Circolare n. 28 del 27/07/2017 – Legge riforma editoria – Decreto legislativo di ridefinizione della disciplina dei contributi diretti: testate espressione di minoranze linguistiche; stampa italiana edita e diffusa all’estero; testate per non vedenti; testate edite da associazioni di consumatori e utenti

1
2851

Facciamo seguito alla nostra circolare n. 26 del 17/07/2017 relativa allo schema di decreto legislativo recante la ridefinizione della disciplina dei contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici, adottato ai sensi dell’articolo 2 della legge 26 ottobre 2016, n. 198.

Nella scorsa circolare abbiamo affrontato le modifiche relative al procedimento amministrativo.

Nella presente circolare affronteremo, invece, le modifiche apportate dal decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70 alla disciplina delle testate e delle imprese cui il legislatore ha affidato particolare tutela.

In relazione alle testate espressione di minoranze linguistiche il riferimento del legislatore è all’articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482 che limita la tutela alle lingue e alla cultura delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l’occitano e il sardo.

La disciplina per le imprese che editano quotidiani e periodici espressione di queste minoranze linguistiche è la medesima prevista per le altre imprese; disciplina che abbiamo affrontato nel dettaglio nelle nostre circolari n. 8/2017, 9/2017, 10/2017, 23/2017 e 26/2017.

Le uniche eccezioni sono relative alla forma societaria che è, pertanto, libera per questo tipo di imprese, fermo rimanendo chiaramente il divieto di distribuzione degli utili, e la non applicazione del limite del contributo al cinquanta per cento dei ricavi di impresa.

Più articolata, invece, è la disciplina per le imprese che editano quotidiani e periodici editi e diffusi all’estero.

Sia per i quotidiani che per i periodici. il requisito per accedere ai benefici previsti dalla legge è che almeno il sessanta per cento delle copie deve essere diffuso all’estero. Nell’ipotesi di edizione solo digitale, almeno il sessanta per cento degli utenti unici deve derivare da contatti da parte di soggetti che non sono in Italia.

Inoltre, per entrambe le categorie ulteriore requisito è che almeno il cinquanta per cento dei testi deve essere scritto in lingua italiana.

Il regime poi è diverso per i quotidiani e per i periodici. In particolare, per quanto concerne i quotidiani si applica la stessa disciplina prevista per le imprese editrici di quotidiani e periodici in Italia sia per i requisiti di accesso che per la determinazione del contributo. Ai fini del requisito del rapporto tra tiratura e diffusione, i quotidiani editi e diffusi all’estero vengono equiparati alle testate nazionali. Inoltre, in relazione al personale dipendente si applica la disciplina relativa al Paese nel quale ha luogo la prestazione lavorativa.

Il procedimento per la concessione del contributo è stato demandato ad un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che sarebbe dovuto essere emanato entro 45 giorni dall’approvazione del decreto legislativo.

Per quanto concerne i periodici, invece, la disciplina è diversa. Infatti, agli stessi si applica la norma in materia di anzianità e di regolare assolvimento degli obblighi derivanti dalla normativa in tema di lavoro e occorre rispettare una periodicità almeno trimestrale e trattare, sotto il profilo contenutistico, argomenti di interesse delle comunità italiane all’estero, avendo riferimento alla diffusione della cultura e della lingua italiana. Tale fattispecie deve essere attestata dall’ufficio consolare competente.

Il contributo è diviso in due parti: una quota del dieci per cento viene ripartita in maniera uguale tra tutti i soggetti aventi diritto, mentre la restante parte viene pagata in ragione dei costi sostenuti e delle copie vendute. I costi sostenuti sono gli stessi previsti per le imprese editrici di testate quotidiane e periodiche in Italia mentre il contributo per copia è pari a 0,25 centesimi per copia. Il contributo viene, chiaramente, ripartito tra i soggetti aventi diritto nei limiti dello stanziamento previsto per la stampa italiana all’estero.

Anche in questo caso la disciplina del procedimento amministrativo è stato demandato ad un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che sarebbe dovuto essere emanato entro 45 giorni dall’approvazione del decreto legislativo.

La ripartizione dello stanziamento tra le imprese editrici di periodici editi e diffusi all’estero è delegata ad un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi di concerto con il Ministero degli affari esteri. In sede di prima attuazione, alle imprese editrici di periodici editi in Italia e diffusi all’estero è stato riservato il 30 per cento del fondo, mentre il 70 per cento è stato destinato alle imprese editrici di periodici editi e diffusi all’estero.

Le imprese editrici di periodici per non vedenti e ipovedenti che abbiano un’anzianità di edizione di almeno due anni e che siano proprietarie della testata hanno diritto ai contributi specifici a condizione che diano evidenza sulla testata dei finanziamenti ricevuti.

Il contributo viene ripartito sulla base dello stanziamento disponibile nella seguente misura: a) il dieci per cento tra tutti i soggetti aventi diritto; b) il trenta per cento in proporzione delle uscite; c) il cinquanta per cento in ragione delle copie distribuite; d) il 10 per cento per la diffusione in modalità digitale ed accessibile.

L’ultima categoria è rappresentata dalle associazioni dei consumatori e degli utenti iscritte all’elenco istituito dall’articolo 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206. Anche in questo caso le associazioni devono avere almeno due anni di anzianità di edizione, devono essere proprietarie della testata e devono dare evidenza sulla testata dei finanziamenti ricevuti.

Il contributo viene ripartito sulla base dello stanziamento disponibile nella seguente misura: a) il dieci per cento tra tutti i soggetti aventi diritto; b) il venticinque per cento in proporzione delle uscite; c) il quaranta per cento in ragione delle copie distribuite; d) il quindici per cento in ragione delle copie vendute; e) il 10 per cento per la diffusione in modalità digitale della testata. Nessuna associazione può percepire un contributo superiore al 10 per cento dello stanziamento assegnato.

Nella prossima circolare termineremo il primo esame del decreto legislativo con l’analisi delle norme di abrogazione.

1 COMMENTO

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci il tuo commento
Inserisci il tuo nome