In prosecuzione delle nostre circolari n. 9/2007 e 21/2007, il comma 9 dell’art. 2 del D.l. 262/2006 ha introdotto il fermo dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni nei confronti dei soggetti che hanno debiti fiscali superiori a 10.000 euro.
Ricordiamo che l’amministrazione finanziaria, con la circolare n. 28/2007 aveva dichiarato efficace la norma anche in assenza del decreto del Ministero dell’economia, previsto dalla norma. Successivamente, la circolare fu ritenuta, a nostro avviso correttamente, inefficace, in quanto in contrasto con la norma primaria.
Il 29 marzo del 2008 è entrato in vigore il Regolamento di attuazione, adottato con il D.M. n. 40 del 18 gennaio 2008. In virtù di detto regolamento, la norma assume, da detta data, piena efficacia.
In pratica, le pubbliche amministrazioni prima di effettuare pagamenti superiori ai 10.000 euro devono provvedere alla verifica attraverso la società Equitalia S.p.A di eventuali pendenze fiscali da parte del soggetto creditore.
Equitalia S.p.A. ha a disposizione cinque giorni lavorativi per segnalare al soggetto richiedente la presenza di debiti di natura tributaria e/o previdenziale. In assenza di riscontro e/o in caso di riscontro negativo (nel senso che non esistono pendenze), l’amministrazione può procedere ai pagamenti. Laddove, invece, esista un inadempimento, contestualmente alla comunicazione positiva, Equitalia preannuncia l’intenzione di procedere alla notifica dell’ordine di versamento attraverso il pignoramento delle somme.
In assenza del pagamento delle somme dovute da parte dell’impresa, l’amministrazione non procede al pagamento delle somme dovute fino alla concorrenza del debito comunicato da parte di Equitalia per trenta giorni. Nell’ipotesi in cui, invece, venga ridotto il debito da parte delle imprese richiedenti i pagamenti, Equitalia sarà tenuta a procedere alla nuova comunicazione all’amministrazione prontamente (non è previsto un termine a carico della concessionaria).
Nell’ipotesi in cui Equitalia, entro trenta giorni dalla comunicazione di non regolarità, non proceda alla richiesta di pignoramento delle somme, le pubbliche amministrazioni possono procedere al pagamento delle somme spettanti al beneficiario.
In relazione al debito tributario, ai fini del blocco dei pagamenti, rilevano i debiti superiori ai 10.000 euro derivanti dalla notifica di una o più cartelle di pagamenti scadute (ossia notificate da oltre sessanta giorni e non pagate o non impugnate innanzi la competente Commissione tributaria).
Segnaliamo a tutte le imprese che la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha dato attuazione alla nuova procedura già in occasione dei primi pagamenti effettuati nel mese di aprile 2008, in relazione ai contributi relativi all’annualità 2006. In previsione dei prossimi pagamenti, Vi invitiamo, pertanto, a verificare, presso Equitalia, l’esistenza di cartelle esattoriali scadute o in formazione e, pertanto, a tener conto che la nuova procedura è, ad oggi, efficace.
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