Circolare n. 25 del 28/07/2004 – Nuova disciplina in materia di inserzioni per la ricerca del personale

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Egregio Editore,

con la presente, La informiamo che la recente circolare n. 30 del 21 luglio del Ministero del Lavoro, recante la “Organizzazione e disciplina del mercato del lavoro: regimi autorizzatori e trasparenza del mercato del lavoro”, ha introdotto, in applicazione dell’articolo 9 del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276, una nuova disciplina per le comunicazioni a mezzo stampa, Internet, televisione o altri mezzi di informazione per l’attività di ricerca del personale.

In particolare, l’art. 5 della medesima circolare prevede che: “sono vietate comunicazioni, a mezzo stampa, internet, televisione o altri mezzi di informazione, in qualunque forma effettuate, relative ad attività di ricerca e selezione del personale, ricollocamento professionale, intermediazione o somministrazione effettuate in forma anonima e comunque da soggetti, pubblici o privati, non autorizzati o accreditati all’incontro tra domanda e offerta di lavoro eccezione fatta per quelle comunicazioni che facciano esplicito riferimento ai soggetti in questione, o entità ad essi collegate perché facenti parte dello stesso gruppo di imprese o in quanto controllati o controllanti, in quanto potenziali datori di lavoro. Il successivo articolo 19 precisa, al comma 1, che gli editori, i direttori responsabili e i gestori di siti sui quali siano pubblicati annunci in violazione delle disposizioni di cui all’articolo 9 sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000,00 a 12.000,00 euro. Sono, dunque, vietate le comunicazioni anonime. Sono, altresì, vietate le comunicazioni relative ad attività di ricerca e selezione del personale, ricollocamento professionale, intermediazione o somministrazione effettuate a mezzo stampa, internet, televisione o altri mezzi di informazione che non siano effettuate da parte di soggetti, pubblici o privati, autorizzati o accreditati. Possono, tuttavia, effettuare le comunicazioni in oggetto i potenziali datori di lavoro, purché ciò avvenga in forma non anonima, a garanzia della trasparenza del mercato del lavoro e del pieno rispetto delle norme poste a tutela della protezione dei dati personali (D lgs n. 196 del 2003). A questo fine, se il potenziale datore di lavoro vuole di fatto conservare l’anonimato la comunicazione in oggetto potrà essere veicolata, a titolo oneroso o gratuito, per il tramite di un soggetto autorizzato o accreditato ovvero, gratuitamente, per il tramite dei Centri dell’impiego della sede/residenza del committente che si faranno garanti nei confronti dei titolari dei dati inviati in risposta all’annuncio, nel rispetto di quanto stabilito in materia di trattamento dei dati personali. In quest’ultimo caso, ai fini del controllo da parte dell’Amministrazione di vigilanza, gli editori e i gestori di siti sui quali sono pubblicati detti annunci inviano entro 10 giorni dalla pubblicazione al Centro per l’impiego competente, anche per il tramite della concessionaria di pubblicità, il nominativo del committente, con gli estremi del codice fiscale se persona fisica, o della partita IVA, se persona giuridica, e il testo della relativa ricerca con l’indicazione della posizione di lavoro oggetto della inserzione”.

Astenendoci da ogni commento sulla farraginosità del nuovo sistema e in attesa di eventuali note esplicative da parte del Ministero del Lavoro, cogliamo l’occasione per porgere cordiali saluti.

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