Il lungo romanzo del credito d’imposta sugli investimenti pubblicitari ha un nuovo capitolo.
Infatti, l’articolo 3-bis del decreto legge 28 giugno 2019, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2019, n. 81, ha previsto una nuova disciplina per il credito d’imposta sugli investimenti pubblicitari incrementali.
Le risorse per il credito vengono reperite annualmente attraverso il ricorso al Fondo per il pluralismo e per l’innovazione sulla base di un DPCM.
Il credito d’imposta, assoggettato al regime degli aiuti “de minimis”, del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, è pari al 75 per cento del valore incrementale degli investimenti sui mezzi di comunicazione ammessi.
Per gli investimenti effettuati nel 2019 la domanda va presentata, chiaramente, dagli inserzionisti pubblicitari e non dalle imprese editrici o dalle emittenti radiotelevisive, attraverso un intermediario sulla piattaforma dell’Agenzia delle entrate dal 1 ottobre al 31 ottobre 2019. Nell’ipotesi in cui le risorse non siano sufficienti rispetto al fabbisogno si provvede attraverso ripartizione proporzionale.
Possono beneficiare del credito d’imposta le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali, indipendentemente dalla forma giuridica e dal regime contabile adottato; in altri termini, anche i soggetti che fruiscono del regime fiscale forfettario possono beneficiare del credito d’imposta.
Gli investimenti ammissibili sono quelli effettuati per campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali. Sono ammissibili solo i valori incrementali rispetto agli investimenti effettuati sugli stessi mezzi nell’anno precedente.
Gli investimenti devono essere effettuati su testate iscritte presso il competente Tribunale ai sensi dell’articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 o presso il ROC – Registro degli Operatori della Comunicazione e che, comunque, individuino la figura del direttore responsabile. In relazione all’emittenza radiofonica, gli investimenti devono essere effettuati su emittenti radiofoniche e televisive locali iscritte presso il ROC – Registro degli operatori della Comunicazione.
Sono esplicitamente escluse le spese sostenute per servizi particolari quali le televendite, i servizi di pronostici o con servizi a sovraprezzo.
Gli investimenti effettuati seguono il principio della competenza temporale e non quello di cassa.
L’effettività delle spese sostenute, e del relativo incremento, dovrà essere attestata dai soggetti legittimati a rilasciare il visto di conformità e il sostenimento delle spese deve poi risultare da apposita attestazione rilasciata dai soggetti legittimati a rilasciare il visto di conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni fiscali, ovvero dai soggetti che esercitano la revisione legale dei conti.
Il credito d’imposta non sarà cumulabile con altre agevolazioni pubbliche sulle medesime voci di costo.
Il credito sarà utilizzabile esclusivamente in compensazione attraverso il modello F24.
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