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Circolare n. 27 del 30/07/2003 – Disegno di legge riforma editoria

Egregio editore,

come anticipato nella circolare n. 26 di ieri, illustriamo i contenuti del disegno di legge, avente ad oggetto modifiche alla disciplina dell’editoria.

Il disegno di legge del Governo è stato approvato dal Consiglio dei Ministri del 27 giugno u.s. Si segnala che ad oggi il disegno di legge non è stato ancora assegnato per cui la discussione parlamentare non potrà essere avviata prima del prossimo mese di settembre.

Per facilità di lettura, il disegno di legge viene commentato, in modo sintetico, articolo per articolo.

Art. 1

(Siti internet)

I siti internet aventi natura editoriale vengono, di fatto, equiparati alle testate giornalistiche ed assoggettati all’obbligo di registrazione al Tribunale ed al ROC. Si evidenzia che la definizione di prodotto editoriale è contenuta nell’art. 1 della legge n. 62/01. Il presente provvedimento invece, definisce siti aventi natura editoriale quelli che contengono in via prevalente prodotti editoriali. E’ chiaro che anche questa volta l’esatta definizione dell’applicabilità della disciplina è estremamente vaga. L’iscrizione al ROC può assorbire la registrazione al Tribunale ai sensi dell’art. 16 della legge n. 62/01. Eguale disciplina si applica agli editori di testate giornalistiche in formato elettronico e digitale.

La pubblica amministrazione latu sensu viene esentata dall’obbligo di individuare per i propri siti un direttore responsabile giornalista, in quanto tale qualifica viene assorbita ex lege dal dirigente che autorizza la pubblicazione delle informazioni.

Art. 2

(Disposizioni sulla proprietà delle imprese editrici)

La titolarità delle azioni aventi diritto di voto possono essere detenute da società di capitali controllate direttamente o indirettamente da persone fisiche. E’ chiaro che si tratta di un indebolimento sul controllo e sulla trasparenza degli assetti.

Art. 3

(Pubblicità dei bilanci degli enti pubblici)

Ai fini del rispetto dell’obbligo di pubblicazione del bilancio delle pubbliche amministrazioni viene posto a carico delle stesse il dovere di nominare un responsabile del procedimento amministrativo ai sensi della legge n. 241/90. Laddove lo stesso non adempia all’obbligo di pubblicazione è tenuto a proprie spese a provvedere alla pubblicità. E’ chiaro che tale norma dovrebbe fungere da stimolo all’individuazione dei responsabili fisici di una norma poco rispettata dalle pubbliche amministrazioni.

Art. 4

(Modifiche al decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170)

Viene rafforzato il canale sperimentale di vendita dei quotidiani e periodici, autorizzando, ex lege, i soggetti che avevano richiesto di aderire alla sperimentazione e che non erano stati autorizzati.

Inoltre, viene posto a carico delle edicole l’obbligo di garantire la copertura del servizio nell’ipotesi di temporaneo impedimento.

Infine, il compenso per la vendita dei giornali attraverso lo strillonaggio viene assoggettato, ai fini dell’Irpef, a ritenuta di imposta con aliquota pari a quella dello scaglione più basso.

Art. 5

(Modifiche alla legge 7 agosto 1990, n. 250)

E’ un articolo che, permeato di estremo tecnicismo si applica ad eccezione di quanto previsto dal comma 6, a partire dal 1° gennaio 2002.

Riguarda le cooperative giornalistiche, le imprese partecipate da cooperative e fondazioni e le cooperative costituite ai sensi dell’art. 153 della legge n. 388/00.

Ricordando che, di fatto, l’articolo prende le mosse dai problemi applicativi connessi alla legge n. 62/01, procediamo ad un analisi lettera per lettera:

il rapporto del 30% tra ricavi pubblicitari e costi si applicherà con riferimento all’esercizio di percepimento dei contributi e non più con riferimento all’esercizio precedente.
il divieto di effettuare panini viene limitato ai soli quotidiani nazionali. Quindi, possono continuare a fare panini i quotidiani locali ed i periodici.
viene eliminato il vincolo del prezzo che, ai sensi della legge n. 62/01, non poteva essere inferiore alla media del prezzo degli altri quotidiani.
ai quotidiani editi in lingua francese, ladina, slovena e tedesca, nelle regioni a statuto speciale del nord, non viene concesso l’incremento del 50% del contributo nell’ipotesi di pubblicità inferiore al 30% dei costi.
di contro, ai quotidiani in lingua italiana editi all’estero viene concesso l’incremento del 50% del contributo nell’ipotesi di pubblicità inferiore al 30% dei costi.
viene chiarito che il contributo fisso per i periodici non può superare i 310.000 € ed il variabile non può superare i 207.000 €.
viene abrogato il comma 7 dell’articolo 3 della legge n. 250/90 che prevedeva un doppio rapporto dei ricavi pubblicitari del 40% e del 30% rispetto ai costi. Detta norma era già stata assorbita dalla previsione della legge n. 62/01 che prevede un unico parametro del 30%.
viene abolita la media dei costi come parametro di riferimento dei contributi.
come sopra.
come sopra.
Il secondo comma prevede l’estensione temporale del periodo di anzianità delle cooperative giornalistiche da tre a cinque anni, salvaguardando le cooperative costituite entro il 31 dicembre 2002.

Il terzo comma prevede che per le imprese il cui capitale sia posseduto da cooperative o fondazioni costituite a partire dal 2003 il requisito dell’anzianità (portata da tre a cinque anni) debba essere riferito sia all’anzianità di pubblicazione che di assetto.

Il quarto comma precisa che il riferimento ai fini del calcolo del contributo variabile va fatto sulla tiratura netta e non sulla tiratura lorda.

Il quinto comma prevede che il mancato perfezionamento della pratica entro due anni dalla data di presentazione della domanda comporta la decadenza dal diritto ai contributi.

Il sesto comma prevede, in breve, la riduzione del contributo agli organi di partito dal 70% al 60%, mentre per gli altri soggetti viene definito il contributo massimo pari al 60% dei costi, tale a partire dal 2003.

Il settimo comma prevede che anche la presenza dei prodotti multimediali è esente dai limiti di affollamento pubblicitario.

L’ultimo comma prevede che i giornali organi di partiti politici (con gruppo parlamentare o rappresentanza europea) possono licenziare i giornalisti in esenzione dall’art. 18, atteso il rapporto fiduciario di natura politica.

Art. 6

(Interpretazione autentica del comma dell’articolo 153 della legge 23 dicembre 2000, n. 388)

Possono accedere ai contributi le cooperative costituite entro il 30 novembre 2001 ai sensi della legge n. 388/00, purché editino, anche successivamente, un giornale organo di movimento politico in possesso, precedentemente alla stessa legge n. 388/00, dei requisiti richiesti.

Art. 7

(Modalità di pagamento dei contributi previdenziali all’istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani)

I crediti tributari possono essere utilizzati nel modello F24 per pagare, in compensazione, i contributi previdenziali dovuti all’INPGI.

Art. 8

(Regolarità contributiva)

Le imprese debbono essere considerate regolari ai fini previdenziali laddove abbiano ricorsi giurisdizionali in corso o abbiano ottenuto rateizzazione per il pagamento del debito contributivo.

Art. 9

(Contributi indiretti)

Il primo articolo prevede, in relazione ai contributi in conto interesse sui mutui e sui leasing:

che il Fondo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha durata decennale, mentre precedentemente la durata era collegata all’attuazione della riforma prevista dal decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 303.
le risorse non utilizzate vengono destinate ad incremento delle risorse dell’esercizio precedente, creando un vincolo a favore del settore.
vengono esplicitamente escluse dalle spese oggetto di agevolazione le spese promozionali e di pubblicità e quelle non direttamente inerenti il prodotto editoriale. Si evidenzia che la previsione non ha alcuna efficacia in relazione ai contributi di cui alla legge n. 250/90.
nell’ipotesi di ricorso al leasing il termine ultimo per l’ammissione al contributo è l’effettiva presa di possesso dei beni, attraverso il riscatto degli stessi.
Il secondo articolo prevede, in relazione alla procedura valutativa che ricordiamo si applica per finanziamenti superiori 516.457 €:

nell’ipotesi in cui l’importo delle richieste superi le risorse disponibili si procede alla ripartizione percentuale delle stesse. Di fatto, viene abbandonato il sistema dello sportello.
il pagamento del contributo non segue più il pagamento delle rate da parte dell’impresa, ma avviene in un’unica soluzione annuale posticipata. Rimane ferma la cauzione pari al 10% dell’agevolazione trattenuta sulla prima rata di finanziamento.
Il terzo comma prevede che il credito d’imposta ed i contributi in conto interesse non sono cumulabili con altri contributi, di qualunque tipo, pur essendo cumulabili tra di loro. La previsione già era presente nel regolamento di attuazione della legge n. 62/01.

Il comma 4 ed il comma 5 prevedono che, sia per il credito d’imposta che per i contributi in conto interessi, sono oggetto di contributo i beni dati dalle imprese ammissibili in comodato ad altre imprese, purchè gli stessi beni vengano utilizzati prevalentemente per la produzione o la distribuzione di giornali o libri.

Art. 10

(Agevolazioni postali per le spedizioni di prodotti editoriali)

L’articolo risolve una serie di problemi connessi alla nuova normativa in materia di agevolazioni postali.

Il primo comma definisce i requisiti soggettivi ed oggettivi per l’accesso alle agevolazioni. La novità è che vengono riammesse a contributo le associazioni e le organizzazioni senza fini di lucro, le associazioni con riconoscimento da parte di gruppi politici (definizione estremamente vaga), nonché, relativamente ai soli organi direttivi, gli ordini professionali, i sindacati, le associazioni di categoria e le associazioni d’arma.

Al secondo comma vengono definite concettualmente le associazioni e le organizzazioni senza fini di lucro.

Il terzo comma disciplina il rapporto di provvista tra le Poste S.p.A. e la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il quarto comma prevede quali soggetti sono esclusi dalle agevolazioni. In sostanza occorre evidenziare che le vere novità sono l’esclusione dei quotidiani dal vincolo del 60% delle copie vendute direttamente ai destinatari e l’abbassamento della percentuale, per i soli periodici al 50%. In tale prospettiva, si ricorda che il Tar del Lazio recentemente ha accettato la richiesta di sospensione degli effetti del vincolo del 60% del venduto direttamente ai destinatari. Allo stato pende ricorso da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Infine l’ultimo articolo abroga l’attuale sistema tariffario suddiviso per tabelle, rimandando ad un decreto del Ministero delle Comunicazioni le nuove tariffe agevolate.

La presente nota ha sicuramente carattere sintetico. Per ogni altra cosa, rimaniamo, come sempre, a vostra completa disposizione.

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

editoriatv

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