Circolare n. 23 del 02/05/2022 – Delibera Par Condicio relativa ai referendum del 12 giugno 2022 – Emittenti radiotelevisivi

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Con la delibera dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 135/22/CONS, sono state pubblicate le Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per i cinque  referendum popolari aventi ad oggetto l’abrogazione parziale dell’art. 274, comma 1, lettera c) del Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447; l’abrogazione parziale dell’art. 192, comma 6 del Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12, dell’art. 18, comma 3, della legge 4 gennaio 1963, n. 1, dell’art. 23, comma 1, del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, dell’arti. 11, comma 2 e dell’art. 13, rubrica e commi 1, 3, 4, 5 e 6 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 e dell’art. 3, comma 1 del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193; l’abrogazione parziale dell’art. 8, comma 1 e dell’art. 16, comma 1 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25; l’abrogazione parziale dell’art. 25, comma 3 della legge 24 marzo 1958, n. 195 e l’abrogazione del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, indetti per il giorno 12 giugno 2022.

EMITTENTI RADIOTELEVISIVE LOCALI

In relazione ai programmi di comunicazione politica[1], trasmessi dalle emittenti radiotelevisive locali, l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha stabilito che deve essere consentita una effettiva parità di condizioni tra i vari soggetti politici favorevoli o contrari a ciascun quesito referendario, anche con riferimento alle fasce orarie e al tempo di trasmissione, garantendo anche un’equilibrata parità di genere.
In rapporto al numero dei partecipanti e agli spazi disponibili, il principio delle pari opportunità tra gli aventi diritto può essere realizzato, oltre che nell’ambito della medesima trasmissione, anche nell’ambito di un ciclo di trasmissioni purché ciascuna di queste abbia analoghe opportunità di ascolto.

Nell’ipotesi in cui una delle due parti non partecipi alla trasmissione, non viene pregiudicato l’intervento nelle trasmissioni degli altri soggetti, cui chiaramente non viene attribuito un diritto di presenza maggiore. Nel corso della trasmissione deve essere fatta esplicita menzione delle predette assenze.

Le trasmissioni di comunicazione politica devono essere collocate in contenitori con cicli a cadenza quattordicinale all’interno delle seguenti fasce orarie:

  • emittenti televisive: dalle ore 07:00 alle ore 24:00;
  • emittenti radiofoniche: dalle ore 07:00 alle ore 01:00 del giorno successivo.

I calendari delle predette trasmissioni devono essere comunicati – anche a mezzo telefax – almeno 7 giorni prima della loro messa in onda al competente Co.Re.Com. che ne informa l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni; la stessa comunicazione deve essere trasmessa, tempestivamente, per le eventuali variazioni dei predetti programmi. Laddove sia possibile, le trasmissioni di comunicazione politica devono essere diffuse con modalità che ne consentano la fruizione anche ai non udenti.

Ai programmi di comunicazione politica sui temi delle consultazioni referendarie non possono prendere parte persone che risultino candidate in concomitanti competizioni elettorali e a tali competizioni non è comunque consentito, nel corso dei programmi medesimi, alcun riferimento.

Nelle trasmissioni è consentita la partecipazione di giornalisti che rivolgano domande ai soggetti politici partecipanti, nel rispetto dell’imparzialità e della pari opportunità.

Le trasmissioni sono sospese a partire dalla mezzanotte del penultimo giorno precedente le votazioni.

Messaggi referendari autogestiti a titolo gratuito

 Nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e la data di chiusura della campagna elettorale (29 aprile – 10 giugno), le emittenti televisive locali possono trasmettere messaggi referendari autogestiti a titolo gratuito per la presentazione non in contraddittorio delle posizioni favorevoli o contrarie a ciascun quesito referendario.

Per la trasmissione di tali messaggi referendari, le emittenti radiofoniche e televisive locali devono osservare le seguenti modalità:

1) i messaggi sono trasmessi a parità di condizioni tra i favorevoli ed i contrari a ciascun quesito referendario, anche con riferimento alle fasce orarie;

2) i messaggi sono organizzati in modo autogestito e devono avere una durata sufficiente alla motivata esposizione di un programma o di una opinione politica, comunque compresa, a scelta del richiedente, fra uno e tre minuti per le emittenti televisive e fra trenta e novanta secondi per le emittenti radiofoniche;

3) i messaggi non possono interrompere altri programmi, né essere interrotti, hanno un’autonoma collocazione nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori, fino a un massimo di quattro contenitori per ogni giornata di programmazione. I contenitori, ciascuno comprensivo di almeno tre messaggi, sono collocati uno per ciascuna delle seguenti fasce orarie, progressivamente a partire dalla prima: prima fascia 18:00 – 19:59; seconda fascia 12:00 – 14:59; terza fascia 21:00 – 23:59; quarta fascia 7:00 – 8:59;

4) i messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge;

5) nessun soggetto politico può diffondere più di due messaggi in ciascuna giornata di programmazione sulla stessa emittente;

6) ogni messaggio per tutta la sua durata reca la dicitura “messaggio referendario gratuito” con l’indicazione del soggetto politico committente. Per le emittenti radiofoniche, il messaggio deve invece essere preceduto e seguito da un annuncio in audio del medesimo tipo.

Entro il 4 maggio, le emittenti radiofoniche e televisive locali che intendono trasmettere messaggi referendari autogestiti a titolo gratuito, devono, inoltre:

a) rendere noto il loro intendimento mediante la divulgazione di un comunicato da trasmettere almeno una volta nella fascia oraria di maggiore ascolto. Nel comunicato l’emittente informa che presso la sua sede, di cui viene indicato l’indirizzo, il numero telefonico e la persona da contattare, è depositato un documento, che può essere reso disponibile anche sul sito web dell’emittente, e che deve contenere:

– il numero massimo dei contenitori predisposti;

– la collocazione nel palinsesto;

– gli standard tecnici richiesti;

– il termine di consegna per la trasmissione del materiale autoprodotto.

A tal fine, può essere utilizzato anche il modello MAG/1/RN disponibile sul sito dell’AgCom.

Il documento deve essere trasmesso, a mezzo posta elettronica certificata, al competente Co.Re.Com. Inoltre, con almeno 5 giorni di anticipo, dovranno essere comunicati allo stesso modo anche eventuali variazioni apportate al documento stesso con riguardo al numero dei contenitori ed alla loro collocazione nel palinsesto (modello MAG/2/RN).

I soggetti politici interessati a trasmettere messaggi autogestiti comunicano alle emittenti e all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, anche a mezzo fax, le proprie richieste, indicando il responsabile elettorale per ciascun referendum popolare e i relativi recapiti e la durata dei messaggi. A tale fine, può anche essere utilizzato il modello MAG/3/RN.

 Messaggi politici autogestiti a pagamento

Dal 29 aprile al 10 giugno, le emittenti radiofoniche e televisive locali possono trasmettere messaggi politici autogestiti a pagamento[2], assicurando condizioni economiche uniformi a tutti i soggetti politici.

Le emittenti radiofoniche e televisive locali devono dare notizia del loro intendimento mediante un avviso (v. Allegato 1 come esempio) da trasmettere, almeno una volta al giorno, nella fascia oraria di maggiore ascolto, per tre giorni consecutivi. Nell’avviso si informa che presso la propria sede, della quale viene indicato l’indirizzo, il numero telefonico e di fax, e l’indirizzo di posta certificata, è depositato un documento (v. Allegato 2 come esempio), consultabile su richiesta da chiunque ne abbia interesse, concernente:

– le condizioni temporali di prenotazione degli spazi con l’indicazione del termine ultimo entro il quale gli spazi medesimi possono essere prenotati;

– le modalità di prenotazione degli spazi;

– le tariffe per l’accesso a tali spazi quali autonomamente determinate da ogni singola emittente radiofonica e televisiva locale;

– ogni eventuale ulteriore circostanza od elemento tecnico rilevante per la fruizione degli spazi.

La prima messa in onda del suddetto avviso costituisce condizione essenziale per la diffusione dei messaggi referendari autogestiti a pagamento in periodo elettorale. Ciascuna emittente radiofonica e televisiva locale deve tenere conto delle prenotazioni degli spazi da parte dei soggetti politici in base alla loro progressione temporale. Inoltre, ai richiedenti gli spazi devono essere riconosciute le condizioni di miglior favore praticate ad uno di essi per gli spazi acquistati.

Ciascuna emittente è tenuta a praticare una tariffa massima non superiore al 70% del listino di pubblicità tabellare. I soggetti politici interessati possono richiedere di verificare in modo documentale i listini tabellari in relazione ai quali sono state determinate le condizioni praticate per l’accesso agli spazi per i messaggi.

Nel caso di diffusione di spazi per i messaggi differenziati per diverse aree territoriali dovranno essere indicate anche le tariffe praticate per ogni area territoriale.

Per le emittenti televisive, i messaggi devono recare in sovrimpressione per tutta la loro durata la dicitura “Messaggio referendario a pagamento“, con l’indicazione del soggetto politico committente.

Le emittenti radiofoniche e televisive locali non possono stipulare contratti per la cessione di spazi relativi ai messaggi politici autogestiti a pagamento in periodo referendario in favore di singoli candidati per importi superiori al 75% di quelli previsti dalla normativa in materia di spese elettorali ammesse per ciascun candidato.

Le emittenti radiotelevisive sono tenute a conservare le registrazioni della totalità dei programmi trasmessi nel periodo della campagna referendaria per i tre mesi successivi alla conclusione della stessa e, comunque, a conservare, sino alla conclusione dell’eventuale procedimento, le registrazioni dei programmi in relazione ai quali sia stata notificata contestazione di violazione di disposizioni della legge 22 febbraio 2000, n. 28, del codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, nonché di quelle emanate dalla Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e del presente provvedimento.

Le emittenti radiofoniche e televisive locali che effettuano trasmissioni in contemporanea con una copertura complessiva coincidente con quella legislativamente prevista per un’emittente nazionale sono disciplinate dalle norme previste per le emittenti locali esclusivamente per le ore di trasmissione non in contemporanea.

In relazione ai programmi di informazione, essi sono disciplinati dal Decreto del Ministero delle Comunicazioni 8 aprile 2004. In particolare, le emittenti radiotelevisive locali devono garantire il pluralismo e la parità di trattamento, l’obiettività, la correttezza, la completezza, la lealtà, l’imparzialità, l’equità e la pluralità dei punti di vista; a tal fine, quando vengono trattate questioni relative alla consultazione referendaria, deve essere assicurato l’equilibrio tra i soggetti favorevoli o contrari ai singoli quesiti referendari.

Resta il divieto di fornire, anche in forma indiretta, indicazioni o preferenze di voto in qualunque trasmissione radiotelevisiva diversa da quelle di comunicazione politica e dai messaggi referendari autogestiti, nonché indicazioni o preferenze di voto relative ai referendum.

CIRCUITI DI EMITTENTI RADIOTELEVISIVE LOCALI

 Ai fini della presente normativa, le trasmissioni in contemporanea da parte di emittenti locali che operano in circuiti nazionali comunque denominati sono considerate come trasmissioni in ambito nazionale; il consorzio costituito per la gestione del circuito o, in difetto, le singole emittenti che fanno parte del circuito, sono tenuti al rispetto delle disposizioni previste per le emittenti nazionali.

Rimangono ferme per ogni emittente del circuito, per il tempo di trasmissione autonoma, le disposizioni previste per le emittenti locali.

Ogni emittente risponde direttamente delle violazioni realizzatesi nell’ambito delle trasmissioni in contemporanea.

SONDAGGI POLITICI ED ELETTORALI

I sondaggi politici ed elettorali possono essere diffusi soltanto se contestualmente resi disponibili dal committente nella loro integralità e corredati della “nota informativa” sull’apposito sito web istituito e tenuto a cura del Dipartimento per l’informazione e l’editoria presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (www.sondaggipoliticoelettorali.it).

La “nota informativa” costituisce parte integrante del sondaggio, deve essere sempre evidenziata con apposito riquadro e deve contenere le seguenti indicazioni (di cui è responsabile il soggetto che realizza il sondaggio):

a) il soggetto che ha realizzato il sondaggio;

b) il nome del committente e dell’acquirente;

c) l’estensione territoriale del sondaggio (specificare unicamente se nazionale, regionale, provinciale o comunale);

d) la consistenza numerica del campione di rispondenti, il numero o la percentuale dei non rispondenti e delle sostituzioni effettuate;

e) la data o periodo in cui è stato condotto il sondaggio;

f) l’indirizzo o il sito informatico dove è disponibile il documento completo riguardante il sondaggio.

La nota informativa deve essere pubblicata nei mezzi di comunicazione di massa, unitamente al sondaggio in forma descrittiva o sintetica, in formato elettronico, testuale, verbale e/o grafico. Nei lanci di agenzia, in luogo della nota informativa, sono indicati, nel corpo del testo, solo il soggetto realizzatore e l’oggetto del sondaggio, fermo restando l’obbligo del mezzo di comunicazione di massa che riprende la notizia di pubblicare la nota informativa. Nel caso in cui il mezzo di comunicazione di massa riporti la notizia o riprenda i risultati di un sondaggio precedentemente diffuso, non è tenuto a pubblicare la nota così come sopra disciplinata, ma deve fornire elementi utili ad individuare il sondaggio a cui fa riferimento.

L’Autorità si riserva la facoltà di procedere ad una verifica campionaria in merito all’effettiva esecuzione del sondaggio e alla corrispondenza dei parametri risultanti dalla nota informativa pubblicata sul sito tenuto a cura del Dipartimento per l’informazione e l’editoria presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell’art. 8 della legge 22 febbraio 2000, n. 28. A tal fine le imprese devono tenere copia delle avvenute modalità di contatto e di risposta degli intervistati, nonché della metodologia e delle serie storiche utilizzate per consentirne la replicabilità. In particolare, i soggetti realizzatori dei sondaggi politico-elettorali dovranno fornire, se richiesti, ulteriori informazioni relative a:

a) la popolazione di riferimento, la lista da cui è stato selezionato il campione ed il metodo di contatto delle unità campionarie;

b) rappresentatività del campione, inclusa l’indicazione del margine di errore e del livello di confidenza.

c) qualora i risultati pubblicati derivino dall’integrazione dei dati raccolti per diversi sondaggi, il soggetto realizzatore dovrà fornire le seguenti informazioni:

d) la popolazione di riferimento, il periodo di riferimento e la dimensione del campione di ogni sondaggio;

e) il metodo utilizzato per l’integrazione dei diversi risultati;

f) il margine di errore della stima ottenuta con la combinazione dei dati rilevati nelle diverse occasioni.

Qualunque sia la forma scelta, la pubblicazione dei sondaggi deve rispettare la normativa sulla tutela della privacy e i dati devono essere pubblicati in modo tale che non si possano trarre riferimenti individuali atti a consentire il collegamento con singole persone fisiche o giuridiche. Durante le campagne elettorali e referendarie, nel caso in cui i mezzi di comunicazione di massa, comprese le agenzie di stampa, diffondono la notizia, da chiunque divulgata, dell’esistenza di un sondaggio, devono chiarire contestualmente o, comunque, non oltre le 48 ore dalla divulgazione della notizia, se il sondaggio sia stato o meno realizzato con le modalità previste dal regolamento in oggetto. Nel caso in cui la precisazione non sia contestuale, essa deve avere il medesimo rilievo, per fascia oraria, collocazione e caratteristiche editoriali, con cui è stata diffusa la notizia inerente il sondaggio.

Nei quindici giorni precedenti la data delle votazioni e fino alla chiusura delle operazioni di voto diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull’esito del referendum o comunque relativi al quesito referendario. Tale divieto si estende anche alle manifestazioni di opinione o a quelle rilevazioni che, per le modalità di realizzazione e diffusione, possono comunque influenzare l’elettorato.

[1] Per programma di comunicazione politica si intende ogni programma in cui assuma carattere rilevante l’esposizione di opinioni e valutazioni politiche manifestate attraverso tipologie di programmazione che, comunque, consentano un confronto dialettico tra più opinioni, anche se conseguito nel corso di più trasmissioni.

[2] Per “messaggio referendario autogestito a pagamento” si intende ogni messaggio recante l’esposizione di un programma o di una opinione politica, realizzato ai sensi degli articoli 6 e 7 del codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004.

Allegato A – Comunicato Preventivo (Emittenti Radiotelevisive)

Allegato B – Documento Analitico (Emittenti Radiotelevisive)

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