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Circolare n. 23 del 19/11/2010 – Regolamento di semplificazione contributi editoria – Parte terza

Con la presente circolare concludiamo il nostro lavoro di prima ricognizione circa i contenuti del Regolamento previsto dall’art. 44 del D.l. n. 112/2004.

Ricordiamo che il testo con cui abbiamo lavorato non è quello definitivo.
La presente circolare ha ad oggetto il terzo Capo del regolamento, rubricato “Semplificazioni e riordino in materia di credito agevolato” ed il quarto capo avente ad oggetto “disposizioni finali e abrogazioni”.

ART. 13
(Concessione delle agevolazioni di credito alle imprese editoriali)

1. Le agevolazioni di credito alle imprese editoriali di cui all’articolo 4 della legge 7 marzo 2001, n. 62, sono concesse nella forma di contributi in conto interessi su finanziamenti a valere sul Fondo per le agevolazioni di credito di cui all’articolo 5 della medesima legge n. 62 del 2001.

Alla concessione delle predette agevolazioni di credito si provvede mediante la valutazione di progetti che presentano cumulativamente le seguenti caratteristiche:

a) preventiva deliberazione dell’istituto finanziatore da allegare alla domanda, pena la non procedibilità nella valutazione della domanda stessa;
b) finanziamento bancario e/o operazione di locazione finanziaria, della durata massima di dieci anni, finalizzato al progetto. Il finanziamento è ammesso a contributo in misura non superiore a euro 15 milioni;
c) realizzazione del progetto entro un anno dal termine di scadenza di presentazione della domanda. Sono altresì ammesse le spese sostenute nei due anni antecedenti la data di presentazione della domanda.

2. Con Avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, sono comunicati il termine finale, non inferiore a novanta giorni, di presentazione delle domande, a pena di decadenza, l’ammontare delle risorse disponibili, i requisiti dell’impresa proponente e dell’iniziativa in base ai quali è effettuata la valutazione ai fini della concessione del contributo nonché la documentazione da produrre a corredo della domanda. L’emanazione dell’Avviso costituisce impegno per le somme ivi indicate. Le somme impegnate per le finalità di cui al comma 1 dell’articolo 5 della legge 7 marzo 2001, n. 62 ed a qualsiasi titolo disimpegnate, nonché le somme erogate per le medesime finalità ed a qualsiasi titolo restituite, sono contestualmente riassegnate al Fondo stesso.

3. I requisiti dell’iniziativa, di cui al comma 2, attengono alla tipologia del progetto, al fine perseguito dallo stesso, alla coerenza degli strumenti con il perseguimento degli obiettivi previsti. La validità tecnica, economica e finanziaria dell’iniziativa è valutata con particolare riferimento alla congruità delle spese previste, alla redditività, alle prospettive di mercato e agli obiettivi di sviluppo aziendale.

4 Nell’ambito dei requisiti dell’iniziativa attinenti alla tipologia del progetto di cui al comma 3, sono ammessi alle agevolazioni di credito i beni, anche quando dati in comodato ad altri soggetti, a condizione che essi vengano utilizzati esclusivamente per la produzione o per la distribuzione di giornali quotidiani, periodici o libri realizzati dalle imprese ammesse alle agevolazioni di credito. Il requisito dell’esclusività è accertato mediante l’acquisizione del contratto di comodato debitamente registrato da cui risulti espressamente tale clausola.

L’art. 13 definisce anzitutto l’ambito oggettivo degli investimenti agevolabili. I progetti devono avere il supporto preventivo di una delibera da parte di un istituto di credito ed il finanziamento non deve avere una durata superiore ai 10 anni. Il limite massimo del finanziamento è stabilito in 15 mni di euro. Inoltre, il progetto deve essere realizzato entro un anno dalla presentazione del progetto.
Le domande dovranno essere presentate previa pubblicazione di un avviso sulla Gazzetta Ufficiale, che conterrà le modalità tecniche per presentare le domande che, comunque, il cui termine di presentazione non potrà essere inferiore a 90 giorni.
Il terzo comma individua i criteri cui si dovrà ispirare il Comitato per la valutazione previsto al successivo art. 18. In particolare, si dovrà tener conto della validità tecnica, economica e finanziaria del progetto.
Ricordiamo che allo stato questo tipo di agevolazione è incompatibile con i contributi previsti dall’art. 2 della legge n. 250/90.

ART. 14
(Procedura di concessione e documentazione per la corresponsione del contributo)

1. L’Avviso per la presentazione delle domande di cui all’articolo 12, comma 2, è previsto con cadenza annuale, compatibilmente alla disponibilità di risorse finanziarie.

2. Il richiedente è tenuto a realizzare il progetto oggetto della domanda entro dodici mesi dal termine di scadenza previsto nell’Avviso per la presentazione delle domande. Le variazioni intervenute nel corso della realizzazione del progetto sono comunicate al Comitato entro i medesimi termini previsti per la realizzazione del progetto stesso.

3. La mancata realizzazione del progetto, nonché la mancata comunicazione delle variazioni entro i termini di cui al comma 2 comporta la non procedibilità nella valutazione delle domande.

4. Entro i successivi sessanta giorni dal termine previsto dal comma 2, i soggetti richiedenti producono, comunque, pena la non procedibilità nella valutazione delle domande, la seguente documentazione:

a) il contratto di mutuo finalizzato al progetto corredato dal piano di ammortamento bancario laddove non ancora presentato. Il tasso di interesse e le altre condizioni economiche alle quali è riferito il contratto di mutuo sono liberamente concordate tra le parti;
b) la documentazione delle spese sostenute per il progetto consistente in fatture e documenti fiscalmente regolari, in originale quietanzate o in copia dichiarata conforme;

c) una perizia giurata di un esperto del settore, iscritto al relativo albo professionale, scelto tra i consulenti tecnici di ufficio presso il Tribunale del luogo dove ha sede legale l’istante, che attesti la realizzazione e la corrispondenza degli investimenti alla finalità del progetto, nonché la congruità dei costi sostenuti.

5. Nel caso di oneri da riqualificazione del personale o da costi organizzativi, occorre esibire:

a) idonea documentazione di spesa nelle ipotesi di ricorso ad organismi esterni all’impresa;

b) elementi di contabilità interna aziendale, nelle altre ipotesi.

6. Nel caso di progetti realizzati con il ricorso alla locazione finanziaria i soggetti richiedenti producono, comunque, pena la non procedibilità della valutazione delle domande, la seguente documentazione entro i medesimi termini previsti dal comma 4:

a) il contratto di locazione finanziaria debitamente registrato;

b) una relazione redatta dalla società di locazione finanziaria consistente nella descrizione dei beni oggetto della locazione finanziaria stessa con l’indicazione dei singoli costi d’acquisto e dell’importo dei canoni stabiliti e delle scadenze di pagamento;

c) la documentazione delle spese sostenute per il progetto consistente in fatture e documenti fiscalmente regolari, in originale quietanzato o in copia dichiarata conforme;

d) una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà che attesti la consegna dei beni oggetto della locazione finanziaria. Il momento giuridico che attesta la data di realizzazione degli investimenti coincide con l’entrata in possesso del bene da parte del soggetto richiedente le agevolazioni di credito;

e) una perizia giurata di un esperto del settore, iscritto al relativo albo professionale, scelto tra i consulenti tecnici di ufficio presso il Tribunale del luogo dove ha sede legale l’istante, che attesti la realizzazione e la corrispondenza degli investimenti alla finalità del progetto, nonché la congruità dei costi sostenuti.

7. Il Comitato, di cui all’articolo 15, sulla base dell’istruttoria del Servizio competente che predispone una relazione, esaminata la domanda dell’impresa richiedente nonché la delibera dell’istituto finanziatore, approva o rigetta il progetto, previa specifica valutazione dello stesso con particolare riferimento al complesso delle iniziative di carattere finanziario ed industriale, attraverso le quali si prevede di raggiungere gli obiettivi assegnati e delibera in merito alla concessione delle agevolazioni di credito a carico dello Stato secondo criteri di redditività, sviluppo aziendale e tenendo conto delle prospettive di mercato. La delibera del Comitato è notificata al soggetto richiedente a cura del Servizio stesso entro diciotto mesi dal termine di scadenza previsto per la presentazione della domanda.

8. La liquidazione del contributo si effettua direttamente al soggetto richiedente, entro 4 mesi dalla data di notifica della delibera del Comitato, previa verifica della completezza della documentazione.

La norma in oggetto provvede a regolamentare in maniera puntuale la procedura per l’istruttoria e la successiva erogazione dei contributi sugli interessi connessi ad investimenti agevolabili. Trattandosi di una procedura connessa ad investimenti futuri, per i quali è necessaria la pubblicazione di un avviso in Gazzetta Ufficiale, non ci dilunghiamo in commenti.

ART. 15
(Determinazione del contributo)

1. Ai fini della concessione delle agevolazioni di cui all’articolo 12 le spese per la realizzazione dei progetti sono ammesse in misura pari al 50 per cento di quelle finanziate dai soggetti autorizzati all’esercizio dell’attività bancaria o all’esercizio dell’attività di locazione finanziaria e ritenute ammissibili dal Comitato di cui all’articolo 15, ivi comprese le spese previste per il fabbisogno annuale delle scorte in misura non superiore al 20 per cento degli investimenti fissi ammessi alle agevolazioni di credito.

2. L’ammontare del contributo è pari al 50 per cento degli interessi sull’importo delle spese finanziate ammesse a contributo, calcolato al tasso di riferimento fissato con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze vigente alla data della delibera del Comitato. Il contributo è, comunque, calcolato al tasso di interesse più basso fra quello concordato tra le parti e quello di riferimento.

4. L’ammissione alle agevolazioni di credito di cui all’articolo 12 è disposta sulla base della delibera del Comitato di cui all’articolo 15 nei limiti delle disponibilità finanziarie evidenziate nell’Avviso. In caso di disponibilità finanziarie inferiori all’importo complessivo dei contributi erogabili calcolati sulla base dei piani di ammortamento sviluppati al tasso di riferimento fissato con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze vigente alla data della delibera del Comitato, i contributi stessi sono proporzionalmente ridotti nei limiti delle risorse indicate nell’Avviso.
5. Il contributo in conto interessi, calcolato sulla base del tasso di riferimento vigente alla data della delibera del Comitato, è accordato, fermo restando la durata complessiva di dieci anni a partire dalla data di stipula del contratto di muto, per un periodo di utilizzo/preammortamento che non può essere superiore a due anni, con riferimento alle somme erogate e con decorrenza dalla data delle singole erogazioni effettuate dall’istituto finanziatore, in misura pari alla differenza fra il tasso di riferimento ed il 50 per cento dello stesso nonché, per il periodo di ammortamento, in misura pari alla differenza tra la rata di ammortamento calcolata al tasso di riferimento e la rata calcolata al 50 per cento dello stesso.

6. Il calcolo del contributo è effettuato secondo un piano di ammortamento sviluppato a rata costante semestrale – con scadenze fissate al 30 giugno ed al 31 dicembre di ogni anno – elaborato dal Servizio competente ed erogato in un’unica soluzione, direttamente al soggetto richiedente, attualizzando l’importo complessivo del contributo stesso al tasso di riferimento fissato con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze vigente alla data del provvedimento di liquidazione.

7. il contributo in conto canoni, calcolato sulla base del tasso di riferimento vigente alla data della delibera del Comitato, senza alcun riferimento alle scadenze di pagamento del canone. Il calcolo di detto contributo è effettuato secondo un piano di ammortamento sviluppato a rata costante semestrale – con scadenze fissate al 30 giugno ed al 31 dicembre di ogni anno – elaborato dal Servizio competente ed erogato direttamente al soggetto richiedente in un’unica soluzione, attualizzando l’importo complessivo del contributo stesso al tasso di riferimento fissato con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze vigente alla data del provvedimento di liquidazione.

Il contributo viene fissato nella misura del 50 per cento degli oneri finanziari connessi agli investimenti ritenuti ammissibili. Nell’ipotesi di variazione tra il tasso d’interesse praticato dall’Istituto bancario ed il tasso di riferimento fissato dal Ministero dell’economia, si applicherà quello più basso.
Anche in questo caso, trattandosi di una procedura complessa, approfondiremo il tema quando verranno pubblicati gli avvisi.

ART. 16
(Comitato per le agevolazioni di credito)

1. Il Comitato di cui al comma 4 dell’articolo 7 della legge 7 marzo 2001, n.62, è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro trenta giorni dall’entrata in vigore del presente Regolamento, ed è così composto:

a) dal Capo del Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri con funzioni di Presidente;

b) dal Capo dell’Ufficio per il sostegno all’editoria del Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

c) dal capo dell’Ufficio bilancio e ragioneria della Presidenza del Consiglio;

d) da un rappresentante del Ministero dell’economia e finanze;

e) da un rappresentante del Ministero dello Sviluppo economico;

f) da due esperti in materia di editoria, da un esperto in materia di editoria elettronica, nonché un esperto nel campo dell’ingegneria designati dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

2. Il Comitato delibera l’ammissione al contributo di cui all’articolo 14. Per la validità delle riunioni del Comitato è richiesta la presenza di almeno i due terzi dei componenti e le delibere sono assunte con il voto della maggioranza dei presenti ad esclusione degli astenuti. In caso di parità di voti prevale la deliberazione alla quale aderisce il Capo del Dipartimento per l’informazione e l’editoria.

3. Per il proprio funzionamento il Comitato si avvale di una segreteria nominata con il decreto di cui al comma 1, individuata nell’ambito delle risorse del Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che provvede anche all’istruttoria dei provvedimenti di concessione dei contributi.

4. Il funzionamento del Comitato non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Ai membri del Comitato non sono corrisposti indennità, gettoni di presenza o rimborsi spese.

Il Comitato di valutazione viene notevolmente snellito.

ART. 17
(Presentazione delle domande)

1. Le domande di cui all’articolo 12, sottoscritte dal legale rappresentante dell’impresa, sono presentate per via telematica e con firma digitale, secondo le modalità pubblicate sul sito internet del Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Nel caso in cui per giustificati motivi l’impresa sia impossibilitata ad utilizzare lo strumento informatico, la domanda può essere presentata entro lo stesso termine indicato nell’articolo 13, comma 2 per mezzo di raccomandata postale con l’indicazione dei motivi ostativi.

La domanda dovrà essere presentata per via telematica. Su questo tema rimandiamo a quanto detto nelle precedenti circolari nn. 21 e 22.

ART. 18
(Controlli e revoca dei benefici)

1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 5, comma 12, della legge 7 marzo 2001, n. 62, l’elenco dei soggetti ammessi alle agevolazioni di credito è trasmesso alla Guardia di Finanza che, anche ai fini dell’applicazione di quanto previsto dagli articoli 75 e 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, effettua l’attività di controllo.

2. Qualora i beni oggetto del progetto ammesso alle agevolazioni di credito siano alienati, ceduti, distratti nei cinque anni successivi alla concessione, ovvero tre anni nel caso di beni a rapida obsolescenza, è disposta la revoca del contributo.

3. Per la durata del finanziamento l’impresa è tenuta, entro il 31 gennaio di ogni anno, ad inoltrare al Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante l’avvenuto regolare pagamento delle rate del mutuo e/o dei canoni di locazione finanziaria. Al mancato inoltro di detta comunicazione è disposta la revoca del contributo già concesso.

4. Nei casi di estinzione anticipata del contratto di mutuo e/o del contratto di locazione finanziaria, di fallimento o di assoggettamento ad ogni altra procedura concorsuale, la concessione del contributo statale è revocata, con ripetizione delle somme, a decorrere rispettivamente dalla data di estinzione del mutuo, da quella di dichiarazione del fallimento, di assoggettamento a procedura concorsuale.

All’art. 18 vengono dettagliate le procedure di controllo e di revoca dei contributi in conto interessi. Anche in questo caso rimandiamo ad eventuali approfondimenti ad altra sede.

ART. 19
(Disposizioni transitorie)

1. Le agevolazioni di credito già concesse, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, ai sensi della legge 5 agosto 1981, n. 416 e della legge 7 marzo 2001, n. 62, continuano ad essere erogate secondo le disposizioni ivi contenute fino all’esaurimento delle relative procedure.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, al Comitato di cui all’art. 15, sono altresì attribuite le competenze sui procedimenti ancora in atto relativi ad agevolazioni di credito concesse ai sensi del comma 1.

L’articolo prevede una disciplina transitoria, attribuendo, comunque, al nuovo Comitato tutte le competenze in materia di contributi in conto interessi, anche per procedimenti ancora in corso.

ART. 20
(Disposizioni in materia di regolarità previdenziale)

1. Il Dipartimento per l’informazione e l’editoria provvede, per le imprese editoriali, radiofoniche e televisive che hanno presentato regolare domanda di contributi ai sensi dei capi I e II del presente Regolamento, a richiedere ai competenti Enti previdenziali certificazione comprovante la regolarità contributiva.

2. Le imprese editoriali, radiofoniche e televisive rimaste soccombenti, con sentenza passata in giudicato, a seguito di ricorsi giurisdizionali in materia di adempimenti previdenziali, non possono percepire contributi fino alla completa esecuzione della sentenza medesima, certificata dagli Enti previdenziali interessati.

Ricordiamo che nella prima stesura il governo aveva previsto la decadenza completa dal diritto ai contributi nell’ipotesi in cui le imprese soccombesse in un contenzioso con gli enti previdenziali. Si trattava di una previsione assolutamente estranea ad ogni ipotesi di ragionevolezza . l’attuale formulazione comporta che nell’ipotesi di soccombenza, il pagamento dei contributi è subordinato al versamento della somma dovuta agli enti previdenziali come stabilito dal giudice. Ma, visto che il pagamento dei contributi è subordinato alla regolarità previdenziale, non ci sono novità di rilievo.

ART. 21
(Abrogazioni)

1. sono abrogate le seguenti norme:

a) In relazione al Capo I:

1) il comma 2 dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, limitatamente alle parole “il cui ammontare non può comunque superare il 50 per cento dei costi complessivi, compresi gli ammortamenti, risultanti dal bilancio dell’impresa stessa”;

2) lettera e) del comma 2 dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250;

3) il comma 2 bis dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, limitatamente alle parole “e in misura, comunque, non superiore al 50 per cento dei costi complessivi, compresi gli ammortamenti, risultanti dal bilancio dell’impresa stessa;

4) il primo periodo del comma 2 ter dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, limitatamente alle parole “con esclusione di quelli previsti dal comma 11, e in misura comunque, non superiore al 50 per cento dei costi complessivi, compresi gli ammortamenti, risultanti dal bilancio dell’impresa stessa”;

5) il secondo periodo del comma 2 ter dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, limitatamente alle parole “e in misura, comunque non superiore al 50 per cento dei costi complessivi, compresi gli ammortamenti, risultanti dal bilancio dell’impresa stessa”;

6) comma 2 quater dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, limitatamente alle parole da “ivi comprese” fino alla fine del comma;

7) il comma 7 dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250;

8) il comma 8 dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250;

9) il comma 9 dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250;

10) il comma 10 dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250;

11) il comma 11 dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250;

12 )il comma 12 dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250;

13) il comma 15-bis dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250;

14) l’articolo 2 della legge 14 agosto 1991, n. 278, limitatamente alle parole: “dall’art. 3, comma 11, e”;

15) l’articolo 2 della legge 15 novembre 1993, n. 466;

16) secondo periodo del comma 1246 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

b) In relazione al Capo II:

1. Le parole da: “La quota spettante” a: “ai sensi della presente legge:” dell’articolo 10 bis, comma 1, lettera c) del decreto-legge 1 ottobre 2007 n. 159, convertito, con modificazioni, con legge 29 novembre 2007, n. 222, sono soppresse;
2. il comma 13 dell’art. 7 della legge 3 maggio 2004, n. 112;
3. il comma 3 dell’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 680;
4. il comma 1 dell’articolo 4 del decreto del Presidente del Consigli dei Ministri 15 settembre 1987, n. 410;

b) In relazione al Capo III:

1) I commi 3, 8, 10, 14 e 15 dell’articolo 5, l’articolo 6 e l’articolo 7 della legge 7 marzo 2001, n. 62;

2) Gli articoli 1,2,4,5,6 e 9, i commi 1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 e 15 dell’articolo 3 e il comma 1 dell’articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 142;

3) L’articolo 1, comma 3 bis, del decreto 24 dicembre 2003, n. 353, convertito dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46.

4) l’articolo 10, comma 8, del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito dalla legge 29 novembre 2007, n. 222.

Le abrogazioni sono quanto mai numerose e vanno spesso nella direzione di favorire un’effettiva semplificazione della normativa, nell’ottica di una delegificazione.

ART. 22
(Norme finali)

1. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 7 del presente Regolamento, in attuazione dell’articolo 44 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, numero 133, i contributi e le provvidenze spettano nel limite dello stanziamento iscritto sul pertinente capitolo del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri procedendo, ove necessario, a riparto proporzionale dei contributi tra gli aventi diritto.

2. Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dai contributi e dalle provvidenze riferiti all’anno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

In quest’ultimo articolo, il regolamento evidenzia, per l’ennesima volta, l’abolizione del “diritto soggettivo”, subordinando l’erogazione dei contributi allo stanziamento iscritto sul pertinente capitolo del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Le disposizioni introdotte con il presente provvedimento entrano in vigore con riferimento ai contributi del 2011, il cui incasso è previsto per il 2012.

Nei prossimi giorni, provvederemo ad inviare il testo definitivo con il relativo commento di eventuali modifiche intervenute rispetto al testo in nostro possesso.

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