Venerdì scorso, la Camera dei Deputati ha dato il via libera al disegno di legge recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (finanziaria 2011). Il testo passa, adesso, all’altro ramo del Parlamento ma, con ogni probabilità, non subirà modifiche e verrà approvato entro il 10 dicembre.
Il comma 61 modifica l’articolo 10-sexies, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, ripristinando, anche per l’esercizio 2009, il diritto soggettivo anche a favore dei quotidiani e periodici editi e diffusi all’estero. Per i medesimi giornali viene inoltre previsto che il contributo relativo all’esercizio 2009, non è più assoggettato alla riduzione del 50 per cento, che rimane, di contro, per i giornali editi dalle associazioni dei consumatori.
Inoltre, per l’anno 2011, quindi per i contributi relativi al 2010, lo stanziamento per le imprese editrici di quotidiani e periodici editi e diffusi all’estero è pari a 5 milioni di euro.
È evidente che, in assenza di ulteriori stanziamenti, per dette imprese è previsto il pagamento a ripartizione.
Il comma 64, modifica la tabella C, autorizzando la spesa di 100 milioni di euro per l’anno 2011, per interventi a sostegno dell’editoria. Pertanto, ai 194 milioni già stanziati, se ne aggiungono altri 100. Ricordiamo che non è stato ripristinato il diritto soggettivo.
Il comma 47 prevede lo stanziamento di 30 milioni di euro per “interventi straordinari a sostegno del settore editoriale, a fronte dell’andamento dei costi delle materie prime”. In pratica, questo stanziamento verrà utilizzato per sostenere il credito d’imposta pari al 10 per cento della spesa per l’acquisto della carta utilizzata per la stampa, a cui possono accedere le imprese editrici di quotidiani e di periodici e le imprese editrici di libri iscritte al registro degli operatori di comunicazione.
Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri verranno stabilite le modalità di riconoscimento del credito di imposta anche al fine di garantire il rispetto del limite di spesa.
In caso di utilizzo del credito d’imposta in tutto o in parte non spettante, si rendono applicabili le norme in materia di accertamento, riscossione e contenzioso nonché le sanzioni previste ai fini delle imposte sui redditi.
Il comma 67, incrementa di 45 milioni di euro, per l’anno 2011, le risorse a sostegno dell’emittenza televisiva locale e dell’emittenza radiofonica locale e nazionale, previste dall’articolo 10 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422.
La copertura dell’importo verrà dagli introiti derivanti dalla gara per l’assegnazione di diritti d’uso di frequenze radioelettriche da destinare a servizi di comunicazione elettronica mobili in larga banda. I criteri e le modalità per l’attribuzione di tali importi saranno stabiliti con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le procedure per l’assegnazione delle frequenze, invece, saranno avviate, dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Sull’effettiva possibilità di indire l’asta per l’assegnazione delle frequenze all’emittenza radiotelevisiva e di incassare dette somme, entro il 31 dicembre 2011, esprimiamo le nostre perplessità.
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