Nell’imminenza delle prossime consultazioni elettorali, ricordiamo che a tutti i messaggi autogestiti a pagamento e gli spazi pubblicitari con contenuto elettorale trasmessi e pubblicati nei novanta giorni antecedenti la data delle elezioni si applica l’aliquota IVA del 4 per cento, secondo quanto disposto dall’art. 7 della legge 8 aprile 2004, n. 90, che integra e modifica l’articolo 18 della legge 10 dicembre 1993, n. 515 e successive modifiche.
Si riporta di seguito il testo dell’articolo 18 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, come modificato dalla legge 8 aprile 2004, n. 90: “Per il materiale tipografico, inclusi carta e inchiostri in esso impiegati, per l’acquisto di spazi d’affissione, di comunicazione politica radiotelevisiva, di messaggi politici ed elettorali sui quotidiani e periodici, per l’affitto dei locali e per gli allestimenti e i servizi connessi a manifestazioni, nei novanta giorni precedenti le elezioni della Camera e del Senato, dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia nonché, nelle aree interessate, nei novanta giorni precedenti le elezioni dei presidenti e dei consigli regionali e provinciali, dei sindaci e dei consigli comunali e circoscrizionali, commissionati dai partiti e dai movimenti, dalle liste di candidati e dai candidati si applica l’aliquota IVA del 4 per cento”.
Le condizioni, in presenza delle quali è possibili applicare l’aliquota del 4%, possono essere schematicamente classificate secondo criteri di ordine oggettivo, soggettivo, temporale e territoriale:
a) sotto un profilo oggettivo, i beni e servizi, come sopra tassativamente individuati dalla norma, devono risultare attinenti allo svolgimento della competizione elettorale. Essi esauriscono la loro utilità nell’ambito della competizione elettorale e non sono suscettibili, pertanto, di utilizzazioni ulteriori o diverse da quelle connesse con la stessa competizione. Per quanto concerne “l’affitto dei locali, gli allestimenti e i servizi connessi a manifestazioni” deve trattarsi di beni e servizi acquistati per essere utilizzati in occasione di manifestazioni elettorali, dovendo intendersi per “manifestazioni” eventi specifici e ben individuati, promossi a scopo elettorale (comizi, incontri, convention). Vanno invece esclusi dal beneficio le spese sostenute dai relatori partecipanti al comizio che non siano strettamente connesse alla manifestazione;
b) con riguardo all’aspetto soggettivo, la norma individua in modo preciso i soggetti nei cui confronti può essere applicata l’aliquota del 4%, stabilendo che gli acquisti devono essere commissionati esclusivamente da partiti, movimenti, liste di candidati e candidati;
c) l’ambito temporale della norma è definito con riguardo all’acquisto dei beni e servizi effettuati nei novanta giorni precedenti le elezioni. Per stabilire in quale momento l’acquisto deve considerarsi effettuato si rinvia ai criteri stabiliti dall’art. 6 del D.P.R. n. 633 del 1972 concernente “la effettuazione delle operazioni”, ai fini dell’IVA;
d) l’ambito territoriale di applicazione dell’agevolazione coincide con le aree interessate dalle elezioni che possono coincidere, a seconda dei casi, con il territorio nazionale, regionale, provinciale, comunale o circoscrizionale.
Sulla relativa fattura dovrà essere riportata la seguente dicitura:
“Materiale per campagna elettorale riferita “………………………………… da svolgersi il giorno ………………” – I.V.A. 4% ai sensi dell’art. 18 legge 10 dicembre 1993, n. 515 e successive modifiche.”
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