Facendo seguito alla nostra circolare n. 24/2010, ricordiamo che il DPCM del 18/05/2011 ha destinato 30 milioni di euro al rifinanziamento del credito d’imposta sulla carta utilizzata per la stampa delle testate edite nell’esercizio 2011, così come previsto dalla legge 13 dicembre 2010 n. 220 (legge di stabilità 2011).
In pratica, quindi, per l’acquisto di carta utilizzata nel corso dell’esercizio 2011 si applicherà quanto previsto dal comma 181 dell’art. 4 della legge n. 350 del 24 dicembre 2003.
Sono escluse dal beneficio le spese per l’acquisto di carta utilizzata per la stampa dei seguenti prodotti editoriali:
a) i quotidiani ed i periodici che contengono inserzioni pubblicitarie, su base annua, per un’area superiore al cinquanta per cento dell’intera superficie;
b) i quotidiani ed i periodici non posti in vendita, cioè non distribuiti con un prezzo effettivo per copia o per abbonamento, ad eccezione di quelli informativi delle fondazioni e delle associazioni senza fine di lucro;
c) i quotidiani o periodici che siano ceduti a titolo gratuito per una percentuale superiore al 50 per cento della loro diffusione;
d) i quotidiani ed i periodici di pubblicità, cioè quelli diretti a pubblicizzare prodotti o servizi contraddistinti con il nome o con altro elemento distintivo e diretti prevalentemente ad incentivarne l’acquisto;
e) i quotidiani ed i periodici di vendita per corrispondenza;
f) i quotidiani ed i periodici di promozione delle vendite di beni o di servizi;
g) i cataloghi, cioè pubblicazioni contenenti elencazioni di prodotti o di servizi anche se corredati da indicazioni sulle caratteristiche dei medesimi;
h) le pubblicazioni aventi carattere postulatorio, cioè finalizzate all’acquisizione di contributi, di offerte, ovvero di elargizioni di somme di denaro, ad eccezione di quelle utilizzate dalle organizzazioni senza fini di lucro e dalle fondazioni religiose esclusivamente per le proprie finalità di autofinanziamento;
i) i quotidiani ed i periodici delle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici, nonché di altri organismi, ivi comprese le società riconducibili allo Stato ovvero ad altri enti territoriali o che svolgano una pubblica funzione;
j) i quotidiani ed i periodici contenenti supporti integrativi o altri beni diversi da quelli definiti nell’articolo 74, primo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, ai fini dell’ammissione al regime speciale previsto dallo stesso articolo 74 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972;
k) i prodotti editoriali pornografici.
In attesa del Regolamento di attuazione, che, presumibilmente, fisserà in 30 giorni il termine massimo per trasmettere tutta la documentazione al Dipartimento per l’editoria presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, chiediamo alle imprese interessate di trasmettere, via e-mail, entro e non oltre il 15 gennaio p.v., tutte le fatture di acquisto carta inerenti all’esercizio 2011.
Segnaliamo, infine, che la norma prevede l’ammissibilità dei costi per l’acquisto di carta rilevabili da fatturazione distinta da quella relativa ad ogni altra vendita o prestazione di servizio.
Il credito d’imposta sarà pari al 10% del costo dell’acquisto della carta. Il fondo di 30 milioni di euro sicuramente non sarà sufficiente, e, quindi, la ripartizione del beneficio avverrà in misura proporzionale.
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