A seguito della conversione, come modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria ha pubblicato, sul proprio sito, alcuni ulteriori chiarimenti sulle novità introdotte in relazione al bonus pubblicità rispetto a quelli che abbiamo commentato nelle nostre circolari 11/2020 e 17/2020.
In particolare, è stato ribadito il venir meno del presupposto, per l’anno 2020, del dell’incremento minimo dell’1 per cento dell’investimento pubblicitario rispetto a quello dell’anno precedente.
Ne deriva che possono accedere all’agevolazione anche i soggetti che programmano investimenti inferiori rispetto a quelli effettuati nel 2019, i soggetti che nell’anno 2019 non abbiano effettuato investimenti pubblicitari e, infine, i soggetti che hanno iniziato la loro attività nel corso dell’anno 2020.
Ricordiamo che il credito d’imposta è stato stabilito, sempre per l’anno 2020, nella misura unica del 30 per cento dell’intero valore degli investimenti pubblicitari effettuati.
Restano ferme le altre disposizioni di legge per i quali si rimanda alle circolari richiamate e alla relativa disciplina.
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