Egregio Editore,
con la presente, Le segnaliamo che lo scorso 23 giugno, il Ministero delle Attività Produttive ha emanato il decreto che istituisce l’Albo delle società cooperative.
Ricordiamo, infatti, che l’art. 223-sexiesdecies delle disposizioni transitorie del codice civile prevede che: “Entro il 30 giugno 2004, il Ministero delle attività produttive predispone un Albo delle società cooperative tenuto a cura del Ministero delle attività produttive, ove si iscrivono le cooperative a mutualità prevalente, e a tal fine, consente di depositare i bilanci attraverso strumenti di comunicazione informatica. In una diversa sezione del medesimo albo sono tenute ad iscriversi anche le cooperative diverse da quelle a mutualità prevalente”.
Ricordiamo, inoltre, che l’art. 2512 del codice civile definisce le cooperative a mutualità prevalente come quelle che: “1) svolgono la loro attività prevalentemente in favore dei soci, consumatori o utenti di beni e servizi; 2) si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, delle prestazioni lavorative dei soci; 3) si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, degli apporti di beni o servizi da parte dei soci”.
E’ evidente che nell’ipotesi di cooperative giornalistiche o altro tipo di cooperative con attività editoriale si configura la seconda ipotesi, ossia quella dell’utilizzo delle prestazioni lavorative dei soci.
L’iscrizione deve avvenire entro centottonta giorni dalla data di pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale.
L’iscrizione avverrà attraverso l’ufficio della Camera di Commercio dove l’impresa ha la sede legale.
Nella domanda di iscrizione il rappresentante legale deve indicare in quale sezione (cooperative a mutualità prevalente o l’altra sezione) intende iscriversi, indicando, inoltre, la categoria cooperativistica (nel caso delle cooperative editoriali, quella di produzione e lavoro).
Dalla data di entrata in vigore del decreto, le cooperative iscritte all’Albo saranno tenute ad utilizzare un apposito modello predisposto dal Ministero delle Attività Produttive. Riteniamo che per quest’anno tale norma non assuma efficacia, attesa la mancata iscrizione all’Albo anche delle imprese che approvano il bilancio al 30 giugno. In occasione del deposito del bilancio, gli amministratori saranno tenuti a dichiarare la permanenza della condizione di mutualità prevalente, che andrà, anche ai sensi degli articoli 2512, 2513 e 2514 del codice civile, documentato in nota integrativa. Ricordiamo che per le cooperative in oggetto il requisito della mutualità prevalente è soddisfatto se il costo del lavoro dei soci è superiore al cinquanta per cento del totale del costo del lavoro di cui all’art. 2425, primo comma, punto B6, codice civile.
L’assenza della mutualità prevalente comporta l’iscrizione d’ufficio nella sezione residuale dell’Albo.
Restando a disposizione, cogliamo l’occasione per porre cordiali saluti.
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