Con la legge 23 luglio 2021, n. 106 è stato convertito in legge il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73.
L’articolo 67 del testo originario, già oggetto della nostra circolare n. 15 del 2021, è stato integrato e modificato.
Proviamo a riassumere il contenuto del testo come approvato in via definitiva, sulla base della priorità e della scansione temporale degli effetti.
La prima norma con effetto immediato è l’estensione anche al 2021 dell’incremento della percentuale di resa forfettaria dall’ottanta al novantacinque per cento delle copie consegnate e spedite, ai fini della determinazione dell’imposta sul valore aggiunto. La disposizione entra subito in vigore e, conseguentemente, determina anche una modifica del sistema di aggi previsto a favore del sistema distributivo a seguito della modifica del prezzo defiscalizzato.
La seconda norma fondamentale è stata introdotta dal comma 11 bis dell’articolo 67 che ha previsto la proroga di ulteriori 12 mesi del taglio dei contributi diretti imposti dal precedente sottosegretario Vito Crimi. A seguito di questa proroga, i contributi ridotti verranno ridotti del venti per cento per la parte eccedente i 500.000 euro con riferimento a quelli di competenza del 2024, del cinquanta per cento per la parte eccedente i 500.000 euro con riferimento a quelli di competenza del 2025, del settantacinque per cento per la parte eccedente i 500.000 euro con riferimento a quelli di competenza del 2026 e definitivamente abrogati dal 2027.
Con il comma 9-bis è stato reintrodotto il credito d’imposta per l’acquisto della carta che viene parametrato al dieci per cento delle spese sostenute nel 2020. Lo stanziamento è pari a 30 milioni di euro e da questa misura sono escluse le imprese che beneficiano dei contributi previsti dal decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70.
Il primo comma dell’articolo 67 ha introdotto una misura nuova che consiste in un credito d’imposta del 30 per cento della spesa sostenuta per la distribuzione delle testate edite, includendo il costo di trasporto. La logica della norma è sostenere la sostenibilità e la capillarità della diffusione della stampa attraverso accordi di filiera che prevedono, quindi, l’accordo anche con i distributori e con la rete di vendita. Detti accordi possono essere sottoscritti anche attraverso le associazioni di categoria. La dotazione finanziaria di questa misura è di 60 milioni di euro e sono escluse dal beneficio le imprese editrici che fruiscono del contributo previsto dal decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70. L’attuazione di questo contributo è rimessa ad un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che andrà emanato entro quarantacinque giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73.
L’ottavo comma dell’articolo 67 include l’acquisto dei registratori di cassa e dei dispositivi pos tra le spese rilevanti ai fini del credito d’imposta a favore della rete di vendita introdotto dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145.
In relazione al credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari, il comma 10 ha incrementato le risorse disponibili a 90 milioni di euro, di cui 65 per gli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici. Inoltre, anche per il 2021 e per il 2022 il credito d’imposta va calcolato sugli investimenti pubblicitari effettuati e non sul valore incrementale rispetto all’esercizio precedente. Per il 2023 il fondo viene stabilizzato in 45 milioni di euro.
Una ulteriore novità è l’abrogazione del contributo per l’acquisto di abbonamenti a giornali e riviste a favore di soggetti con Isee basso introdotto dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178. Segnaliamo che questa misura fortemente sponsorizzata dal precedente sottosegretario Vito Crimi non ha mai avuto efficacia, viste le incredibili difficoltà di attuazione.
A seguire entreremo nel merito dei singoli provvedimenti.
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