Circolare n. 22 del 19/11/2010 – Regolamento di semplificazione contributi editoria emittenza radiotelevisiva – parte seconda

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Come anticipato nella giornata di ieri, proseguiamo il commento al Regolamento di semplificazione approvato ieri dal Consiglio dei Ministri, in attuazione dell’art. 44 del D.l. 112/08.

La presente circolare ha ad oggetto il secondo Capo del regolamento, rubricato “Semplificazioni e riordino dei contributi alle imprese radiofoniche e televisive”.
Consigliamo, comunque, anche agli editori di giornali ed agli altri operatori della comunicazione di leggere la presente circolare, in quanto alcune norme hanno una valenza comune.
Ricordiamo, infine, che siamo ancora in attesa della pubblicazione del testo definitivo e che sarete avvisati di eventuali ulteriori modifiche alla disciplina in oggetto. Segnaliamo che il testo da noi commentato si riferisce ad una bozza di Regolamento e che, pertanto ci potrebbero essere alcune variazioni nel testo definitivo, rispetto alle quali provvederemo ad aggiornare tempestivamente.

ART. 7
(Criterio di applicazione)

1. L’applicazione dei successivi articolo del presente Capo è subordinata a quanto previsto dall’articolo 10-sexsies, comma 1, lettera c) del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25.

Le disposizioni del presente capo sono subordinate a quanti disposto dall’art. 10 sexies, comma 1, lettera c) del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194. In pratica vengono esplicitamente riportati per le emittenti radiotelevisive che editano quotidiani o trasmettono programmi in lingue di minoranze linguistiche di confine ed alle emittenti satellitari organi di movimenti politici i criteri di proroga al diritto ai contributi al solo esercizio 2009 e viene ribadito il limite dell’ammissibilità dei costi rispetto a quelli ammessi per il 2008.
Inoltre, viene prorogata, anche all’esercizio 2009, la riduzione prevista dal comma 1 dell’art. 10 del decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159; pertanto, il contributo subirà una riduzione del due cento anche per il 2009. Per i canali telematici satellitari viene prorogato al 2009, il diritto a percepire i contributi.

ART. 8
(Disposizioni di semplificazione)

1. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 7 del presente Regolamento, ai fini dell’applicazione dell’articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, degli articoli 4 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, dell’articolo 23 della legge 6 agosto 1990, n. 223 e dell’articolo 10 bis, comma 1, lettera c), del decreto legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito in legge 29 novembre 2007, n. 222, le domande per la concessione dei contributi dovranno essere corredate, anche non contestualmente, dalla documentazione indicata ai commi seguenti, comprendente quella idonea a dimostrare che le trasmissioni sono effettuate nel limite orario previsto dalle suddette disposizioni, con frequenza non inferiore a cinque giorni alla settimana o, in alternativa, a centoventi giorni al semestre.

La norma in oggetto richiede alle emittenti televisive che accedono ai benefici previsti dalla legge la produzione di informazione per almeno cinque giorni alla settimana o, in alternativa, centoventi a semestre. In altri termini, viene ampliato il limite minimo di produzione informativa a carico delle emittenti radiotelevisive. Infatti, la norma attuale prevede un obbligo di produzione di informazione autoprodotta per un’ora al giorno, ma non chiarisce per quanti giorni alla settimana o all’anno (mentre il numero minimo di uscite per i quotidiani è pari a 240 numeri all’anno).

2. Le domande presentate dalle imprese di cui alle disposizioni citate nel comma 1, sottoscritte dal legale rappresentate, sono presentate per via telematica e con firma digitale dal 1° al 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento dei contributi, secondo le modalità pubblicate sul sito internet della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Qualora per giustificati motivi l’impresa sia impossibilitata ad utilizzare lo strumento informatico, la domanda può essere presentata entro lo stesso termine anche mediante raccomandata postale. Le domande presentate al di fuori del periodo indicato sono irricevibili. La documentazione istruttoria è trasmessa, unicamente mediante raccomandata postale con avviso di ricevimento o per via telematica, con firma digitale, secondo modalità indicate sul sito internet della Presidenza del Consiglio dei Ministri. La medesima documentazione istruttoria deve comunque pervenire, a pena di decadenza dal diritto all’ammissione al contributo, entro il 30 settembre dell’anno in cui è stata presentata la domanda per la concessione.

Le imprese radiotelevisive sono tenute a presentare, al pari delle imprese editoriali, le domande in via telematica. Rimandiamo a quanto detto in merito all’articolo 1 nella nostra circolare n. 21/2010.

3. In luogo della documentazione da inviare a corredo della domanda dei contributi, come specificata dall’articolo 2 del decreto del Presidente del consiglio dei Ministri 15 settembre 1987, n. 410, e dell’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 680, le imprese possono presentare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, comprovante:
a. la sede legale e la sede operativa dell’impresa;
b. gli estremi della registrazione della testata giornalistica presso il competente Tribunale ovvero presso il Registro degli Operatori della Comunicazione;
c. gli estremi del decreto di concessione o altro titolo richiesto dal Ministero dello Sviluppo Economico,ovvero di conferma o voltura degli stessi;
d. il numero di codice fiscale e di partita IVA dell’impresa;
e. il palinsesto settimanale tipo, con l’ora dell’inizio e l’ora della fine di ciascun programma, nonché la relativa durata, al netto di ogni interruzione pubblicitaria. Nell’ambito del palinsesto vanno puntualmente indicati i propri programmi informativi e quelli autoprodotti, nonché la loro percentuale sulle ore complessive di trasmissione effettuate ogni giorno nel limite orario previsto dalle suddette disposizioni;
f. il numero dei dipendenti iscritti presso i rispettivi competenti Enti Previdenziali con l’indicazione delle sedi di iscrizione. La dichiarazione deve essere resa anche in assenza di dipendenti;
g. le singole utenze telefoniche ed elettriche indicate in domanda, con l’attestazione dell’uso esclusivo delle stesse per finalità aziendali;
h. il tipo di satellite utilizzato per la fornitura dei servizi di comunicazione nonché la sua posizione orbitale, specificando la percentuale di utilizzo imputabile al segmento inerente la contribuzione.
4. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 7 del presente Regolamento, le imprese che richiedono il rimborso per servizi forniti dalle agenzie di stampa e informazione e per canoni di noleggio ed abbonamento ai servizi di comunicazione di qualsiasi tipo, ivi compresi i sistemi via satellite, inviano altresì copia conforme, ai sensi dell’articolo 19 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, delle fatture emesse rispettivamente dalle agenzie di informazione o dai gestori dei servizi di comunicazione, con relativa quietanza, le stesse imprese comunicano inoltre le modalità di pagamento indicando, in caso di accredito su conto corrente bancario, istituto di credito e codice IBAN.
5. Le imprese iscritte alla Camera di Commercio possono presentare il certificato di vigenza in luogo dello statuto, dell’atto costitutivo e dei verbali di assemblea di nomina degli amministratori e dei sindaci. Per tutti gli altri soggetti resta l’obbligo, se emittenti radiofoniche, di invio della documentazione di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 1987, n. 410, o, se emittenti televisive, di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 680.

Si tratta di una norma di effettiva semplificazione delle procedure per l’erogazione dei contributi alle imprese radiotelevisive. Segnaliamo che l’esplicita richiesta della quietanza formalizza la necessità di pagare i fornitori di servizi oggetto di agevolazione prima del termine di decadenza della domanda. Gli Uffici già andavano in questa direzione, ma è evidente che si tratta della formalizzazione di una prassi.

6. Le comunicazioni di preavviso previste dell’articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 1987, n. 410, nonché dall’articolo 1, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 680, rispettivamente per le imprese di radiodiffusione sonora e televisiva, sono obbligatorie soltanto ai fini della presentazione della prima domanda annuale di contributi, a pena di inammissibilità della medesima. Il preavviso di domanda è altresì presentato obbligatoriamente, al Dipartimento per l’informazione e l’editoria, dagli aventi causa di imprese di radiodiffusione sonora o televisiva entro sessanta giorni dal subentro.
Nel caso in cui l’impresa di radiodiffusione non presenti la domanda di concessione del contributo per una o più annualità, la comunicazione di preavviso dovrà essere presentata nuovamente al Dipartimento per l’informazione e l’editoria.

In maniera corretta, l’obbligo di preavviso per le emittenti radiofoniche viene assimilato a quello previsto per le emittenti radiotelevisive. Quindi, le imprese radiofoniche dovranno presentare la domanda di preavviso solo in occasione della previsione di accesso per la prima volta ai contributi nell’esercizio successivo. E’ importante segnalare che in assenza del preavviso di domanda per un esercizio è necessario ripresentare il preavviso.

7. Le commissioni consultive previste dall’articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 1987, n. 410, e dell’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996 n. 680, sono presiedute dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega per l’informazione e l’editoria e sono così composte:
a) il capo del Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
b) il Coordinatore dell’ufficio per il sostegno all’editoria del medesimo Dipartimento;
c) il Coordinatore del Servizio per il sostegno radiotelevisivo del medesimo Dipartimento;
d) un dirigente di prima fascia del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;
e) un dirigente di prima fascia del Ministero dello sviluppo economico – Direzione generale delle comunicazioni;
f) due esperti in materie giuridiche ed economiche aventi attinenza, rispettivamente, con l’informazione radiofonica e con l’informazione televisiva nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;
g) un membro designato da ognuna delle associazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative, rispettivamente, delle imprese private di radiodiffusione sonora, nazionali e locali, e delle imprese private televisive locali, per un totale di non più di sei membri per ogni commissione;
h) un rappresentante dell’ordine nazionale dei giornalisti;
i) un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei giornalisti;
l) un esperto o operatore delle imprese di radiodiffusione sonora di testate organi di partiti politici, nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri per la commissione prevista dall’articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 1987, n. 410.
Con la norma in oggetto viene rivista la composizione della Commissione per i contributi all’emittenza radiotelevisiva.

ART. 9
(Agenzie di informazione radiofoniche e televisive)

1. Le agenzie di informazione radiofonica di cui all’articolo 11 della legge 7 agosto 1990 n. 250 nonché le agenzie di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 680, devono disporre, per l’intero anno, di una struttura redazionale di almeno 15 giornalisti con rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno, regolarmente iscritti all’istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani – INPGI. Le agenzie di cui sopra devono essere collegate, in almeno 13 regioni, con almeno 40 emittenti radiofoniche o 40 emittenti televisive e diffondere oltre 2000 notiziari l’anno.
2. Le agenzie regionali previste dall’articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67 e dall’articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, come disciplinate dall’art. 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 1987, n. 410 e dall’articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 680, devono disporre, per l’intero anno, di una struttura redazionale di almeno 4 giornalisti con rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno regolarmente iscritti all’istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani – INPGI. Le agenzie di cui sopra devono essere collegate con almeno 10 emittenti radiofoniche o televisive nella stessa regione o in regioni limitrofe e diffondere oltre 1000 notiziari l’anno.

Viene introdotta una nuova definizione di agenzia di stampa nazionale e locale. Detta definizione, nonostante assuma efficacia solo in relazione al requisito di ammissibilità ai contributi, diventa rilevante, in assenza di altre norme di carattere generale.
Le agenzie di informazione nazionali devono disporre di una struttura redazionale composta da almeno 15 giornalisti assunti con rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno, devono essere collegate con almeno 40 emittenti radiofoniche o 40 emittenti televisive, in almeno 13 regioni e devono diffondere oltre 2.000 notiziari all’anno.
Le agenzie di informazione locali devono, invece, disporre di almeno 4 giornalisti assunti con contratto di lavoro a tempo determinato, devono essere collegate con almeno 10 emittenti radiotelevisive nella regione di riferimento o in regioni confinanti e devono diffondere almeno 1.000 notiziari all’anno.

3. Fermo restando quanto disposto dall’artico 7 del presente Regolamento, il fatturato di ciascun esercizio delle agenzie nazionali e locali relativo a canoni di abbonamento per i quali le imprese radiofoniche e televisive richiedono i contributi di cui all’articolo 11, comma 1, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, all’articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, all’articolo 2, comma 3, della legge 6 agosto 1990, numero 223, deve riferirsi, a pena di inammissibilità all’accesso ai contributi medesimi, per almeno i due terzi a forniture di servizi a favore di imprese che non abbiano, ai sensi del primo comma dell’articolo 2359 del Codice Civile, alcun rapporto di collegamento o controllo con le agenzie stesse. Il superamento di tale limite rappresenta circostanza preclusiva all’accesso ai contributi medesimi per l’impresa radiofonica e televisiva che abbia sottoscritto abbonamenti con le predette agenzie; a tal fine il legale rappresentante dell’agenzia di stampa o informazione presenta dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta ai sensi dell’art. 47 del decreto del presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante l’insussistenza di tale superamento.

Si tratta di una norma importante, in quanto riduce la prassi da parte di alcuni soggetti di creare delle agenzie di stampa a supporto di proprie imprese radiotelevisive. Prassi, ricordiamo, avviate da grandissime imprese editoriali, a volte quotate. La norma prevede che almeno i due terzi del fatturato vadano riferiti a servizi di agenzia forniti a soggetti terzi. In altri termini, occorre che l’agenzia non rappresenti una semplice modalità di porre a carico dello Stato buona parte dei costi connessi alla produzione di informazione.

4. Le agenzie di informazione di cui ai commi precedenti, sono tenute a specificare nelle fatture rilasciate alle imprese radiofoniche e televisive i servizi forniti e i corrispettivi di ognuno di essi.

Al fine di favorire un sistema trasparente, le agenzie di stampa devono specificare, nelle fatture, le tipologie di servizi forniti ed i corrispettivi previsti per ognuno di questi.

ART. 10
(Canoni ammessi a rimborso)

1. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 7 del presente Regolamento, e fermi restando gli specifici requisiti previsti dalle disposizioni vigenti per il rimborso dei canoni di abbonamento ai servizi delle agenzie di informazione, le imprese radiofoniche e televisive che chiedono i predetti rimborsi devono assicurare il rispetto delle ulteriori condizioni specificate ai commi successivi.

2. Le imprese radiofoniche nazionali in possesso di concessione a carattere commerciale, che richiedono le provvidenze di cui all’articolo 11, comma 1, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, sono tenute ad avere alle loro dipendenze, a pena di esclusione, nell’anno per il quale si richiedono le provvidenze, almeno cinque giornalisti regolarmente iscritti all’istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani – INPGI, con contratto di lavoro a tempo pieno. Il complessivo rimborso del 60 per cento delle spese sostenute per abbonamento ai servizi delle agenzie di stampa e di informazione a diffusione nazionale o regionale, ammissibili ai sensi della normativa vigente, a favore delle imprese sopraindicate, non può superare 100.000 euro all’anno; per ogni ulteriore giornalista dipendente a tempo pieno il suddetto limite è incrementato di 20.000 euro. La somma complessiva del contributo relativo al rimborso per l’abbonamento ai servizi di agenzie di stampa e di informazione non può comunque essere superiore a 200.000 euro l’anno.

3. Le imprese radiofoniche locali a carattere commerciale che richiedono i contributi di cui all’articolo 11, comma 1, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, le imprese televisive locali a carattere commerciale che richiedono i contributi di cui all’articolo 23, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223, sono tenute ad avere alle loro dipendenze, a pena di esclusione, nell’anno per il quale si richiedono le provvidenze, almeno 1 giornalista regolarmente iscritto all’istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani – INPGI, con contratto di lavoro a tempo pieno. Il complessivo rimborso del 60 per cento delle spese sostenute per l’abbonamento ai servizi delle agenzie di stampa e di informazione a diffusione nazionale o regionale ammissibili ai sensi della normativa vigente, a favore delle imprese sopra indicate, non può superare 25.000 euro all’anno; per ogni ulteriore giornalista dipendente a tempo pieno il suddetto limite è incrementato di 10.000 euro. La somma complessiva del contributo relativo a rimborso per l’abbonamento ai servizi delle agenzie di stampa e di informazione non può comunque essere superiore a 55.000 euro l’anno.

Con i tre commi in commento vengono indicate le condizioni richieste alle imprese radiofoniche nazionali e locali ed alle imprese radiotelevisive locali per accedere ai contributi.
Le radio nazionali devono avere alle proprie dipendenze non meno di 5 giornalisti assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno. Il rimborso dei corrispettivi per le agenzie di stampa non potrà essere superiore al 60 per cento del prezzo pagato con il limite di 100.000 euro all’anno, incrementato di 20.000 euro per ogni giornalista assunto a tempo pieno, con un limite complessivo di 200.000 euro.
Le radio regionali e le emittenti locali devono avere alle proprie dipendenze almeno un giornalista assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno. Il rimborso dei corrispettivi per le agenzie di stampa non potrà essere superiore al 60 per cento del prezzo pagato con il limite di 25.000 euro all’anno, incrementato di 10.000 euro per ogni giornalista assunto a tempo pieno, con un limite complessivo di 55.000 euro.
Per le radio locali, il contributo massimo non può eccedere la somma di 25.000 euro, sempre nel limite del 60 per cento del corrispettivo pagato.

4. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 7 del presente Regolamento, le imprese radiofoniche locali in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, possono accedere al rimborso del 60 per cento delle spese sostenute per l’abbonamento ai servizi di agenzie di stampa e di informazione a diffusione nazionale o regionale, per non più di 15.000 euro l’anno.

Le imprese di radiodiffusione sonora a carattere locale hanno diritto ad un rimborso pari al 60 per cento delle spese sostenute per l’abbonamento ai servizi di agenzie di stampa e di informazione a diffusione nazionale o regionale, per non più di 15.000 euro l’anno.

5. Le imprese che richiedono i contributi previsti dall’articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 250, sono tenute ad avere alle loro dipendenze almeno quattro giornalisti a tempo pieno a norma del contratto nazionale di lavoro.

Le radio organo di movimenti politici devono avere alle proprie dipendenze almeno 4 giornalisti assunti con contratto a tempo pieno.

ART. 11
(Attività di controllo)

1. In relazione alle richieste di contributi ai sensi dell’articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, degli articoli 4 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, dell’articolo 23 della legge 6 agosto 1990, n. 223, il Dipartimento per l’informazione e l’editoria assicura lo svolgimento degli opportuni accertamenti ed approfondimenti, anche a campione, sulla documentazione presentata dai soggetti richiedenti, attraverso il ricorso alla Guardia di Finanza, eventualmente mediante la stipula di appositi protocolli di intesa, anche ai fini dell’applicazione di quanto previsto dagli articoli 75 e 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Si tratta sempre dell’applicazione della convenzione con la Guardia di Finanza. Rimandiamo a quanto detto in relazione all’articolo 6 del Regolamento nella nostra circolare n. 21/2010.

ART. 12
(Calcolo dei contributi di cui all’articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 250)

1. Le imprese radiofoniche private che abbiano svolto attività di informazione di interesse generale ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 250, mantengono il diritto all’intero contributo previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 250 e dalla legge 14 agosto 1991, n. 278, anche in presenza di riparto percentuale tra gli altri aventi diritto.

2. Le imprese radiofoniche che alla data del 31 dicembre 2005 abbiano maturato il diritto ai contributi di cui all’articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 250 continuano a percepire i contributi previsti del citato articolo 4 della legge n. 250 del 1990. Ai medesimi beneficiari non si applica il raddoppio previsto dall’articolo 2 della legge 14 agosto 1991, n. 278.

3. Con esclusione delle erogazioni a favore delle imprese di cui al comma 1, le erogazioni previste dall’articolo 10-bis, comma 1, lettera c) del decreto legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, sono effettuate, ove necessario, mediante il riparto percentuale delle risorse disponibili fra tutte le imprese radiofoniche e televisive aventi titolo ai sensi del presente Capo.
4. I contributi previsti dagli articoli 4 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, dell’art. 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, dell’art. 23 della legge 6 agosto 1990 n. 223, per le emittenti radiofoniche e televisive, non possono comunque eccedere, per ogni singola impresa, l’importo di 4 milioni di euro.
5. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, in caso di insufficienza delle risorse stanziate sul pertinente capitolo del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, agli aventi titolo spettano contributi ridotti mediante riparto proporzionale.

Il primo comma ribadisce quanto previsto dall’ultimo comma dell’art. 44 del D.l. n. 112/08, ossia che nell’ipotesi di incapienza dei fondi, le radio organo di movimento politico non partecipano alla ripartizione dei fondi.
Il secondo comma prevede che le radio e le emittenti satellitari organo di partito non possono percepire un contributo superiore al 70 per cento nei costi, nei limiti di 2 milioni di euro (attualmente il limite è fissato in misura pari all’80 per cento dei costi con un valore massimo di 4 milioni di euro).
Il terzo comma, invece, crea un sistema di postergazione delle somme disponibili per le emittenti radiofoniche che trasmettono in lingue di confine.

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