Circolare n. 24 del 04/07/2003 – Misure e modalità di versamento del contributo all’Autorità

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Egregio editore,

con il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 26 giugno 2003 è stata ridefinita la percentuale di calcolo del contributo dovuto annualmente all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

La percentuale è stata fissata, per l’anno 2003, nella misura dello 0,50 per mille dei ricavi iscritti nell’ultimo bilancio approvato e conseguiti a fronte di attività ricadenti nelle tipologie esercitate dalle seguenti categorie di operatori:

fornitori di servizi pubblici di telecomunicazione e/o di reti pubbliche di telecomunicazione;
emittenti televisive:

b.1) su frequenze terrestri;

b.2) via cavo e satellite.

c) emittenti radio, anche via cavo e satellite;

d) editori:

d.1) giornali quotidiani;

d.2) periodici e riviste;

d.3) agenzie di stampa a carattere nazionale;

d.4) editoria elettronica e digitale.

e) concessionarie di pubblicità:

e.1) da trasmettere mediante impianti radiofonici o televisivi;

e.2) da diffondere su giornali quotidiani o periodici;

e.3) da trasmettere per via telematica.

f) fornitori di servizi e prodotti di comunicazione telematici, interattivi e multimediali:

f.1) fornitori di servizi di accesso;

f.2) fornitori di servizi d’informazione;

f.3) produttori e distributori di servizi e prodotti interattivi e multimediali.

g) produttori e distributori di programmi radiotelevisivi.

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Per l’anno 2003, il contributo non è dovuto dai soggetti che esercitano le seguenti attività:

attività esercitate da meno di due anni rientranti in una o più delle categorie di cui sopra, purché i ricavi stessi non derivino da pari attività esercitate nei precedenti due anni da soggetti comunque diversi dal dichiarante;
attività proprie di settori destinatari di specifici interventi pubblici, in quanto riconosciuti “in stato di crisi”;
attività esercitate sulla base di concessioni, autorizzazioni e licenze rilasciate per copertura a livello locale;
attività editoriali limitatamente a giornali quotidiani, periodici e riviste, compresa l’editoria elettronica e digitale;
attività per servizi e prodotti di comunicazione telematici, interattivi e multimediali.

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Il termine per il versamento del contributo dovuto è stato fissato per il 31 luglio 2003.

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Il pagamento può essere effettuato, in alternativa:

presso lo sportello della Sezione di tesoreria provinciale dello Stato, di competenza, utilizzando la distinta di versamento ‘mod. 124 T’;
attraverso versamento su conto corrente postale intestato ad una delle Sezioni di tesoreria provinciale dello Stato indicate nell’allegato alla presente.

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In ogni caso, tutti i soggetti esercenti le attività dianzi elencate hanno l’obbligo di trasmettere all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, entro il 15 settembre 2003, una comunicazione relativa ai propri dati anagrafici, all’ammontare dei ricavi iscritti al bilancio e dei ricavi sui quali viene calcolato il contributo, l’ammontare del contributo versato e gli estremi del versamento effettuato. Per i soggetti esclusi o esentati è richiesta la motivazione dell’esclusione o dell’esenzione.

La violazione del suddetto obbligo di comunicazione, nonché l’indicazione di dati non corrispondenti alla realtà, è punita con la pena prevista dall’art. 2621 c.c. e con l’applicazione della sanzione amministrativa da €. 516,45 a €. 103.291,37 applicata direttamente dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.

Restando a disposizione, cogliamo l’occasione per porgere cordiali saluti.

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