Editoria

Circolare n. 22 del 25/07/2018 – Credito d’imposta sugli investimenti pubblicitari

Sulla Gazzetta Ufficiale del 24 luglio 2018 è stato pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 maggio 2018, n. 90, avente ad oggetto il Regolamento recante le modalità ed i criteri per la concessione di incentivi fiscali agli investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani, periodici e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, in attuazione dell’articolo 57-bis, comma 1, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

E’ un provvedimento la cui pubblicazione era attesa da molto tempo, anche perché, in parte disciplina l’anno 2017.

Il credito d’imposta è pari al 75 per cento degli investimenti pubblicitari incrementali effettuati elevato al 90 per cento nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e start-up innovative. Per semplicità di lettura, ricordiamo che ai sensi del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005 il limite dimensionale massimo, per la categoria delle microimprese, piccole e medio imprese è un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio non superiore a 43 milioni di imprese e meno di 250 occupati. La maggiorazione è subordinata al perfezionamento della procedura di notifica all’Unione Europea della misura di agevolazione.

Ai sensi dell’articolo 4 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri il credito viene, comunque, riconosciuto nel limite delle risorse disponibili rispetto a quelle ammesse. Nell’ipotesi, più che probabile, che le risorse siano insufficienti si procede al riparto proporzionale tra i soggetti aventi diritto. Esiste poi un limite individuale riferito, quindi, ai singoli inserzionisti, pari al cinque per cento del totale per le risorse destinate agli investimenti sui giornali ed al due per cento per le risorse destinate agli investimenti sulle emittenti radiotelevisive.

Possono beneficiare del credito d’imposta le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali, indipendentemente dalla forma giuridica e dal regime contabile adottato; in altri termini, anche i soggetti che fruiscono del regime fiscale forfettario possono beneficiare del credito d’imposta.

Gli investimenti ammissibili sono quelli effettuati per campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali. Sono ammissibili solo i valori incrementali rispetto agli investimenti effettuati sugli stessi mezzi nell’anno precedente.

Per il solo anno 2017, il periodo per il quale vanno computati gli investimenti è dal 24 giugno 2017 al 31 dicembre 2017 ed il raffronto va effettuato con gli investimenti effettuati nel medesimo rateo dell’anno precedente.

Gli investimenti devono essere effettuati su testate iscritte presso il competente Tribunale ai sensi dell’articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 o presso il ROC – Registro degli Operatori della Comunicazione e che, comunque, individuino la figura del direttore responsabile. In relazione all’emittenza radiofonica, gli investimenti devono essere effettuati su emittenti radiofoniche e televisive locali iscritte presso il ROC – Registro degli operatori della Comunicazione.

Sono esplicitamente escluse le spese sostenute per servizi particolari quali le televendite, i servizi di pronostici o con servizi a sovraprezzo.

Le spese per l’acquisto di pubblicità sono ammissibili al netto delle spese accessorie, dei costi di intermediazione e di ogni altra spesa diversa dall’acquisto dello spazio pubblicitario, anche se ad esso funzionale o connesso. In altri termini, l’inserzionista – nell’ipotesi in cui abbia fatto ricorso ad agenzie a centri media o le imprese editrici utilizzino concessionarie di pubblicità – dovrà chiedere il dettaglio del costo effettivamente sostenuto per la sola pubblicazione delle inserzioni sul giornale o sulle emittenti radiotelevisive.

Gli investimenti effettuati seguono il principio della competenza temporale e non quello di cassa. L’effettività delle spese sostenute, e del relativo incremento, dovrà essere attestata dai soggetti legittimati a rilasciare il visto di conformità e il sostenimento delle spese deve poi risultare da apposita attestazione rilasciata dai soggetti legittimati a rilasciare il visto di conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni fiscali, ovvero dai soggetti che esercitano la revisione legale dei conti.

Il credito d’imposta non sarà cumulabile con altre agevolazioni pubbliche sulle medesime voci di costo. Il credito sarà utilizzabile esclusivamente in compensazione attraverso il modello F24.

La domanda di ammissione al beneficio potrà essere presentata in una finestra temporale che va dal 1 marzo al 31 marzo dell’esercizio di riferimento in via telematica con un modello che verrà predisposto dal Dipartimento informazione editoria. Nella domanda si devono indicare gli investimenti effettuati e da effettuare nel corso dell’anno. Entro il successivo 30 aprile il Dipartimento provvede a formare l’elenco dei soggetti ammessi indicando la percentuale provvisoria di riparto nell’ipotesi di insufficienza delle risorse.

Per l’anno 2018 e per il rateo del 2017, le domande, distinte per periodo, potranno essere presentate dal 23 settembre al 22 ottobre del 2018 (dal momento che i calcoli li abbiamo fatti noi, ci consentite una tolleranza di un giorno) e l’adozione del provvedimento da parte del Dipartimento dovrà avvenire entro un mese dalla data ultima di presentazione delle domande.

Nell’ipotesi in cui il credito d’imposta sia superiore a 150.000 euro (soglia per l’antimafia) le imprese richiedenti devono essere iscritte alla white list prevista dal comma 52 dell’articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190 ovvero devono rispettare le disposizioni di cui agli articoli 91 e seguenti del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Con successive circolari, vi aggiorneremo su profili più tecnici, anche in attesa della pubblicazione della relativa modulistica da parte del Dipartimento informazione editoria.

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