Continuiamo ad analizzare i contenuti della legge 7 luglio 2012, n. 103. Ricordiamo che nella precedente circolare n. 21 abbiamo analizzato la disciplina relativa alla sospensione del pagamento del contributo nel caso di debiti nei confronti della Pubblica Amministrazione e nella circolare n. 22 è stata illustrata la possibilità per i dipendenti delle società editrici che cessano le pubblicazioni e che hanno percepito i contributi per l’esercizio 2011, di subentrare nella gestione della testata mantenendo il diritto ad accedere alle agevolazioni.
In questa circolare analizziamo la prima parte dell’articolo 3 della legge 7 luglio 2012, n. 103, che ha introdotto la possibilità per i giornali di continuare ad accedere ai contributi anche nell’ipotesi in cui la testata venga pubblicata esclusivamente in via telematica.
La norma dispone infatti, che : “Le imprese editrici di cui all’articolo 3, commi 2, 2-bis, 2-ter e 2-quater, della legge 7 agosto 1990, n. 250, le imprese di cui all’articolo 153, commi 2 e 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nonché le imprese di cui all’articolo 20, comma 3-ter, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni che abbiano percepito i contributi per l’anno 2011, possono continuare a percepire i contributi qualora la testata sia pubblicata, anche non unicamente, in formato digitale”.
In pratica, tutte le imprese editrici che abbiano percepito i contributi per l’esercizio 2011 possono continuare a percepirli qualora la testata sia pubblicata anche esclusivamente in formato digitale. La testata deve comunque essere accessibile online, anche a titolo non oneroso, e deve garantire un’informazione quotidiana composta da informazione auto prodotta per almeno dieci articoli al giorno con un aggiornamento pari ad almeno 240 giorni per i quotidiani, 45 per i settimanali e plurisettimanali, 18 uscite per i quindicinali e 9 per i mensili.
La norma sembra estremamente semplice nella formulazione ma, come si vedrà, pone non pochi problemi in sede di applicazione.
Il primo aspetto da approfondire è relativo a come vada inteso il riferimento ai contributi 2011, ossia se il diritto derivi dall’aver percepito nel 2011 i contributi relativi all’esercizio 2010 o se vadano presi come riferimento quelli di competenza dell’esercizio 2011.
Da una prima lettura sembrerebbe pacifico che il riferimento va fatto seguendo il principio della competenza, ossia il diritto a passare all’edizione telematica esisterebbe solo per le imprese che percepiranno i contributi per il 2011. Ma c’è un problema: il passaggio all’edizione telematica, mantenendo il diritto ai contributi, è previsto dalla legge da subito, ossia dalla data di pubblicazione del decreto legge; anzi dall’inizio dell’anno. Ma i contributi del 2011 non sono ancora stati percepiti né lo saranno fino a, presumibilmente, il mese di dicembre 2012. Quindi il diritto delle imprese sarebbe subordinato alla verifica della sussistenza dei requisiti per il 2011 da parte del Dipartimento. Soluzione possibile se la norma fosse stata esplicita, attribuendo il diritto subordinatamente al verificarsi di un evento futuro; ma la stessa norma utilizza il passato, percepiti, e non il futuro, per quanto prossimo. Ed allora delle due l’una. O il diritto delle imprese a passare all’edizione telematica nascerà dalla percezione dei contributi relativi al 2011 e solo dopo l’incasso si potrà operare il passaggio oppure il riferimento va fatto ai contributi 2010 incassati nel 2011. E’ auspicabile che in tempi strettissimi intervengano gli Uffici con una circolare di interpretazione della norma su questo delicatissimo punto.
Un altro punto da approfondire è il concetto di testata digitale che per la prima volta è oggetto di una definizione precisa, desumibile in parte, dalla seconda parte del primo comma dell’articolo 3 ma puntualmente richiamata dal successivo comma 4 che approfondiremo in una prossima circolare in quanto relativa ai requisiti del 2013.
Tornando alle testate telematiche ed all’articolo 3 del decreto legge la norma prevede che la testata digitale possa essere editata anche non unicamente in formato cartaceo.
Concretamente la norma statuisce che la testata cartacea può anche essere editata in formato digitale. Nulla di nuovo perché già era cosi, tanto che i costi connessi alla multimedialità sono ritenuti ammissibili sulla base della circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 23 maggio 2011. Ed appare pacifico che la testata digitale e quella cartacea possono essere le medesime nonostante i contenuti non siano gli stessi. Ma è evidente che la differenza non deriva dalla sovrapposizione di due prodotti diversi sotto il profilo editoriale, ma della necessità di differenziare il trattamento dei medesimi contenuti attese le diverse modalità di fruizione degli stessi per un unico marchio editoriale.
In riferimento al requisito della periodicità delle edizioni telematiche la norma prevede che le testate devono garantire un’informazione autoprodotta per almeno dieci articoli al giorno con un aggiornamento pari ad almeno 240 giorni per i quotidiani, 45 per i settimanali e plurisettimanali, 18 uscite per i quindicinali e 9 per i mensili.
Un altro passaggio è che, a nostro avviso, comunque, tutte le testate che accedono al contributo dovranno garantire l’edizione on line. Infatti la norma prevede che “la testata deve comunque essere accessibile on line, anche a titolo non oneroso”. L’impostazione dell’articolo sembra fare riferimento ad una opzione che viene concessa alle imprese e non ad un’imposizione, eppure la lettura della norma sembra privilegiare una lettura restrittiva della stessa.
Un altro problema è relativo all’esercizio dal quale si ritiene applicabile questa norma, ossia il 2012 o il 2013. Visto che il decreto legge entra immediatamente in vigore, crediamo che l’obbligo di rendere accessibile la testata online, anche a titolo non oneroso, deve essere assolto entro il 2012, mentre dal 2013 si applicheranno le regole, sicuramente più stringenti fissate dal quarto comma ma che saranno oggetto di analisi di una successiva circolare, in quanto da applicare in futuro.
In relazione agli obblighi in termini di comunicazione la seconda parte del comma 2 prevede una nuova disciplina ai fini delle comunicazioni al Registro degli operatori della comunicazione delle variazioni che intervengono in capo alle testate giornalistiche. L’articolo 16 della legge 7 marzo 2001, n. 62 prevede l’esenzione dell’osservanza degli obblighi di registrazione previsti dall’articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 per i soggetti tenuti all’iscrizione al Registro degli operatori della comunicazione. La nuova norma ha introdotto un formidabile strumento di semplificazione, consentendo che sia le registrazioni che le variazioni possano essere effettuate unicamente al Registro degli operatori delle comunicazioni e prevedendo che l’unico marchio editoriale possa essere diffuso sia in via cartacea che in via telematica.
In relazione agli adempimenti è opportuno, comunque, aspettare qualche chiarimento da parte dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
La prossima circolare avrà ad oggetto i nuovi criteri di calcolo e liquidazione del contributo 2012.
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