Facciamo seguito alla nostra circolare n. 22/2017 in relazione al credito d’imposta introdotto dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 che ha convertito il decreto legge 24 aprile 2017, n. 50.
Nella suddetta circolare abbiamo detto che il credito d’imposta è introdotto a decorrere dall’esercizio 2018 per gli investimenti pubblicitari incrementali effettati per campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica e sulle emittenti televisive locali, analogiche e digitali. Il credito d’imposta è pari al 75 per cento del valore incrementale degli investimenti pubblicitari, elevato al 90 per cento per le micro imprese.
Il primo comma dell’articolo 57 bis prevede che: “A decorrere dall’anno 2018, alle imprese e ai lavoratori autonomi che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, il cui valore superi almeno dell’1 per cento gli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nell’anno precedente, è attribuito un contributo, sotto forma di credito d’imposta, pari al 75 per cento del valore incrementale degli investimenti effettuati, elevato al 90 per cento nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e start up innovative, nel limite massimo complessivo di spesa stabilito ai sensi del comma 3”.
Si pone, quindi, un problema relativo all’annualità da cui decorre l’agevolazione. Infatti, mentre da una lettura più sistematica sembrerebbe che il credito d’imposta compete in relazione agli investimenti incrementali effettuati nel 2018, una diversa interpretazione, più letterale, consente di riferire gli investimenti agevolabili come quelli effettuati nel 2017, attesa la possibilità di fruire del relativo credito d’imposta nel 2018.
La Fieg dà per scontato che l’agevolazione sia di immediata attuazione. Il problema è che in questa fase le imprese editrici dovrebbero promuovere gli investimenti pubblicitari sui propri mezzi con uno strumento, il credito d’imposta, sicuramente molto allettante, anche per l’intensità dello stesso. Ma ciò in assenza dei criteri che verranno fissati in un apposito Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri entro 120 giorni dalla pubblicazione della legge.
Il rischio, quindi, è quello di vendere, letteralmente, un beneficio la cui effettività dipende da un fatto, e da una volontà, del tutto indipendenti sia dall’impresa editrice che dall’inserzionista. Ciò anche tenendo conto che sia l’intensità della misura introdotta, che va dal 75 per cento al 90 per cento degli investimenti incrementali, che l’enorme platea coinvolta da questo beneficio determina un fabbisogno che, a nostro avviso, non potrà trovare copertura nemmeno utilizzando integralmente la dotazione del Fondo per il pluralismo e per l’innovazione.
Naturalmente, appena ci saranno chiarimenti e/o novità, provvederemo a informarVi con apposita circolare.
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