Facendo seguito alla nostra circolare n. 4/2016 del 20/01/2016, segnaliamo che l’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 20/E del 2016 ha chiarito le modalità di fruizione dell’aliquota ridotta del 4 per cento per i prodotti editoriali diffusi in formato elettronico.
Anzitutto, l’Agenzia precisa che l’agevolazione non è riferita esclusivamente all’utilizzo delle informazioni con la tipica modalità dell’acquisto della copia e/o dell’abbonamento della pubblicazione, ma che si deve tener conto dell’ipotesi in cui il lettore fruisca di servizi di consultazione a tempo per i contenuti diffusi i formato elettronico (l’agenzia fa un esplicito riferimento a modalità comuni di fruizione dei contenuti on line come ricerche, inserimento di commenti o stampe).
Nella circolare l’Agenzia delle Entrate ribadisce che per poter fruire dell’aliquota agevolata è necessario che le pubblicazioni abbiano un proprio codice isbn (libri) o issn (pubblicazioni periodiche). Il possesso dei suddetti codici identificativi del prodotto editoriale è condizione necessaria, ma non sufficiente, per accedere all’aliquota del 4 per cento, in quanto, comunque, rimane l’obbligo di verificare tutti gli ulteriori requisiti sia di natura soggettiva, ossia riferibili al produttore dei contenuti, sia oggettivi, ossia riferibili al prodotto.
In particolare, con riferimento ai requisiti soggettivi, si ricorda che l’editore è considerato colui che intraprende un’iniziativa economica editoriale, assumendo il rischio della realizzazione e della diffusione del prodotto editoriale in previsione delle ricadute economiche che detta attività potrà generare sotto il profilo della vendita di copie e/o di pubblicità. Sotto il profilo soggettivo, il regime speciale per l’editoria concerne i giornali quotidiani e periodici, la cui testata sia regolarmente registrata e i libri.