In relazione alla disciplina dei contributi all’editoria,riprendiamo l’analisi delle nuove norme introdotte dal decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70.
In questa circolare analizzeremo i requisiti per l’edizione digitale della testata.
La prima importante novità è che l’edizione digitale, con i requisiti che verranno successivamente sviluppati, diventa obbligatoria per tutte le imprese editrici. Infatti, fino al 2017, i costi ammissibili dell’eventuale edizione digitale potevano concorrere alla determinazione del contributo, ma non era obbligatoria l’edizione stessa.
Invece, la lettera c) del comma 1 dell’articolo 5 prevede che requisito generale per l’accesso ai contributi è l’edizione in formato digitale dinamico e multimediale della testata in parallelo con l’edizione su carta o in via esclusiva.
Quindi, l’edizione digitale, in continuità con la precedente normativa, potrà essere esclusiva o non esclusiva rispetto all’edizione cartacea. Mentre, al contrario, e come evidenziato nella precedente circolare n. 8/2017, l’edizione cartacea non potrà essere più esclusiva.
La nuova norme definisce come edizione digitale la testata arricchita da elementi multimediali e supportata da funzionalità tecnologiche che ne consentono una lettura dinamica, fruibile, mediante portali e applicazioni indipendenti o comuni a più editori attraverso il sito internet collegato alla testata e dotato di un sistema che consenta commenti da parte del pubblico nonché di funzionalità per l’accessibilità alle informazioni sul sito da parte delle persone con disabilità.
La definizione della norma che, ricordiamo, è entrata in vigore nel 2018, richiede qualche approfondimento già in questa sede. In particolare, va evidenziato l’esplicito riferimento al sito internet che va collegato alla testata; deve esserci, quindi, un collegamento funzionale tra la testata giornalistica e il sito, inteso anche come punto di accesso ai contenuti che vengono diffusi su Internet.
Inoltre, è necessario adeguare i siti in modo da renderli accessibili ai portatori di disabilità. In altri termini, sarà necessario rendere disponibile la fruizione dei contenuti alle persone affette da disabilità (motoria, sensoriale) attraverso accorgimenti tecnici in linea con le linee guide del Wai (https://www.w3.org/WAI/). L’adozione della piattaforma W3C sicuramente rappresenta corretto adempimento dell’obbligo di legge. In alternativa, i contenuti del sito, anche attraverso altri applicativi, devono essere reso fruibili alle persone affette da disabilità.
La nuova disciplina fa una differenza tra le imprese che editano testate cartacee, diffuse, obbligatoriamente a partire dal 2018 anche in formato digitale e imprese che, invece, editano il giornale esclusivamente in quest’ultimo formato.
In ambedue le ipotesi, la testata digitale deve avere un carattere di originalità pari ad almeno il cinquanta per cento dei contenuti complessivamente pubblicati che, a sua volta, deve costituire almeno il cinquanta per cento dei contenuti globali del sito. Questa norma, praticamente, vincola le edizioni digitali ad un carattere di autonomia dei contenuti rispetto ai contenuti di terzi, spesso virali, che vengono, spesso, adoperati per attirare visitatori. In altri termini, il legislatore delegato ha individuato un parametro quantitativo che qualifica l’informazione prodotta sotto il profilo qualitativo.
Fino al 2017, la norma prevedeva che le testate devono garantire un’informazione autoprodotta per almeno dieci articoli al giorno con un aggiornamento pari ad almeno 240 giorni per i quotidiani, 45 per i settimanali e plurisettimanali, 18 uscite per i quindicinali e 9 per i mensili.
Dal 2018 l’obbligo viene elevato ad almeno venti articoli o contenuti multimediali originali aggiornati almeno tre volte al giorno per i quotidiani e quattro volte alla settimana per i periodici. Rientrano, quindi, nel novero dei contenuti anche i video e gli audio.
Per aggiornamento si intende la revisione, l’adeguamento, lo sviluppo e l’integrazione degli articoli o dei contenuti multimediali originali, generato sulla base di nuove conoscenze o di nuovi accadimenti riguardanti gli stessi o ad essi correlati.
I contenuti qualificati che, come detto, devono essere almeno venti al giorno per i quotidiani e ottanta a settimana per i periodici e che devono coprire almeno il cinquanta per cento dell’edizione complessiva, devono essere originali; in altri termini, serve una informazione autoprodotta che non sia una semplice trasposizione di contenuti prodotti da terzi (altri siti, ma riteniamo anche lanci di agenzie di stampa o comunicati stampa). Chiaramente, i contenuti pubblicati sull’edizione cartacea e riprodotti su quella digitale sono considerati autoprodotti laddove, a loro volta, siano frutto di un lavoro dell’organizzazione redazionale dell’impresa (dipendenti, collaboratori).
Le testate edite esclusivamente in formato digitale devono, comunque, essere fruibili, anche in parte, a titolo oneroso, mentre per le testate edite anche in formato cartaceo è possibile distribuire gratuitamente i contenuti dell’edizione digitale.
Nell’ipotesi di edizione digitale fruibile a titolo oneroso, ricordiamo obbligatoria per le testate edite solo in questa modalità, l’impresa si deve dotare di un sistema di pagamento che consenta la gestione di abbonamenti o contenuti a pagamento e l’integrazione con sistema di pagamenti digitali. In realtà, sembra una norma del tutto superflua perché è evidente che per vendere le edizioni digitali occorre dotarsi di un sistema per vendere e farsi pagare le edizioni stesse.
Si precisa che non è previsto un prezzo minimo per intendere la cessione della copia a titolo oneroso, a condizione che vi siano contenuti fruibili a pagamento ad ogni singola uscita, mentre, invece, il valore del prezzo di cessione assume valenza ai fini del calcolo del contributo, come meglio chiariremo in una successiva circolare.
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