Mercoledì scorso sono entrate in vigore le disposizioni contenute nel decreto ministeriale del 21 ottobre 2010 che recepisce l’accordo raggiunto da editori e Poste Italiane sulla determinazione delle nuove tariffe per la spedizione delle pubblicazioni profit. La presente circolare fa seguito alle nostre precedenti nn. 13 e 19 del 2010.
Le tariffe massime per le spedizioni di cui al suddetto decreto si applicano a partire dal 1° settembre 2010 e fino al 31 dicembre 2012 e valgono per le imprese editrici di quotidiani, periodici e libri iscritte al Registro degli operatori di comunicazione (ROC). Per quanto riguarda i libri, le nuove tariffe valgono per i “pieghi di libri” mentre restano esclusi quelli spediti tramite pacchi.
Le tariffe si diversificano in base alla periodicità nei seguenti due scaglioni.
Quotidiani, periodici locali e giornali con minimo due uscite a settimana.
Gli allegati A e B del decreto riportano le tariffe massime per la spedizione in Italia in abbonamento postale, delle pubblicazioni con minimo due uscite a settimana o le pubblicazioni locali, ovvero quelle che soddisfano le seguenti caratteristiche:
a) altezza superiore o uguale a 38 cm e larghezza superiore o uguale a 28 cm;
b) numero di pagine superiore a 16 per singola pubblicazione;
c) una uscita a settimana;
d) destinazione per almeno il 90% degli oggetti spediti da ciascuna testata nella stessa regione in cui sono edite.
In particolare, l’allegato A riporta le tariffe applicabili dal 1° settembre 2010 fino al 31 agosto 2011 e l’allegato B quelle applicabili a decorrere dal 1° settembre 2011.
Tutti gli altri periodici
Per le riviste con meno di due uscite a settimana, le tariffe massime applicabili sono riportate dagli allegati C (periodo 1° settembre 2010 – 31 agosto 2011) e allegato D (a decorrere dal 1° settembre 2011).
Le tariffe massime per la spedizione per l’Italia di libri mediante pieghi sono determinate nell’allegato E.
Le tariffe sono, inoltre, distinte per aree geografiche:
a) area metropolitana (AM), area di destinazione appartenenti ai comuni di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Bari e Napoli;
b) capoluogo di provincia (CP), aree metropolitane diverse dal precedente elenco (CAP con la terza cifra 1 o 9).
c) area extraurbana (EU), area individuata dall’insieme dei CAP con terza cifra 0,5 o 8.
L’accesso alle tariffe è subordinato al rispetto degli standard di accettazione predisposti e pubblicati dal Fornitore del servizio universale sul proprio sito web, nonché su quello dell’Autorità di regolamentazione del settore postale
Per “spedizioni correttamente prelavorate e confezionate di prodotti non omologati” si intendono quelle conformi alle modalità di prelavorazione e confezionamento.
Per “spedizioni correttamente prelavorate e confezionate di prodotti omologati” si intendono quelle conformi anche alle modalità operative per l’omologazione.
Alle spedizioni che rispettano gli standard di accettazione predisposti e pubblicati dal Fornitore del servizio universale, non prelavorate e confezionate si applicano, fino al 24 gennaio 2011, le tariffe previste per le spedizioni omologate con destinazione extraurbana, corrispondenti allo scaglione di peso e alle quantità oggetto della spedizione.
Dal 1° gennaio 2011 le tariffe e la disciplina del presente decreto sono applicabili anche agli operatori postali abilitati alla fornitura di servizi postali universali sul territorio nazionale diversi dal fornitore del servizio universale. Con la medesima decorrenza è consentito agli operatori postali di stipulare singoli accordi che prevedano, in presenza di particolari condizioni quali volumi, concentrazione geografica o temporale, l’applicazione di tariffe più favorevoli per la spedizione di prodotti editoriali.
Ricordiamo che l’art. 2, comma 2-undecies, del decreto-legge n. 40/2010 ha escluso dalla ex tariffa no-profit le pubblicazioni delle associazioni politiche, dei sindacati, degli ordini professionali, delle associazioni professionali di categoria e delle associazioni d’arma e comabattentistiche. Pertanto queste pubblicazioni devono richiedere l’applicazione delle tariffe introdotte dal decreto in esame.
Allegato A
Allegato B
Allegato C
Allegato D
Allegato E