Egregio Editore,
con la presente, La informiamo che in data odierna è stata pubblicata sul sito dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazione la delibera n. 36/05/CSP concernente la disciplina in oggetto.
Nel seguito, Le dettagliamo gli adempimenti cui è tenuto per diffondere, sulla testata o sulle testate da Lei edite, messaggi politici referendari.
Entro 3 giorni dalla data di pubblicazione del suddetto provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale, l’editore deve pubblicare un apposito comunicato preventivo (Allegato 1) in cui siano precisate le condizioni di accesso agli spazi, l’avvenuta predisposizione di un documento analitico di autodisciplina, l’indirizzo ed il numero di telefono della redazione della testata presso la quale questo è depositato.
Il documento analitico, (Allegato 2, di cui può anche essere omessa la pubblicazione, ma non l’adozione) deve contenere:
2.a) le condizioni temporali di prenotazione degli spazi pubblicitari con puntuale indicazione del termine ultimo di prenotazione rapportato ad ogni singolo giorno di pubblicazione;
2.b) le tariffe praticate per l’accesso a tali spazi, distinte per singola testata nell’ipotesi di pluralità di testate, e le eventuali condizioni di gratuità;
2.c) ogni eventuale ulteriore circostanza od elemento anche tecnico rilevante per la fruizione degli spazi stessi e, in particolare, la definizione dei criteri di accettazione delle prenotazioni in base alla loro progressione temporale. Sotto questo profilo, si consiglia di rilasciare all’inserzionista una ricevuta attestante la data e l’ora dell’accettazione dell’ordine;
2.d) nel caso di edizioni locali o comunque di pagine locali di pubblicazioni nazionali[1], occorre procedere alla differenziazione, laddove adottata, delle tariffe applicate alle pagine nazionali dalle tariffe applicate alle pagine locali.
Nel variare il documento analitico che Le proponiamo, Le evidenziamo che debbono essere riconosciute a favore di tutti coloro che richiedono spazi per la diffusione di messaggi politici referendari le condizioni migliori praticate ad uno di essi. Questo significa che non esiste margine alcuno di sconto (differenziato a seconda dell’inserzionista) relativo rispetto al piano tariffario adottato per le consultazioni refendarie in oggetto.
Sono ammesse esclusivamente le seguenti forme di messaggio politico elettorale: annunci di dibattiti, tavole rotonde, conferenze, discorsi; pubblicazioni destinate alla presentazione dei programmi delle liste, dei gruppi di candidati e dei candidati; le pubblicazioni di confronto tra più candidati.
I messaggi politici referendari devono essere riconoscibili ed indicare la dicitura “messaggio refendario” con l’indicazione del soggetto politico committente; è fatto divieto assoluto di inserire propaganda a qualsiasi titolo nel giorno precedente ed in quello stabilito per le votazioni.
5)Nei quindici giorni antecedenti la data delle elezioni, quindi a partire dal 28 maggio, è vietato pubblicare risultati di sondaggi aventi ad oggetto le votazioni o gli orientamenti politici e di voto degli elettori. Fino al 27 maggio, i risultati dei sondaggi devono essere corredati da una nota informativa da cui si desumano: I) il soggetto che ha realizzato il sondaggio; II) il committente e l’acquirente del sondaggio; III) i criteri seguiti per la formazione del campione, evidenziando se si tratta di sondaggio rappresentativo o sondaggio non rappresentativo; IV) il metodo di raccolta e di elaborazione dei dati; V) il numero delle persone interpellate e l’universo di riferimento; VI) il testo integrale delle domande rivolte; VII) la percentuale delle persone che hanno risposto alle singole domande; VIII) la data in cui è stato realizzato il sondaggio. La nota informativa deve essere evidenziata in apposito riquadro. Infine, i risultati dei sondaggi devono essere resi disponibili a cura del committente sul sito web istituito e tenuto a cura del Dipartimento per l’informazione e per l’editoria presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (www.sondaggipoliticoelettorali.it).
6)La disciplina in oggetto non si applica agli organi di partito o di movimenti politici. L’art. 22 della delibera n. 36/05/CSP prevede che, nell’ipotesi di specie, i partiti e/o le forze politiche debbano tempestivamente fornire comunicazione all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. In particolare, la delibera di cui alla premessa prevede che i partiti, le coalizioni e le liste sono tenute a fornire con tempestività all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ogni indicazione necessaria a qualificare gli organi ufficiali di stampa dei partiti e dei movimenti politici.
È opportuno, comunque, che invitiate i partiti o i movimenti politici referenti ad effettuare una comunicazione all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni dove si espliciti l’eventuale applicazione dell’esenzione dall’obbligo di legge. È evidente che la non applicazione, per le testate organo di partito o movimento politico, delle norme di cui alla presente rientra nella facoltà di ogni singola impresa editrice.
7)E’ pacifico che le copie del giornale dove sia stata effettuata la pubblicazione del comunicato preventivo debbano essere conservate con particolare attenzione.
Restando a disposizione per ulteriori chiarimenti porgiamo cordiali saluti.
Allegati:
Bozza di comunicato preventivo da pubblicarsi entro 3 giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della delibera in commento. Allegato A – COMUNICATO PREVENTIVO
Bozza di documento analitico, da conservare presso la redazione della testata. Allegato B – DOCUMENTO ANALITICO
[1] Per pubblicazioni nazionali la delibera in commento intende le testate con diffusione pluriregionale.
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