Circolare n. 26 del 09/05/2022 – La nuova disciplina del diritto d’autore, le procedure e i rapporti tra i titolari dei diritti e chi li gestisce: nona e ultima parte

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Con la presente concludiamo l’analisi delle modifiche apportate al diritto d’autore dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 177.

Ricordiamo che l’analisi completa è stata e effettuata nelle nostre circolari n. 7/20229/202210/202213/202214/202215/202218/2022 e 21/2022. Oggi riportiamo le norme e un breve commento relativo alle modifiche inerenti le procedure, quasi tutte al momento in attesa delle delibere di attuazione da parte dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, e la disciplina dei rapporti tra i titolari dei diritto e gli organismi di gestione collettiva o le entità di gestione indipendenti.

Nuova norma: Lettera o) primo comma dell’articolo 1: “dopo il Titolo II-quater della legge 22 aprile 1941, n. 633, è inserito il seguente: “Titolo II-quinquies – Utilizzi di opere e altri materiali fuori commercio. Art. 102-septiesdecies. – 1. Il Ministero della cultura promuove un regolare dialogo tra gli organismi rappresentativi degli utilizzatori e dei titolari di diritti, inclusi gli organismi di gestione collettiva e qualunque altra organizzazione rappresentativa di interessi per i singoli settori, al fine di favorire l’applicazione delle procedure di concessione delle licenze per le opere fuori commercio e di garantire l’efficacia delle misure di salvaguardia per i titolari dei diritti.»; p) all’articolo 107, dopo il primo comma è aggiunto il seguente: «Gli autori, gli adattatori dei dialoghi, i direttori del doppiaggio e gli artisti interpreti e esecutori, inclusi i doppiatori, che concedono in licenza o trasferiscono i propri diritti esclusivi per lo sfruttamento delle loro opere o di altri materiali protetti hanno il diritto, direttamente o tramite gli organismi di gestione collettiva e le entità di gestione indipendenti di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017 n. 35 cui abbiano conferito apposito mandato, a una remunerazione adeguata e proporzionata al valore dei diritti concessi in licenza o trasferiti, nonché commisurata ai ricavi che derivano dal loro sfruttamento, anche tenendo conto, in quanto pertinenti, della particolarità del settore di riferimento e dell’esistenza di accordi di contrattazione collettiva, fatto salvo il diritto al compenso previsto da altre disposizioni di legge, ivi incluse quelle di cui agli articoli 46-bis e 84. Sono nulle le pattuizioni contrarie a quanto previsto dal presente comma. E’ ammessa una remunerazione forfettaria per l’autore o l’artista quando il suo contributo all’opera o all’esecuzione ha carattere meramente accessorio e i costi delle operazioni di calcolo sono sproporzionati allo scopo.»; q) dopo l’articolo 110-bis, sono inseriti i seguenti: «Art. 110-ter. – 1. In caso di difficoltà nel raggiungere un accordo contrattuale per la concessione di una licenza per lo sfruttamento delle opere audiovisive su servizi di video on demand, ciascuna delle parti, ai fini della definizione dell’accordo, può chiedere l’assistenza dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che fornisce indicazioni sulle opportune soluzioni negoziali, anche con riferimento alla determinazione del compenso dovuto. Art. 110-quater. – 1. I soggetti ai quali sono stati concessi in licenza o trasferiti i diritti e i loro aventi causa hanno l’obbligo di fornire agli autori e artisti interpreti e esecutori, anche tramite gli organismi di gestione collettiva e le entità di gestione indipendenti di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017 n. 35, con cadenza almeno semestrale, informazioni aggiornate, pertinenti e complete sullo sfruttamento delle opere e prestazioni artistiche, e la remunerazione dovuta. In particolare: a) l’identità di tutti soggetti interessati dalle cessioni o licenze, ivi inclusi gli utilizzatori secondari di opere e prestazioni che abbiano stipulato accordi con i contraenti diretti di autori e artisti interpreti o esecutori; b) le modalità di sfruttamento delle opere e delle prestazioni artistiche; c) i ricavi generati da tali sfruttamenti, ivi inclusi introiti pubblicitari e di merchandising, e la remunerazione contrattualmente dovuta, secondo quanto stabilito negli accordi di concessione di licenza o trasferimento dei diritti; d) con riferimento specifico ai fornitori di servizi di media audiovisivi non lineari, i numeri di acquisti, visualizzazioni, abbonati. 2. L’adempimento dell’obbligo di cui al comma 1 è richiesto in misura proporzionata ed effettiva per garantire un livello elevato di trasparenza in ogni settore. Resta fermo l’obbligo dei soggetti che hanno ricevuto le informazioni del rispetto della riservatezza delle stesse, in particolare di quelle che costituiscono dati aziendali e informazioni commerciali sensibili, anche attraverso la sottoscrizione di accordi di riservatezza. 3. Quando il cessionario o il licenziatario dei diritti di cui al comma 1 concede i medesimi diritti in licenza a terzi, gli autori e gli artisti interpreti o esecutori hanno diritto di ricevere, anche tramite gli organismi di gestione collettiva e le entità di gestione indipendenti di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017 n. 35, informazioni supplementari direttamente da parte dei sublicenziatari, se la loro prima controparte contrattuale non detiene tutte le informazioni necessarie. A tale fine la prima controparte contrattuale fornisce informazioni sull’identità dei sublicenziatari. Per le opere cinematografiche e audiovisive la richiesta di informazioni può essere effettuata dagli aventi diritto anche indirettamente tramite la controparte contrattuale dell’autore e artista interprete o esecutore. 4. Sull’adempimento degli obblighi di comunicazione e di informazione cui ai commi 1, 2 e 3, vigila l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni che, in caso di violazione di tali obblighi, applica una sanzione amministrativa pecuniaria a carico del soggetto inadempiente fino all’1 per cento del fatturato realizzato nell’ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notifica della contestazione. Per le sanzioni amministrative di cui al primo periodo è escluso il beneficio del pagamento in misura ridotta previsto dall’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In ogni caso la mancata comunicazione delle informazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 costituisce una presunzione legale di inadeguatezza del compenso in favore dei titolari dei diritti. 5. Si applicano le regole di trasparenza degli accordi collettivi che soddisfano le condizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 ai contratti che ne sono regolati. 6. Agli organismi di gestione collettiva e alle entità di gestione indipendenti di cui all’articolo 2, commi 1 e 2, del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35 si applica l’articolo 24 del medesimo decreto quanto agli obblighi di informazione di cui al presente articolo.7. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 7 giugno 2022. Art. 110-quinquies. – 1. Fatto salvo quanto stabilito in materia dagli accordi collettivi, gli autori e gli artisti interpreti o esecutori, direttamente o tramite gli organismi di gestione collettiva o entità di gestione indipendenti di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017 n. 35, hanno diritto a una remunerazione ulteriore, adeguata ed equa, dalla parte con cui hanno stipulato un contratto per lo sfruttamento dei diritti o dai suoi aventi causa, se la remunerazione concordata si rivela sproporzionatamente bassa rispetto ai proventi originati nel tempo dallo sfruttamento delle loro opere o prestazioni artistiche, considerate tutte le possibili tipologie di proventi derivanti dallo sfruttamento dell’opera o prestazione artistica, a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma, ivi inclusa la messa a disposizione dei fonogrammi online. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai contratti conclusi dagli organismi di gestione collettiva e dalle entità di gestione indipendenti di cui all’articolo 2, commi 1 e 2, del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35Art. 110-sexies. – 1. Per la risoluzione delle controversie aventi ad oggetto gli obblighi di trasparenza di cui all’articolo 110-quater e il meccanismo di adeguamento contrattuale di cui all’articolo 110-quinques, ciascuna delle parti può rivolgersi all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che risolve la controversia nel termine di novanta giorni dalla richiesta, in conformità a quanto stabilito da apposito regolamento, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, fermo restando il diritto di adire l’autorità giudiziaria. 2. La procedura di risoluzione della controversia di cui al comma 1 può essere avviata anche dagli organismi rappresentativi degli autori e degli artisti interpreti o esecutori, su richiesta specifica di uno o più autori o artisti interpreti o esecutori. Art. 110-septies. – 1. L’autore o l’artista interprete o esecutore che ha concesso in licenza o trasferito in esclusiva i propri diritti relativi ad un’opera o ad altri materiali, in caso di mancato sfruttamento può agire per la risoluzione, anche parziale, del contratto di licenza o di trasferimento dei diritti dell’opera o degli altri materiali protetti, oppure revocare l’esclusiva del contratto. Si applicano le disposizioni del codice civile in materia di risoluzione contrattuale. 2. Il comma 1 non si applica quando il mancato sfruttamento è dovuto a circostanze alle quali l’autore, l’artista interprete o esecutore può ragionevolmente porre rimedio. 3. Nel caso di opera collettiva la risoluzione di cui al comma 1 deve essere chiesta da tutti gli autori ed artisti interpreti o esecutori con il maggior rilievo nel contributo all’opera o all’esecuzione. 4. Salvo diversa previsione contrattuale o diversa disposizione di legge, lo sfruttamento dell’opera o della prestazione artistica deve avvenire nel termine stabilito dal contratto, comunque non superiore a cinque anni o a due anni successivi alla disponibilità dell’opera da parte dell’editore o del produttore. In mancanza, l’autore o artista interprete o esecutore assegna un termine congruo per lo sfruttamento dei diritti concessi in licenza o trasferiti. Decorso il termine, l’autore o l’artista interprete o esecutore può revocare l’esclusiva del contratto o risolvere il contratto, ai sensi del comma 1. Nel caso di opera collettiva, per l’assegnazione del termine e la risoluzione del contratto o la revoca dell’esclusiva si applica il comma 3. 5. Qualsiasi disposizione contrattuale in deroga al diritto di agire per la risoluzione o per la revoca di cui al comma 1 è nulla salvo che sia prevista da un accordo collettivo.»; r) dopo l’articolo 114 è inserito il seguente: «Art. 114-bis. – 1. Qualsiasi pattuizione contraria agli articoli 110-quater, 110-quinquies e 110-sexies è inopponibile agli autori, artisti interpreti o esecutori dell’opera o di altro materiale al quale la pattuizione si riferisce. 2. Le disposizioni di cui agli articoli 110-quater e 110-quinquies costituiscono norme di applicazione necessaria ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento CE n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 giugno 2008 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I). 3. Le disposizioni di cui agli articoli 107, secondo comma, 110-quater, 110-quinquies e 110-sexies e 110-septies non si applicano agli autori di programmi per elaboratore.»; s) dopo l’articolo 180-bis è inserito il seguente: «Art. 180-ter. – 1. Per i diritti di cui agli articoli 18-bis, 46-bis, 73, 73-bis, 80 e 84, i tre organismi di gestione collettiva maggiormente rappresentativi per ciascuna categoria di titolari dei diritti possono stipulare accordi di licenza, per lo sfruttamento di opere o di altri materiali, aventi effetto anche nei confronti di altri titolari di diritti non associati ad essi o ad altri organismi di gestione collettiva di settore, assicurando parità di trattamento. 2. I titolari dei diritti di cui al comma 1 possono escludere le loro opere o gli altri materiali, in qualunque momento e in modo semplice ed efficace, dal meccanismo di concessione di licenze di cui al comma 1. 3. Le somme riscosse dall’organismo di gestione collettiva, se non richieste dal titolare dei diritti di cui al comma 1, vengono tenute a disposizione per il periodo indicato dall’articolo 19 del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, e utilizzate secondo le modalità ivi previste. 4. Con regolamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente articolo, sono definiti i criteri per la determinazione della maggiore rappresentatività degli organismi di gestione collettiva del settore, le misure di pubblicità volte ad informare della possibilità di concedere le licenze, nonché la procedura con cui può essere esercitata la facoltà prevista al comma 2. 5. Il presente articolo non pregiudica l’applicazione di altri meccanismi di concessione di licenze collettive con effetto esteso, ove previsti. Articolo 2: Relazione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni al Parlamento: 1. Decorsi due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni trasmette alle Camere una relazione, integrata da verifica d’impatto della regolazione,  sull’applicazione di propria competenza delle disposizioni che vi sono contenute, con particolare riferimento ai criteri e alle modalità di determinazione dell’equo compenso per gli editori di pubblicazioni giornalistiche, di cui all’articolo  43-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, e alla procedura di determinazione dei compensi per gli autori, artisti, interpreti e esecutori, previo confronto con gli organismi di gestione  collettiva o entità di gestione indipendenti di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017 n. 35.

Effetti della modifica: gli articoli introdotti nell’ordinamento hanno, evidentemente, la finalità di creare un contesto nell’ambito del quale rendere effettive le norme di nuova emanazione. In particolare, l’articolo 102-septiesdecies prevede un ruolo di promozione da parte del Ministero della Cultura al fine di rafforzare il dialogo tra i diversi attori del settore; platea, come detto, ampliata dall’inclusione tra gli aventi diritto degli adattatori dei dialoghi, dei direttori del doppiaggio e di soggetti che trasferiscono diritti intermedi. Molto importante è anche il regime di trasparenza, introdotto dall’articolo 104-quater in ragione del quale i soggetti a cui sono stati trasferiti i diritti hanno l’obbligo di fornire agli aventi diritto tutti i dati necessari a verificare il corretto adempimento degli obblighi assunti. Le informazioni devono essere fornite in maniera proporzionale ed effettiva. Importante anche la previsione dell’articolo 110–quinquies in ragione del quale, nell’ipotesi in cui la remunerazione prevista diventasse sproporzionatamente bassa rispetto ai risultati raggiunti, si pensi ad un importante e imprevisto successo di un contenuto, gli autori e gli artisti hanno diritto ad una remunerazione ulteriore, a prescindere dagli accordi già sottoscritti. L’articolo 110-septies prevede, sempre a tutela degli artisti e degli autori, il diritto a revocare il mandato concesso nell’ipotesi in cui non vi sia effettivo sfruttamento commerciale. Infine, l’articolo 180-ter prevede che i tre organismi di gestione maggiormente rappresentativi possono stipulare accordi di licenza con gli altri organismi.

Per tutte le norme in oggetto si deve segnalare la funzione centrale attribuita dalle nuove norme all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in relazione sia all’attività di regolamentazione, attraverso l’adozione di Regolamenti e di verifica, attraverso il monitoraggio e di sanzione. Il successivo articolo del decreto legislativo prevede, inoltre, che la stessa Autorità dopo due anni dall’entrata in vigore del regolamento trasmetta alle Camere una relazione particolareggiata sugli effetti concreti dell’attuazione della nuova normativa, con particolare riferimento ai criteri e alle modalità di determinazione dell’equo compenso per gli editori di pubblicazioni giornalistiche, di cui all’articolo 43-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, e alla procedura di determinazione dei compensi per gli autori, artisti, interpreti e esecutori, previo confronto con gli organismi di gestione collettiva o entità di gestione indipendenti di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35.

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