Circolare n. 24 del 11/05/2020 – Invio dell’Informativa economica di sistema (I.E.S.) relativa al 2019.

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In virtù del decreto‐legge 17 marzo 2020, n. 18 (convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, all’art. 106, comma 1) che consente alle società di convocare l’assemblea ordinaria per l’approvazione del bilancio di esercizio entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio in deroga a quanto previsto dagli artt. 2364 e 2478‐bis c.c. o dalle diverse disposizioni statutarie, l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, a mezzo avviso pubblicato sul proprio sito internet, ha comunicato la propria decisione di prorogare la scadenza per l’invio della comunicazione IES (Informativa Economica di Sistema) per l’anno 2020 sino alla data ultima del 30 settembre 2020 in luogo del prossimo 31 luglio 2020. Tale proroga è concessa, nella sua interpretazione letterale, alle società che si avvarranno del prolungamento dei termini di legge per l’approvazione dei bilanci di esercizio.

Ricordiamo che l’IES è una dichiarazione annuale obbligatoria prevista dalla delibera dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 397/13/CONS e successive modifiche e integrazioni cui sono tenuti tutti i soggetti che operano nel settore dei media.

In particolare, i soggetti obbligati sono gli operatori di rete, i fornitori di un bouquet di programmi pay tv, fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici, i fornitori di servizi interattivi associati e/o di servizi di accesso condizionato, i soggetti esercenti l’attività di radiodiffusione, le imprese concessionarie di pubblicità (ivi compresi  i soggetti che esercitano attività di pubblicità online e pubblicità cinematografica), le agenzie di stampa a carattere nazionale (ivi compresi i soggetti i cui notiziari siano distribuiti in abbonamento, a titolo oneroso, qualunque sia il mezzo di trasmissione utilizzato, ad almeno un editore a carattere nazionale che realizzi un prodotto ai sensi della legge n. 62 del 2001), gli editori, anche in formato elettronico, di giornali quotidiani, periodici o riviste, altre pubblicazioni periodiche ed annuaristiche e altri prodotti editoriali.

Sono esentati dall’obbligo dell’invio della comunicazione i soggetti che, nell’anno di riferimento, abbiano realizzato ricavi totali (incluse le provvidenze pubbliche e le convenzioni con soggetti pubblici) riferibili alle attività rilevate dalla IES pari a zero euro.

Ricordiamo che la violazione del suddetto obbligo di comunicazione, nonché l’indicazione di dati non corrispondenti alla realtà, comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 1, commi 29, 30 e 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

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