Facciamo seguito alla nostra circolare n. 23 del 26/06/2017 relativa allo schema di decreto legislativo recante la ridefinizione della disciplina dei contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici, adottato ai sensi dell’articolo 2 della legge 26 ottobre 2016, n. 198.
Nella scorsa circolare abbiamo affrontato il tema relativo ai criteri di calcolo dei contributi per le imprese editrici di quotidiani e periodici diffusi esclusivamente in formato digitale.
Nella presente circolare affronteremo, invece, le modifiche apportate dal decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70 relative al procedimento amministrativo.
Ricordiamo che le norme introdotte dal decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70 entrano in vigore dai contributi relativi al 2018, pertanto fino ai contributi relativi al 2017 restano in vigore le regole stabilite dall’articolo 3 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, anche se nella sostanza la disciplina rimane immutata.
L’articolo 10 del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70 rinvia ad un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (il cui termine è, in realtà, già scaduto, in quanto era fissato al 30 giugno 2017) le modalità per la domanda di accesso ai contributi e per la relativa documentazione.
L’acconto, pari al 50 per cento del contributo erogato per l’esercizio precedente, deve essere pagato entro il termine del 30 maggio dell’anno successivo, fermo rimanendo i limiti delle risorse assegnate che verranno stabilite annualmente con D.P.C.M. ai sensi del comma 6 dell’articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198.
Per accedere all’acconto, le imprese devono aver presentato l’intera documentazione, fatta eccezione per i documenti che implicano le relazioni di revisione, entro il 31 gennaio e non devono avere debiti previdenziali scaduti con gli istituti previdenziali per l’esercizio di riferimento dei contributi. Vige, inoltre, sempre il regime previsto dall’articolo 48-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, relativo al mancato pagamento di debiti tributari superiori a 10.000 euro per i quali si siano formati i ruoli e le imprese non abbiano pagato nei termini.
Il saldo verrà erogato entro il termine per la chiusura del procedimento amministrativo che è stato fissato dall’articolo 12 del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70 al 28 febbraio dell’esercizio successivo a quello di presentazione della domanda.
Ricordiamo che la mancata regolarità contributiva alla data del 30 settembre dell’esercizio successivo a quello di riferimento dei contributi comporta, come la mancata presentazione dell’intera documentazione richiesta, la decadenza dal diritto al contributo.
Nella prossima circolare prenderemo in esame la disciplina in tema delle testate espressione di minoranze linguistiche e della stampa italiana edita e diffusa all’estero.
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