Riprendiamo la pubblicazione delle circolari relative alla riforma dell’editoria introdotta dal decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70.
In questa circolare torniamo ad occuparci delle cooperative giornalistiche che vengono disciplinate dall’articolo 4 del decreto legislativo.
Le cooperative giornalistiche, introdotte nell’ordinamento italiano dall’articolo 6 della legge 5 agosto 1981, n. 416, devono essere costituite esclusivamente da giornalisti, poligrafici e grafici editoriali.
Il numero dei soci giornalisti deve essere superiore a quello dei poligrafici. Pertanto, se una cooperativa è composta da 5 soci almeno 3 devono essere giornalisti, se composta da sei soci, almeno 4 devono essere giornalisti. Nel computo della prevalenza non rilevano i giornalisti praticanti; pertanto, tornando all’ipotesi precedente tutti e tre i giornalisti devono essere professionisti o pubblicisti.
Come detto i soci possono essere solo giornalisti, poligrafici o grafici editoriali. I giornalisti praticanti possono essere soci, sulla scorta di un’interpretazione autentica del Dipartimento informazione editoria ma, come detto, la loro presenza non rileva ai fini della prevalenza. E’, comunque, esclusa la possibilità di avere come soci persone giuridiche. Unica eccezione è rappresentata dai fondi mutualistici per la promozione e per lo sviluppo della cooperazione previsti dalla legge 31 gennaio 1992, n. 59.
Sempre in relazione ai soci almeno il cinquanta per cento degli stessi deve essere dipendente della cooperativa con contratto a tempo indeterminato; anche in questo caso è richiesta la prevalenza dei giornalisti. Inoltre, almeno il cinquanta per cento dei giornalisti dipendenti assunti con la clausola di esclusiva devono essere soci della cooperativa.
Le cooperative giornalistiche per essere ammesse ai contributi devono possedere il requisito della mutualità prevalente.
Passando alle norme statutarie è necessario che lo statuto che, comunque, va redatto ai sensi dell’articolo 6 della legge 5 agosto 1981, n. 416, preveda la possibilità per tutti i giornalisti dipendenti assunti con la clausola di esclusiva di diventare soci della cooperativa a semplice richiesta.
In conformità a quanto già previsto dal codice civile, ma senza possibilità di deroga, ogni socio ha diritto ad un solo voto, a prescindere dalla quota sociale sottoscritta e dal ruolo ricoperto; inoltre, nessun socio può disporre di più un terzo del capitale per le cooperative composte fino ad otto soci, più di un terzo dal capitale sociale e, per le altre, più di un quinto.
Nessun soggetto può partecipare a più cooperative che accedono ai contributi e la sanzione prevista è la decadenza dal diritto al contributo per tutte le imprese che, eventualmente, lo abbiano richiesto.
Inoltre, viene stabilito che nell’ipotesi di ristorni gli amministratori delle cooperative debbano attestare il rispetto delle previsioni di legge.
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