Facendo seguito alle nostre circolari 7/2022, 9/2022, 10/2022, 13/2022, 14/2022, 15/2022 e 18/2022, continuiamo l’analisi delle modifiche apportate dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 177 attraverso l’analisi della disciplina delle cosiddette opere fuori commercio.
Nuova norma: Lettera o) primo comma dell’articolo 1: “dopo il Titolo II-quater della legge 22 aprile 1941, n. 633, è inserito il seguente: “Titolo II-quinquies – Utilizzi di opere e altri materiali fuori commercio. Art. 102-undecies. – 1. Un’opera o altri materiali sono da considerare fuori commercio quando si può presumere in buona fede che l’intera opera o gli altri materiali non sono disponibili al pubblico tramite i consueti canali commerciali all’interno dell’Unione europea, in qualsiasi versione o supporto di memorizzazione. Si presumono fuori commercio le opere non disponibili nei canali commerciali da almeno dieci anni. Con decreto del Ministro della cultura possono essere individuati ulteriori requisiti specifici ai fini della definizione delle opere fuori commercio, previa consultazione con i titolari dei diritti, gli organismi di gestione collettiva e gli istituti di tutela del patrimonio culturale. 2. Gli istituti di tutela del patrimonio culturale di cui all’articolo 70-ter, comma 3, nel determinare se un’opera o altri materiali, presenti in modo permanente nelle loro raccolte, sono fuori commercio ne valutano la disponibilità effettiva nei canali commerciali abituali, compiendo un ragionevole sforzo secondo i principi di buona fede e correttezza professionale mediante la consultazione delle fonti d’informazione appropriate, e tenendo conto delle caratteristiche dell’opera o degli altri materiali e di elementi sufficienti facilmente accessibili sulla loro futura disponibilità nei canali commerciali abituali. 3. Quando nel corso della verifica svolta all’interno dell’Unione europea sulla disponibilità commerciale, emergono elementi per ritenere che informazioni pertinenti sulla disponibilità dell’opera in commercio devono essere acquisite in Paesi terzi, si procede ad una verifica della effettiva disponibilità in tali paesi. 4. Quando le opere o gli altri materiali sono stati pubblicati o comunicati al pubblico in più lingue, la valutazione della effettiva disponibilità nei canali commerciali abituali ha rilevanza ai fini della licenza solo in relazione alla lingua o alle lingue per le quali la valutazione è stata effettuata. 5. Le disposizioni del presente Titolo non si applicano agli insiemi di opere o di altri materiali fuori commercio composti prevalentemente da: a) opere o altri materiali diversi dalle opere cinematografiche o audiovisive, pubblicati o trasmessi per la prima volta in un paese terzo; b) opere cinematografiche o audiovisive i cui produttori hanno sede o residenza abituale in un paese terzo; c) opere o altri materiali di cittadini di paesi terzi, per i quali non è ragionevolmente possibile indicare uno Stato membro dell’Unione europea o un paese terzo ai sensi delle lettere a) e b). 6. In deroga al comma 5, le disposizioni del presente Titolo si applicano quando l’organismo di gestione collettiva, coinvolto nel rilascio della licenza ai sensi dell’articolo 102-duodecies, è sufficientemente rappresentativo dei titolari dei diritti nel paese terzo. Art. 102-duodecies. – 1. Quando l’istituto di tutela del patrimonio culturale accerta, secondo i criteri di cui all’articolo 102-undecies, che l’opera o gli altri materiali sono fuori commercio, richiede all’organismo di gestione collettiva di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35 rappresentativo dei titolari dei diritti per tipologia di opera o di diritto oggetto della licenza, il rilascio di una licenza non esclusiva a fini non commerciali per la riproduzione, la distribuzione, la comunicazione al pubblico o la messa a disposizione del pubblico dell’opera o degli altri materiali, concordando, quando possibile, l’ambito di applicazione territoriale della licenza. Alla richiesta deve essere allegata la documentazione relativa alla verifica della disponibilità sui canali commerciali abituali effettuata dall’istituto di tutela del patrimonio culturale richiedente. 2. Il rilascio della licenza non esclusiva di cui al comma 1 compete all’organismo di gestione collettiva dello Stato in cui ha sede l’istituto di tutela del patrimonio culturale, quando il titolare dei diritti ha affidato a quell’organismo di gestione il mandato per la gestione delle opere o di altri materiali. In caso di pluralità di autori, i quali hanno conferito il mandato a più organismi di gestione collettiva, la legittimazione al rilascio della licenza compete a ciascuno di essi, previa comunicazione agli altri. 3. Quando il titolare dei diritti non ha conferito il mandato ad alcun organismo di gestione collettiva, il rilascio della licenza di cui al comma 1 compete all’organismo di gestione collettiva che a livello nazionale, sulla base dei mandati ricevuti, è sufficientemente rappresentativo dei titolari di diritti nel pertinente tipo di opere o di altri materiali e nella tipologia di diritti oggetto della licenza e garantisce parità di trattamento a tutti i titolari dei diritti in riferimento alle condizioni di licenza, con gli stessi criteri impiegati nei confronti dei propri associati. Nel caso di pluralità di organismi di gestione collettiva, il rilascio della licenza compete ai tre organismi maggiormente rappresentativi per ciascuna categoria di titolari. 4. Nei casi in cui non esistono organismi di gestione collettiva sufficientemente rappresentativi dei titolari di diritti su banche di dati e programmi per elaboratore, gli istituti di tutela del patrimonio culturale hanno la facoltà di riprodurre e comunicare al pubblico, nonché estrarre, tradurre, adattare, adeguare e modificare le opere o altri materiali che siano fuori commercio e presenti in modo permanente nelle loro raccolte, per consentirne la messa a disposizione, a fini non commerciali, a condizione che sia indicato il nome dell’autore o di qualsiasi altro titolare di diritti individuabile, salvo in caso di impossibilità, e che siano messe a disposizione su siti web non commerciali. 5. Gli utilizzi di opere e di altri materiali di cui al comma 4 aventi luogo in Italia da parte di un istituto di tutela del patrimonio culturale che ha sede in un altro Stato membro si intendono effettuati esclusivamente nel suddetto Stato membro. Art. 102-terdecies. – 1. L’organismo di gestione collettiva cui è stata presentata la richiesta di una licenza non esclusiva a fini non commerciali per la riproduzione, la distribuzione, la comunicazione al pubblico o la messa a disposizione del pubblico di opere o di altri materiali fuori commercio informa tutti i titolari dei diritti e accerta l’adeguatezza della verifica della disponibilità nei canali commerciali abituali. Quando accerta la non adeguatezza della verifica chiede ulteriori elementi all’istituto di tutela del patrimonio culturale, in mancanza dei quali rigetta la richiesta. Quando accerta l’adeguatezza della verifica, comunica la richiesta di licenza al Ministero della cultura, che la pubblica nel proprio sito istituzionale. 2. Trascorsi trenta giorni dalla data di pubblicazione, l’organismo di gestione collettiva, in mancanza di opposizione da parte dei titolari dei diritti, rilascia la licenza e ne dà comunicazione, unitamente a tutte le informazioni pertinenti, al portale unico europeo gestito dall’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale che procede alla pubblicazione della licenza. Sono pertinenti le informazioni relative all’identificazione dell’opera o degli altri materiali fuori commercio oggetto della licenza e alle facoltà attribuite ai titolari dei diritti ai sensi dell’articolo 102-quaterdecies, nonché, quando disponibili e ove opportuno, quelle sulle parti della licenza, i territori interessati e gli utilizzi. 3. I diritti di utilizzo conferiti dalla licenza possono essere esercitati decorsi sei mesi dalla data di pubblicazione sul portale unico di cui al comma 2. Art. 102-quaterdecies. – 1. I titolari dei diritti hanno facoltà di escludere in qualunque momento le opere o gli altri materiali dall’applicazione del meccanismo di concessione delle licenze previsto dall’articolo 102-duodecies, dandone comunicazione all’organismo di gestione collettiva, sia prima del rilascio della licenza sia successivamente o all’inizio dell’utilizzo da parte dell’istituto di tutela del patrimonio culturale. Se l’esclusione interviene dopo il rilascio della licenza, l’organismo di gestione collettiva la revoca e ne dà comunicazione all’istituto di tutela del patrimonio culturale e al Ministero della cultura. La revoca non pregiudica il legittimo utilizzo effettuato dal licenziatario fino alla ricezione della sua comunicazione e, in caso di pregiudizio economico conseguente a un particolare utilizzo, il titolare del diritto mantiene il diritto di chiedere il relativo indennizzo. 2. Le comunicazioni e pubblicazioni previste dall’articolo 102-terdecies, commi 1 e 2, sono effettuate anche in caso di revoca della licenza conseguente all’esercizio della facoltà di esclusione di cui al comma 1. 3. I titolari dei diritti hanno facoltà di escludere in qualunque momento le proprie opere dall’applicazione dell’eccezione di cui all’articolo 102-duodecies, comma 4, dandone comunicazione all’istituto di tutela del patrimonio culturale successivamente alla comunicazione sul portale unico europeo di cui al comma 4 oppure successivamente alla messa a disposizione dell’opera sul sito web utilizzato dall’istituto. L’esclusione non pregiudica il legittimo utilizzo effettuato dall’istituto dopo la pubblicazione sul sito web fino alla ricezione della sua comunicazione. 4. La pubblicazione sul sito web dell’opera deve essere preceduta dalla comunicazione al portale unico europeo gestito dall’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale e gli utilizzi consentiti in virtù dell’operatività dell’eccezione di cui all’articolo 102-duodecies, comma 4, possono avere inizio solo decorsi sei mesi dalla data di pubblicazione sul portale unico. Art. 102-quinquiesdecies. – 1. Una licenza rilasciata, ai sensi e per gli effetti del presente Titolo, avente ad oggetto opere o altri materiali fuori commercio in Italia o in un Paese dell’Unione europea, può consentire l’utilizzo delle opere o degli altri materiali fuori commercio da parte dell’istituto di tutela del patrimonio culturale in qualsiasi Stato membro dell’Unione europea, fatti salvi i limiti territoriali convenzionalmente stabiliti. Art. 102-sexiesdecies. – 1. Quando un’opera risulta al contempo fuori commercio, ai sensi degli articoli da 102-undecies a 102-quinquiesdecies, e orfana, ai sensi dell’articolo 69-quater, si applicano per il suo utilizzo le disposizioni del presente Titolo. 2. Quando prima di essere dichiarata fuori commercio l’opera è stata utilizzata quale opera orfana, il titolare dei diritti può chiedere l’equo compenso ai soggetti di cui all’articolo 69-bis relativamente a tale periodo di utilizzazione.”
Effetti della modifica: gli articoli in commento disciplinano l’ipotesi dell’opera fuori commercio. La finalità di questa norma è quella di favorire la circolazione e l’utilizzo di opere per le quali non esiste alcun residuo sfruttamento commerciale e, al contempo, evitare abusi nella fruizione di detti contenuti. La disciplina di dettaglio viene rimandata ad un Decreto del Ministro della Cultura. In sostanza, viene richiesto ai potenziali utilizzatori di attivare una ricerca diligente per le opere che appaiono fuori commercio per individuare i potenziali detentori dei diritti, anche attraverso gli organismi di gestione collettiva dei diritti e gli istituti di tutela del patrimonio culturale. In assenza di soggetti che richiedono la tutela, l’utilizzo è consentito; rimane, chiaramente, il diritto dei titolari dei diritti di richiedere l’esclusione del meccanismo delle opere fuori commercio, informando gli organismi di gestione collettiva.