Ricordiamo che per effetto del comma 8 dell’art. 2 del D.l. 262/2006, è previsto il fermo dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni nei confronti dei soggetti che hanno debiti fiscali superiori a 10.000 euro.
Con il successivo Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008, n. 40 è stato adottato il regolamento di attuazione.
In pratica, le pubbliche amministrazioni, tra cui il Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a 10.000 euro, verificano, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all’agente di riscossione competente per territorio, ai fini dell’esercizio dell’attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.
In altri termini, in presenza di cartelle esattoriali notificate e scadute l’eventuale contributo spettante viene trattenuto nei limiti dell’importo dovuto ad Equitalia, a prescindere dalla natura della pretesa erariale.
La fattispecie in esame non si applica nell’ipotesi in cui la cartella di pagamento sia stata oggetto di sospensione o di rateazione, in quanto non risulterebbe, letteralmente, scaduta.
Nell’ipotesi in cui, invece, la cartella sia stata impugnata giudizialmente è necessario avere il provvedimento di sospensione da parte del giudice ai sensi dell’articolo 47 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
Nell’ipotesi frequente in special modo nei confronti dei tipografi, la verifica viene effettuata sia nei confronti della posizione del cedente che del cessionario, nonostante la lettura della norma possa dare adito ad una diversa interpretazione.
Quindi, appare pacifico che nell’ipotesi in cui dall’esito della verifica effettuata nei confronti del cedente si evidenzi una situazione legittimante la sospensione del pagamento, l’Amministrazione può comunque opporre al cessionario tutte le eccezioni che poteva far valere nei confronti del creditore originario. Nell’ipotesi in cui, invece, il cedente non abbia cartelle scadute, ma il cessionario si, fermo rimanendo l’estinzione, per la quota di debito ceduto, dell’obbligazione del cedente nei confronti del cessionario, la pubblica amministrazione, la pubblica amministrazione può sospendere il pagamento nei confronti di quest’ultimo.
La disposizione in oggetto non opera, invece, nell’ipotesi di procedure concorsuali, in quanto prevale il concetto della par condicio creditorium e pertanto, il concessionario è tenuto a chiedere l’ammissione al passivo, ma verrà trattato come tutti gli altri creditori.
Invitiamo le imprese interessate a procedere ad una verifica immediata delle pendenze fiscali in corso, e delle relative cartelle esattoriali, al fine di valutare eventuali strategie da adottare.