Con la delibera dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 80/09/CSP, pubblicata il 22 maggio 2009 sulla G.U., sono state divulgate le “Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione per i referendum popolari aventi ad oggetto l’abrogazione di alcune disposizioni del testo unico delle leggi sull’elezione della camera dei deputati approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 e del testo unico delle leggi sull’elezione del senato della repubblica approvato con decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, indetti per il 21 e 22 giugno 2009”.
EMITTENTI RADIOTELEVISIVE LOCALI
In relazione ai programmi di comunicazione politica, l’Autorità ha stabilito che, fino alla chiusura della campagna referendaria (ore 24:00 del 19 giugno), le emittenti radiotelevisive locali devono:
a) consentire un’effettiva parità di condizioni tra i soggetti politici favorevoli o contrari ai quesiti referendari, includendo fra questi ultimi anche coloro che si esprimono per l’astensione o la non partecipazione al voto, anche con riferimento alle fasce orarie e al tempo di trasmissione;
b) che i programmi devono essere collocati in contenitori con cicli a cadenza quindicinale all’interno delle seguenti fasce orarie:
• emittenti televisive: dalle ore 07:00 alle ore 24:00;
• emittenti radiofoniche: dalle ore 07:00 alle ore 01:00 del giorno successivo;
c) che i calendari dei predetti programmi di comunicazione politica devono essere trasmessi – anche a mezzo fax – almeno 7 giorni prima della loro messa in onda al competente Co.Re.Com. che ne informa l’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni. La stessa comunicazione deve essere trasmessa, tempestivamente, per le eventuali variazioni dei predetti programmi;
d) che, laddove sia possibile, i programmi di comunicazione politica siano diffusi con modalità che ne consentano la fruizione anche ai non udenti;
e) ai programmi di comunicazione politica sui temi della consultazione referendaria non possono prendere parte persone che risultino candidate in altre competizioni elettorali in corso e a tali competizioni non è comunque consentito, nel corso dei programmi medesimi, alcun riferimento.
Ricordiamo che, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera c, del decreto del Ministero delle Comunicazioni dell’8 aprile 2004, per programma di comunicazione politica si intende “ogni programma in cui assuma carattere rilevante l’esposizione di opinioni e valutazioni politiche manifestate attraverso tipologie di programmazione che comunque consentano un confronto dialettico tra più opinioni, anche se conseguito nel corso di più trasmissioni”.
I messaggi politici autogestiti – nel periodo compreso tra il 23 maggio (data di entrata in vigore della delibera a commento) e le ore 24:00 del 19 giugno (chiusura campagna referendaria) – possono essere diffusi, a titolo gratuito, per la presentazione, non in contraddittorio, delle posizioni favorevoli o contrarie a ciascun quesito referendario. La trasmissione di tali messaggi deve rispettare le seguenti regole:
a) il numero complessivo deve essere ripartito in modo paritario tra i favorevoli ed i contrari, anche con riferimento alle fasce orarie;
b) devono avere una durata sufficiente alla motivata esposizione di un programma o di una opinione politica, comunque compresa fra 1 e 3 minuti per le emittenti televisive e fra 30 e 90 secondi per le emittenti radiofoniche;
c) i messaggi non possono interrompere altri programmi, né essere interrotti, devono avere un’autonoma collocazione nella programmazione e devono essere trasmessi in appositi contenitori, fino a un massimo di quattro contenitori per ogni giornata di programmazione. I contenitori, ciascuno comprensivo di almeno tre messaggi, devono essere collocati uno per ciascuna delle seguenti fasce orarie, progressivamente a partire dalla prima: prima fascia 18:00 – 19:59; seconda fascia 12:00 – 14:59; terza fascia 21:00 – 23:59; quarta fascia 7:00 – 8:59;
d) i messaggi non vengono computati nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge;
e) nessun soggetto politico può diffondere più di due messaggi in ciascuna giornata di programmazione sulla stessa emittente;
f) ogni messaggio, per tutta la sua durata, reca la dicitura “messaggio referendario gratuito” con l’indicazione del soggetto politico committente.
I messaggi politici autogestiti gratuiti possono essere diffusi solo previa divulgazione, da parte delle emittenti, del comunicato preventivo.
Infatti, entro il 27 maggio 2009 (cinque giorni dalla data di pubblicazione della delibera in oggetto sulla G.U.), le emittenti radiofoniche e televisive interessate a diffondere messaggi a titolo gratuito, devono:
a) rendere pubblico il loro intendimento mediante un comunicato (Allegato 1) da trasmettere, almeno una volta, nella fascia oraria di maggiore ascolto, in cui si comunica l’indirizzo, il numero telefonico e la persona da contattare e si da evidenza di un documento analitico di autodisciplina che può essere reso disponibile anche sul sito web dell’emittente;
b) comunicare (Allegato 2), anche a mezzo telefax, al competente Co.Re.Com., possibilmente con almeno cinque giorni di anticipo, ogni variazione apportata successivamente al comunicato preventivo, indicando:
– il numero massimo dei contenitori predisposti;
– la collocazione nel palinsesto;
– gli standard tecnici richiesti;
– il termine di consegna per la trasmissione del materiale autoprodotto.
Entro il 27 maggio 2009, i soggetti politici interessati a trasmettere i suddetti messaggi, devono indicare (Allegato 3) alle emittenti radiotelevisive:
a) il responsabile elettorale per il referendum elettorale e i relativi recapiti;
b) la durata dei messaggi.
Nel periodo compreso tra la data in vigore della delibera a commento (23 maggio 2009) e le ore 24:00 del 19 giugno (chiusura campagna referendaria), le emittenti radiotelevisive possono trasmettere messaggi politici autogestiti a pagamento, assicurando condizioni economiche uniformi a tutti i soggetti politici.
Le emittenti radiotelevisive che intendono diffondere messaggi autogestiti a pagamento sono tenute a dare notizia dell’offerta dei relativi spazi mediante un avviso (Allegato 4) da trasmettere, almeno una volta al giorno, nella fascia oraria di maggiore ascolto, per tre giorni consecutivi, in cui si comunica l’indirizzo, il numero telefonico e la persona da contattare e si da evidenza di un documento analitico di autodisciplina. Il documento analitico (Allegato 5) – di cui può anche essere omessa la divulgazione, ma non l’adozione – deve contenere:
a) le condizioni temporali di prenotazione degli spazi pubblicitari con puntuale indicazione del termine ultimo di prenotazione;
b) le modalità di prenotazione degli spazi;
c) le tariffe praticate;
d) ogni eventuale ulteriore circostanza od elemento anche tecnico rilevante per la fruizione degli spazi stessi e, in particolare, la definizione dei criteri di accettazione delle prenotazioni in base alla loro progressione temporale.
I messaggi trasmessi dovranno essere ben segnalati con l’annuncio/dicitura “messaggio referendario a pagamento” e l’indicazione del soggetto politico committente per tutta la loro durata.
Infine, i messaggi autogestiti a pagamento hanno i seguenti vincoli organizzativi:
a) condizioni economiche uniformi per tutti i soggetti politici;
b) tariffe massime non superiori al 70% dei listini di pubblicità tabellare;
c) messa in onda tenendo conto della progressione temporale delle prenotazioni.
Non possono essere stipulati contratti per la cessione di spazi relativi ai messaggi politici autogestiti a pagamento, a favore di singoli candidati, per importi superiori al 75% di quelli previsti dalla normativa in materia di spese elettorali ammesse per ciascun candidato.
I programmi di informazione sono disciplinati dal Decreto del Ministero delle Comunicazioni 8 aprile 2004 . In relazione ad essi, le emittenti radiotelevisive locali devono garantire il pluralismo e la parità di trattamento, l’obiettività, la correttezza, la completezza, la lealtà, l’imparzialità, l’equità e la pluralità dei punti di vista; a tal fine, quando vengono trattate questioni relative alla consultazione referendaria, deve essere assicurato l’equilibrio tra le posizioni dei diversi soggetti politici a favore o contro i quesiti referendari, secondo quanto previsto dal codice di autoregolamentazione.
Resta comunque salva, per l’emittente, la libertà di commento e di critica, che, in chiara distinzione tra informazione e opinione, salvaguardi comunque il rispetto delle persone.
Le emittenti a carattere comunitario possono esprimere i principi di cui sono portatrici.
Resta il divieto di fornire, anche in forma indiretta, indicazioni o preferenze di voto relative ai referendum in qualunque trasmissione radiotelevisiva diversa da quelle di comunicazione politica e dai messaggi politici autogestiti. Infine, i direttori dei programmi, registi, conduttori e ospiti devono attenersi ad un comportamento tale da non influenzare, anche in modo surrettizio e allusivo, le libere scelte dei votanti, evitando che si determinino condizioni di vantaggio o di svantaggio per i favorevoli o contrari ai quesiti referendari.
EMITTENTI RADIOTELEVISIVE NAZIONALI
Nel periodo intercorrente tra il 23 maggio 2009 (entrata in vigore della delibera in oggetto) e la chiusura della campagna referendaria (ore 24:00 del 19 giugno 2009), le emittenti televisive e radiofoniche nazionali devono rispettare la ripartizione degli spazi di comunicazione politica secondo le modalità già descritte a proposito delle emittenti locali.
Per quanto riguarda i programmi di comunicazione e i messaggi politici autogestiti gratuiti, vale quanto già visto per le emittenti locali. Una differenza risiede nell’obbligo, a carico delle emittenti nazionali, di trasmettere copia del documento analitico di autodisciplina – anche a mezzo fax – all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.
Inoltre, i messaggi politici autogestiti gratuiti sono trasmessi in contenitori – fino a un massimo di quattro contenitori per ogni giornata di programmazione – comprensivi di almeno tre messaggi. I contenitori sono collocati uno per ciascuna delle seguenti fasce orarie, progressivamente a partire dalla prima: prima fascia 18:00 – 19:59; seconda fascia 14:00 – 15:59; terza fascia 22:00 – 23:59; quarta fascia 9:00 – 10:59
I messaggi trasmessi in ciascun contenitore devono essere almeno due e devono essere ripartiti in misura uguale tra i soggetti favorevoli e quelli contrari al quesito referendario. A tal fine, qualora il numero dei soggetti che sostengono le due indicazioni di voto sia diverso, l’assegnazione degli spazi ai soggetti più numerosi avviene secondo un criterio di rotazione. L’eventuale mancanza di messaggi a sostegno di una delle due indicazioni di voto non pregiudica, in ogni caso, la trasmissione di quelli a sostegno dell’indicazione opposta, ma non determina un aumento degli spazi ad essa spettanti.
I programmi di informazione, ovvero quelli riconducibili alla responsabilità di una specifica testata giornalistica, sono rappresentati da telegiornali, giornali radio, notiziari e ogni altro programma di contenuto informativo, a rilevante presentazione giornalistica, caratterizzato dalla correlazione ai temi dell’attualità e della cronaca.
Nel periodo disciplinato dalla delibera in oggetto, i suddetti programmi debbono rispettare i principi di tutela del pluralismo, della completezza, dell’imparzialità, dell’obiettività e di parità di trattamento tra i soggetti politici impegnati a favore o contro i quesiti referendari al fine di assicurare all’elettorato la più ampia informazione sui temi e sulle modalità di svolgimento della campagna referendaria, e precisamente:
a) le posizioni dei diversi soggetti politici impegnati a favore o contro i quesiti referendari, vanno rappresentate in modo corretto e obiettivo, evitando sproporzioni nelle cronache e nelle riprese degli stessi soggetti. Resta salva per l’emittente la libertà di commento e di critica che, in chiara distinzione tra informazione e opinione, salvaguardi comunque il rispetto delle persone.
b) nei programmi di approfondimento informativo, deve essere assicurata un’adeguata informazione sui temi oggetto dei referendum. Qualora in detti programmi assuma carattere rilevante l’esposizione di opinioni e valutazioni politiche riconducibili al tema oggetto dei referendum, dovrà essere complessivamente garantita, nel corso della campagna referendaria, la presenza equilibrata e il contraddittorio tra i soggetti favorevoli o contrari ai quesiti referendari, includendo tra questi ultimi anche coloro che si esprimono per l’astensione o per la non partecipazione al voto.
c) direttori dei programmi, registi, conduttori ed ospiti devono attenersi ad un comportamento corretto ed imparziale, anche in rapporto alle modalità di partecipazione e selezione del pubblico, tale da non influenzare, anche in modo surrettizio ed allusivo, le libere scelte degli elettori.
Nei trenta giorni precedenti il voto, le emittenti radiotelevisive private sono tenute ad illustrare le principali caratteristiche delle elezioni referendarie previste per i giorni 21 e 22 giugno 2009 con particolare riferimento al sistema elettorale, ai temi referendari e alle modalità di espressione del voto ivi comprese le speciali modalità di voto previste per gli elettori affetti da disabilità, e per i malati intrasportabili e le modalità di espressione del voto per la circoscrizione estero.
Le disposizioni della delibera in oggetto non si applicano alle imprese di radiodiffusione sonora che risultino essere organo ufficiale di un partito politico rappresentato in almeno un ramo del Parlamento. Per tali imprese è comunque vietata la cessione, a titolo sia oneroso sia gratuito, di spazi per messaggi autogestiti.
I partiti sono tenuti a fornire con tempestività all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ogni indicazione necessaria a qualificare l’impresa di radiodiffusione come organo ufficiale del partito.
Le emittenti radiotelevisive sono tenute a conservare le registrazioni della totalità dei programmi trasmessi nel periodo della campagna referendaria e per i tre mesi successivi alla conclusione della stessa e, comunque, a conservare, sino alla conclusione dell’eventuale procedimento, le registrazioni dei programmi in ordine ai quali sia stata notificata contestazione di violazione di disposizioni di legge.
Allegato 1 – Mag1RN
Allegato 2 – Mag2RN
Allegato 3 – Mag3RN
Allegato 4 – Comunicato preventivo
Allegato 5 – Documento analitico
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