversione è stato abrogato l’articolo 26 che prevedeva la decadenza del c.d. diritto soggettivo delle imprese ai contributi, compresso dal limite alle disponibilità di bilancio, e cristallizzava i benefici alle emittenti satellitari organi di movimenti politici al 31 dicembre 2005. Inoltre, è decaduta la norma sulla rassegna stampa.
Occorre prestare attenzione all’iter di approvazione del disegno di legge (finanziaria 2007) nel quale non vi è da escludere che vengano introdotte norme con ricadute sul settore dell’informazione.
Cordiali saluti.
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