Circolare n. 26 del 11/06/2009 – Par condicio – Ballottaggi elezioni provinciali e comunali 21 e 22 giugno 2009 – Disposizioni per la stampa

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Con la delibera dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 59/09/CSP, sono state divulgate le “disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione, relative alla campagna per l’elezioni provinciali e comunali fissate per i giorni 6 e 7 giugno 2009”.

La delibera in oggetto specifica che, in caso di secondo turno elettorale per i candidati ammessi al ballottaggio, fino alla data fissata per la votazione (21 e 22 giugno), gli spazi di comunicazione politica e quelli relativi ai messaggi politici autogestiti a titolo gratuito sono ripartiti in modo eguale tra gli stessi candidati.
Per quanto concerne le modalità di pubblicazione dei messaggi politici elettorali valgono le stesse regole già viste in occasione del primo turno di votazioni (vedi delibera n. 18/2009)
L’editore che intende pubblicare messaggi politici elettorali deve pubblicare un apposito comunicato preventivo (Allegato 1) in cui sia precisato, tra l’altro, l’avvenuta predisposizione di un documento analitico di autodisciplina (Allegato 2).
La pubblicazione dei messaggi elettorali potrà avvenire dal primo numero successivo a quello in cui il comunicato preventivo viene pubblicato.
In relazione ai periodici, il comma 1 dell’art. 20 prevede che si debba prendere in considerazione la data di effettiva distribuzione al pubblico. Nell’ipotesi in cui la periodicità non renda possibile tale modalità, l’obbligo si intende assolto con la pubblicazione del regolamento in altre testate quotidiane e periodiche, di analoga diffusione.
Ricordiamo che del documento analitico può anche essere omessa la pubblicazione ma non l’adozione.

Le società editrici di quotidiani e periodici anche diffusi in forma elettronica e le agenzie di stampa sono tenute a rispettare, fino alla chiusura delle operazioni di voto, il divieto di rendere pubblici o comunque diffondere i risultati, anche parziali, di sondaggi demoscopici sull’esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi sono stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto. E’ vietata, altresì, la pubblicazione e la trasmissione dei risultati di quesiti rivolti in modo sistematico a determinate categorie di soggetti perché esprimano con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma le proprie preferenze di voto o i propri orientamenti politici.

Allegato 1 – Comunicato preventivo

Allegato 2 – Documento analitico

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