Il Consiglio dei Ministri di oggi ha approvato, in via preliminare, il disegno di legge di riforma dell’editoria.
Il testo è stato rimandato alla conferenza Stato – Regioni, che lo rimanderà al Consiglio dei Ministri per l’approvazione definitiva.
Vi proponiamo l’intero testo con commento a margine. Il testo è quello pubblicato dall’Ansa nel pomeriggio di oggi.
1. La disciplina prevista dalla presente legge in tema di editoria quotidiana, periodica e libraria ha per scopo la tutela e la promozione del principio del pluralismo dell’informazione affermato dall’articolo 21 della Costituzione e inteso come libertà di informare e diritto ad essere informati.
2. Tale disciplina mira all’arricchimento della produzione e della circolazione dei prodotti editoriali, allo sviluppo delle imprese e del settore editoriale in conformità ai principi della concorrenza e del pluralismo, al sostegno all’innovazione e all’occupazione, alla razionalizzazione e alla trasparenza delle provvidenze pubbliche, nel rispetto dei principi affermati dallo stesso articolo 21 della Costituzione, delle competenze assegnate alle Regioni dall’articolo 117 della Costituzione, delle norme comunitarie, della giurisprudenza costituzionale.
L’articolo enuncia i principi costituzionali che ispirano l’intera legge.
1. Per prodotto editoriale si intende qualsiasi prodotto contraddistinto da finalità di informazione, di formazione, di divulgazione, di intrattenimento, che sia destinato alla pubblicazione, quali che siano la forma nella quale esso è realizzato e il mezzo con il quale esso viene diffuso.
2. Non costituiscono prodotti editoriali quelli destinati alla sola informazione aziendale, sia ad uso interno sia presso il pubblico.
3. La disciplina della presente legge non si applica ai prodotti discografici e audiovisivi.
La definizione sicuramente ha un impatto fortemente innovativo rispetto alla disciplina vigente anche se l’analisi testuale dei termini “pubblicato”, “realizzato e diffuso” apre prospettive di incertezza interpretativa con particolare riferimento all’ultimo comma che esclude dal novero del prodotto editoriale i prodotti discografici e audiovisivi, i quali, non vengono, di contro, definiti. A titolo esemplificativo, non è chiara la qualificazione giuridica, ai fini della legge in commento, del telegiornale o dei notiziari diffusi video o audio.
1. L’originalità del prodotto editoriale è riconosciuta e tutelata come espressione dell’intelligenza e del lavoro della persona. La protezione della proprietà intellettuale sul prodotto editoriale tiene conto dell’interesse generale alla circolazione delle informazioni e alla diffusione della conoscenza.
Con l’articolo in commento viene riconosciuto il diritto d’autore sul prodotto editoriale, contemperandolo con l’esigenza della diffusione della conoscenza. L’articolo rappresenta più un’enunciazione di principio che una norma di natura regolamentare se non per i riflessi sul successivo articolo 4.
1. Per prodotti editoriali integrativi o collaterali si intendono i prodotti editoriali, compresi i prodotti discografici e audiovisivi, diffusi unitamente al prodotto editoriale principale. I prodotti editoriali integrativi o collaterali seguono il regime giuridico applicato al prodotto principale al quale sono uniti. Le disposizioni del presente comma non hanno effetti ai fini fiscali.
2. All’articolo 74, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole “se il costo del bene ceduto, anche gratuitamente, congiuntamente alla pubblicazione è superiore al 10 per cento del prezzo o dell’intera confezione” sostituite dalle seguenti: “in tal caso”.
I prodotti editoriali integrativi e collaterali sono quelli diffusi unitamente al prodotto editoriale principale. Quindi, la condizione per beneficiare delle relative agevolazioni di natura tributaria è la diffusione congiunta. I prodotti così diffusi sono equiparati a quelli principali in ogni caso, ossia anche nell’ipotesi in cui si tratti di prodotti discografici o audiovisivi. Sono palesi i problemi di coordinamento con quanto previsto al precedente articolo 2.
1. Per attività editoriale si intende ogni attività diretta alla realizzazione e distribuzione di prodotti editoriali, nonché alla relativa raccolta pubblicitaria. L’esercizio dell’attività editoriale può essere svolto anche in forma non imprenditoriale per finalità non lucrative.
Viene data una definizione quanto mai ampia dell’attività editoriale, ricomprendendo anche tutte le imprese che operano a monte ed a valle della filiera produttiva (ad esempio, rientrerebbero anche le imprese tipografiche e quelle di distribuzione). L’ultimo comma prevede che detta attività possa anche essere svolta senza un’organizzazione imprenditoriale e senza finalità di lucro. Riteniamo che detto ultimo comma sia avulso dal sistema giuridico italiano, in quanto superfluo.
1. Ai fini della tutela della trasparenza, della concorrenza e del pluralismo nel settore editoriale, tutti i soggetti che esercitano l’attività editoriale sono tenuti all’iscrizione nel Registro degli operatori di comunicazione, di cui all’articolo 1, comma 6, lettera a), numero 5, della legge 31 luglio 1997 n. 249. Sono esclusi dall’obbligo della registrazione i soggetti che operano come punti finali di vendita dei prodotti editoriali.
2. L’iscrizione al Registro degli operatori di comunicazione è condizione per l’inizio delle pubblicazioni dei quotidiani e dei periodici, e sostituisce a tutti gli effetti la registrazione presso il Tribunale, di cui all’articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47. Sono fatti salvi i diritti già acquisiti da parte dei soggetti tenuti a tale registrazione in base alla predetta normativa.
3. La tenuta del Registro degli operatori di comunicazione è curata dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ai sensi dell’articolo 1, comma 6, lettera a), numero 5, della legge 31 luglio 1997 n. 249.
4. L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni adotta un regolamento per l’organizzazione e la tenuta del Registro degli operatori di comunicazione e per la definizione dei criteri di individuazione dei soggetti e delle imprese tenuti all’iscrizione, ai sensi della presente legge, mediante modalità analoghe a quelle già adottate in attuazione del predetto articolo 1, comma 6 della legge 31 luglio 1997 n. 249 e nel rispetto delle disposizioni già contenute nell’articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47.
Questo articolo accelera il processo di semplificazione di registrazione delle testate, introdotto dall’art. 16 della legge n. 62/2001. Infatti, è previsto che gli obblighi di registrazione delle testate vengano esauriti attraverso l’iscrizione delle stesse al R.O.C.. Attesa l’obbligatorietà dell’iscrizione delle imprese editrici al medesimo Registro, ribadita nel comma 1 dell’articolo, si tratta di una semplificazione evidente che risolve anche i problemi connessi ai negozi giuridici sulle testate che determinano la necessità di modificare il Tribunale competente. Restano perplessità sulla norma residuale che fa salvi i diritti acquisiti da parte dei soggetti che avevano effettuato la registrazione presso i Tribunali prima dell’entrata in vigore della norma. Il rischio è che permanga un doppio binario dei Tribunali e dell’Autorità per le migliaia di testate già registrate.
Segnaliamo, inoltre, che l’obbligo di iscrizione al R.O.C. viene esteso a tutte le imprese che svolgono attività editoriale, per la cui definizione rimandiamo a quanto detto nel commento all’articolo 5 del disegno di legge.
1. L’iscrizione al Registro degli operatori di comunicazione dei soggetti che svolgono attività editoriale su internet rileva anche ai fini dell’applicazione delle norme sulla responsabilità connessa ai reati a mezzo stampa.
2. Per le attività editoriali svolte su internet dai soggetti pubblici si considera responsabile colui che ha il compito di autorizzare la pubblicazione delle informazioni.
Il regime di responsabilità penale della stampa viene esteso anche alle imprese editoriali che diffondono prodotti telematici. La norma fa riferimento all’iscrizione al R.O.C. anche se l’intera disposizione appare ridondante in quanto già insita nel sistema giuridico.
Viene, inoltre, individuato il responsabile delle pubblicazioni dei soggetti pubblici cui viene attribuita la responsabilità solidale con il direttore.
1. Il settore editoriale si conforma ai principi della concorrenza e del pluralismo.
2. L’individuazione e la definizione dei mercati rilevanti che compongono il settore editoriale sono effettuate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni sentita l’Autorità garante della concorrenza e del mercato.
3. I mercati rilevanti del settore editoriale hanno, di norma, dimensione nazionale ma, qualora l’analisi evidenzi l’esistenza di mercati omogenei su base regionale o interregionale, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni può definirne diversamente l’ambito geografico.
4. Nel settore editoriale ed in ciascuno dei mercati rilevanti che lo compongono sono vietati la costituzione o il mantenimento, anche attraverso società controllate, controllanti o collegate ai sensi dell’art. 2359 c.c., di posizioni dominanti o comunque lesive del pluralismo.
5. Fermi restando i limiti relativi alla tiratura e alla raccolta pubblicitaria di cui all’articolo 3, comma 1, della legge 25 febbraio 1987, n. 67 e all’articolo 12 della legge 5 agosto 1981, n. 416, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni accerta l’esistenza di posizioni dominanti o comunque lesive del pluralismo nel settore editoriale e in ciascuno dei mercati rilevanti che lo compongono. Nel formulare il proprio giudizio, l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni tiene conto del livello di concorrenza all’interno del mercato rilevante, delle barriere all’ingresso nello stesso, dei ricavi delle imprese in rapporto ai ricavi del mercato rilevante e dei mercati connessi, dell’efficienza economica delle imprese, della diffusione dei prodotti editoriali ma può comunque definire ulteriori elementi di valutazione.
6. Gli atti giuridici, le operazioni di concentrazione e le intese che contrastano con i divieti e i limiti di cui ai precedenti commi sono nulli.
La norma appare una delle più interessanti dell’intero disegno di legge in quanto introduce strumenti di controllo antitrust adeguati alla nuova dimensione industriale del comparto. Il controllo del pluralismo e della concorrenza viene rimesso di fatto, all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni che avrà il compito di procedere ad indagini di natura qualitativa per verificare il livello di concorrenzialità del mercato. A tal fine, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni dovrà individuare e definire i mercati rilevanti che compongono il settore editoriale. In tale prospettiva, ricordiamo che il concetto era, per altri versi, già stato introdotto dall’art. 14 della legge n. 112/2004.
1. I soggetti che operano nel settore editoriale sono tenuti a comunicare preventivamente all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni le acquisizioni, le intese e le operazioni di concentrazione a cui partecipino.
2. L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, a seguito delle comunicazioni di cui al comma 1, su segnalazione di chi vi abbia interesse o d’ufficio, verifica che non si costituiscano o si mantengano posizioni dominanti o comunque lesive del pluralismo. Qualora accerti che un soggetto si trovi nella condizione di poter violare i divieti e i limiti di cui all’articolo 9, adotta un atto di pubblico richiamo, segnalando agli interessati la situazione di rischio.
3. Ferma restando la nullità di cui all’articolo 8, comma 6, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, a seguito di un’istruttoria svolta nel rispetto del principio del contraddittorio, adotta i provvedimenti necessari per eliminare o impedire la costituzione o il mantenimento delle situazioni vietate. Ove accerti il compimento di atti o di operazioni idonee a determinare una posizione dominante o comunque lesiva del pluralismo, ne inibisce la prosecuzione e ne ordina la rimozione. Ove risulti indispensabile la dismissione di aziende o di rami di azienda, fissa un termine, che non può essere comunque inferiore a sei mesi e superiore a diciotto mesi, entro il quale gli interessati debbono provvedere alla dismissione.
4. L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con proprio regolamento adottato nel rispetto dei criteri di partecipazione e trasparenza di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, disciplina i provvedimenti di cui al comma 3, i relativi procedimenti e le modalità di comunicazione. In particolare debbono essere assicurati la notifica dell’apertura dell’istruttoria ai soggetti interessati, la possibilità di questi di presentare proprie deduzioni in ogni fase dell’istruttoria, il potere dell’Autorità di richiedere ai soggetti interessati e a terzi che ne siano in possesso di fornire informazioni e di esibire documenti utili all’istruttoria stessa. L’Autorità è tenuta a rispettare gli obblighi di riservatezza inerenti alla tutela delle persone o delle imprese su notizie, informazioni e dati in conformità alla normativa in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali.
5. Le imprese editrici perdono il diritto alle provvidenze ed agevolazioni previste dalla legge a partire dal momento in cui si sia determinata la posizione dominante o comunque lesiva del pluralismo, così come accertata dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, e per tutto il periodo in cui tale posizione si sia conservata.
6. In caso di inottemperanza ai provvedimenti adottati dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi del presente articolo, si applica ai soggetti interessati una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore al 2 per cento e non superiore al 5 per cento del fatturato realizzato nell’ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notificazione del pubblico richiamo o dell’apertura dell’istruttoria.
L’articolo definisce con puntualità le procedure nell’ipotesi di formazione di posizioni dominanti o di lesione del pluralismo. Il potere di verifica è demandato all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, cui tutte le imprese sono tenute a notificare, in via preventiva, tutte le operazioni di acquisizione e le intese.
1. Al fine di garantire i principi di concorrenza e pluralismo, gli operatori del mercato della pubblicità destinato ai prodotti editoriali organizzano la propria attività nel rispetto della trasparenza e delle politiche commerciali, della correttezza ed attendibilità delle indagini di rilevazione e dei dati relativi alla lettura e alla diffusione.
Viene attribuita all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni la funzione di vigilanza sugli istituti di certificazione della lettura (Audipress) e della diffusione (ADS) e sulle politiche commerciali delle imprese; su quest’ultimo punto esprimiamo le nostre perplessità, mentre in merito agli istituti di rilevazione ricordiamo che la competenza in oggetto era già attribuita all’Autorità dall’art. 1, comma 6, lettera b, numero 11 della legge n. 249/97.
1. Per attività di intermediazione sulla pubblicità, ai fini della presente legge, si intende:
a) la ricerca e l’acquisto, per conto di terzi, di spazi sui mezzi di informazione e di comunicazione, comprese le reti elettroniche, per la pubblicazione e la diffusione di messaggi pubblicitari;
b) la valutazione, la pianificazione, la gestione, il controllo degli investimenti ed ogni altra prestazione connessa all’acquisto degli spazi di cui alla lettera a).
2. I soggetti che esercitano l’attività di intermediazione sulla pubblicità possono acquistare spazi pubblicitari sui mezzi di informazione e di comunicazione, comprese le reti elettroniche, esclusivamente per conto di un committente e sulla base di un mandato scritto.
3. Il contratto tra il committente e l’intermediario fissa le condizioni della remunerazione del mandatario, le diverse prestazioni che verranno offerte ed il loro singolo costo.
4. Gli esercenti attività di intermediazione sulla pubblicità non possono ricevere alcuna remunerazione o vantaggio da parte di soggetti diversi dai committenti.
5. Le norme di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo entrano in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2009.
6. Sono nulli i contratti stipulati in violazione delle disposizioni del presente articolo.
L’art. 11 apre, evidentemente, ampissimi spazi di discussione. Nelle definizioni sono ricomprese le concessionarie di pubblicità, le agenzie ed i centri media.
Di fatto, vengono introdotte una serie di norme che vanno a regolamentare i rapporti contrattuali. Anzitutto, viene introdotto l’obbligo della forma scritta per i mandati sottoscritti dagli inserzionisti in cui dovrà essere individuato il mezzo prescelto ed il prezzo delle singole inserzioni. E’ evidente che la norma va ad incidere sui centri media, unitamente al comma 4 che introduce il divieto di over-commission.
1. La distribuzione dell’editoria quotidiana e periodica nelle concrete pratiche commerciali, nei diversi passaggi e ad ogni stadio, nazionale o locale, della filiera distributiva rispetta i principi della concorrenza e del pluralismo e garantiscono la parità di trattamento tra le testate giornalistiche.
A nostro avviso si tratta di una dichiarazione di principio che potrebbe essere ripresa da successive norme di dettaglio e dalle Autorità di regolazione ma non ha alcuna valenza applicativa.
1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettui indagini di rilevazione sulla lettura e diffusione di prodotti editoriali in violazione degli obblighi di correttezza e attendibilità indicate all’articolo 10, ovvero le effettui con modalità non trasparenti o discriminatorie, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 300.000.
2. La disposizione del precedente comma si applica anche nel caso di intenzionale pubblicazione e divulgazione di dati non veritieri, incompleti o inesatti relativi alla lettura e alla diffusione dei prodotti editoriali.
3. salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettui operazioni di distribuzione di prodotti dell’editoria quotidiana e periodica con modalità che non rispettano i principi di concorrenza, pluralismo o parità di trattamento tra le testate giornalistiche di cui all’articolo 12, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 300.000.
4. L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila sull’osservanza delle disposizioni contenute negli articoli 10, 11 e 12, dichiara la nullità dei contratti come previsto dal comma 6 dell’art. 11 e applica le sanzioni amministrative previste dai commi 1, 2 e 3 del presente articolo.
L’articolo stabilisce le sanzioni per le ipotesi di violazione delle norme.
1. Il prezzo al consumatore finale dei libri venduti sul territorio nazionale è liberamente fissato dall’editore o dall’importatore ed è da questi apposto, comprensivo di imposta sul valore aggiunto, su ciascun esemplare o su apposito allegato.
2. È consentita la vendita ai consumatori finali dei libri, da chiunque e con qualsiasi modalità effettuata, con uno sconto sul prezzo fissato purché non superiore al 15 per cento.
3. Agli editori è consentita la possibilità di realizzare campagne promozionali, per un periodo non superiore a un mese, con sconti sul prezzo fissato che eccedano il limite fissato al comma 2. E’ comunque fatta salva la facoltà dei dettaglianti di non aderire a tali campagne promozionali.
4. E’ consentita la vendita di libri con sconti fino ad una percentuale massima del 20 per cento sul prezzo fissato:
a) in occasione di manifestazioni di particolare rilevanza internazionale, nazionale, regionale e locale, ai sensi degli articoli 40 e 41 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
b) in favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale, centri di formazione legalmente riconosciuti, istituzioni o centri con finalità scientifiche, o di ricerca, biblioteche, archivi e musei pubblici, istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, educative ed università, i quali siano consumatori finali;
c) quando sono venduti per corrispondenza.
5. I commi 1 e 2 non si applicano per i seguenti prodotti:
a) libri per bibliofili, intesi come quelli pubblicati a tiratura limitata per un ambito ristretto e di elevata qualità formale e tipografica;
b) libri d’arte, intesi come quelli stampati, anche parzialmente, con metodi artigianali per la riproduzione delle opere artistiche, quelli con illustrazioni eseguite direttamente a mano e quelli che sono rilegati in forma artigianale;
c) libri antichi e di edizioni esaurite;
d) libri usati;
e) libri posti fuori catalogo dall’editore;
f) libri pubblicati da almeno venti mesi e dopo che siano trascorsi almeno sei mesi dall’ultimo acquisto effettuato dalla libreria o da altro venditore al dettaglio;
g) edizioni destinate ad essere cedute nell’ambito di rapporti associativi;
h) libri venduti nell’ambito di attività di commercio elettronico;
6. Il prezzo complessivo di collane, collezioni complete, grandi opere, fissato ai sensi del comma 1 in via preventiva, può essere diverso dalla somma dei prezzi dei singoli volumi che le compongono.
7. Alla vendita dei libri non si applicano le norme in materia di vendita promozionali, di saldi di fine stagione e di disciplina del settore della distribuzione commerciale di cui ai commi 1, lettere e) e f), 3 e 4 dell’articolo 3 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
8. La vendita di libri al consumatore finale, effettuata in difformità dalle disposizioni del presente articolo, comporta l’applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 22, comma 3, e 29, commi 2 e 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
9. Il comune vigila sul rispetto delle disposizioni del presente articolo e provvede all’accertamento e all’irrogazione delle sanzioni previste al comma 8; i relativi proventi sono attribuiti al comune nel quale le violazioni hanno avuto luogo.
Il prezzo dei libri non trova pace. Lo sconto massimo viene fissato nel 15% del prezzo di copertina, fatto salvo il diritto da parte degli editori in occasione di campagne promozionali di fissare uno sconto maggiore.
Inoltre, in determinate occasioni è possibile arrivare al 20% di sconto.
Tale disciplina non si applica per determinati prodotti ritenuti di particolare valore o di difficile collocazione sul mercato.
Infine, vengono fissate le sanzioni nell’ipotesi di violazione delle norme dianzi indicate.
1. Nelle materie di cui al presente Capo restano ferme le competenze dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, previste dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287.
Anche in questo caso riteniamo che si tratti di una norma superflua in quanto le competenze dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato rappresentano una funzione connessa all’esigenza di tutelare il mercato e, quindi, inderogabili in materia.
1. Al fine di promuovere il pluralismo dell’informazione, la cultura e la lingua italiana, la tutela delle minoranze linguistiche sono previsti gli interventi a sostegno delle imprese, della diffusione dei prodotti editoriali, dell’innovazione tecnologica e dell’ingresso di nuovi operatori sul mercato, della qualificazione professionale e dell’occupazione di cui al presente Capo.
2. Gli interventi di sostegno non possono concorrere a determinare a favore delle imprese beneficiarie ingiuste posizioni di vantaggio nel mercato.
L’art. 16 introduce il capo III che si occupa del sostegno alle imprese. Il primo comma detta i principi generali cui è ispirata la legge ed il sistema di sostegno.
Il secondo comma afferma, in linea di principio, che i contributi non devono creare situazioni di vantaggio competitivo tali da distorcere il livello di concorrenzialità del mercato.
1. Sono concessi contributi diretti a favore di:
a) cooperative giornalistiche editrici di quotidiani e periodici costituite da almeno cinque anni, ai sensi degli articoli 2511 e seguenti del codice civile, composte esclusivamente da giornalisti professionisti, pubblicisti, poligrafici o grafici editoriali, e che associno almeno il cinquanta per cento dei giornalisti dipendenti. Gli statuti devono inoltre consentire che siano ammessi come soci tutti i giornalisti dipendenti che ne facciano richiesta. Tali cooperative devono pubblicare da almeno cinque anni la testata per la quale richiedono i contributi. In caso di cambiamento della periodicità della testata da periodico a quotidiano, anche durante il quinquennio di maturazione dei contributi, il requisito di anzianità deve essere considerato con riferimento alla nuova periodicità.
b) imprese editrici di quotidiani e periodici, anche su internet, che siano riconosciuti come propria espressione, anche per esplicita menzione riportata in testata, da forze politiche che, nell’anno di riferimento dei contributi, abbiano il proprio gruppo parlamentare in una delle Camere o almeno due rappresentanti eletti nelle proprie liste al Parlamento europeo.
c) imprese editrici di quotidiani costituite in forma societaria la cui maggioranza delle azioni o quote sia detenuta da cooperative, fondazioni o enti morali senza finalità di lucro, a condizione che alla data del 31 dicembre 2005 abbiano già maturato il diritto ai contributi previsti dall’articolo 3 comma 2 bis della legge n. 250 del 7 agosto 1990.
d) imprese editrici di giornali quotidiani interamente o parzialmente realizzati in lingua francese, tedesca, ladina e slovena ed editi e diffusi nelle regioni autonome Valle d’Aosta, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia.
e) imprese editrici che editino da almeno cinque anni giornali quotidiani italiani pubblicati e diffusi all’estero, limitatamente ad una sola testata e a condizione che siano in possesso dei requisiti di cui alle lettere a), c) ed f) del comma 1 dell’articolo 18.
Nell’ambito del riordino del sistema dei contributi il disegno di legge ha riorganizzato la disciplina, mantenendo invariata la sostanza. L’art. 17 si occupa dei requisiti soggettivi, l’art. 18 di quelli oggettivi e l’art. 19 provvede alla quantificazione degli contributo.
A seguito dell’entrata in vigore della riforma avrebbero diritto ai contributi le seguenti imprese:
a) le cooperative giornalistiche: la nuova formulazione del testo è molto meno stringente di quanto detto dall’art. 6 della legge n. 416/1981, per cui tutte le cooperative giornalistiche attualmente ammesse a contributo devono solo lasciare invariato lo statuto sociale e devono rispettare i medesimi parametri già esistenti relativi al rapporto soci dipendenti. A livello esemplificativo, non sussisterebbe più l’obbligo di nominare gli organi sociali attraverso voto segreto. Per l’accesso al contributo è necessario che le cooperative editino la stessa testata da almeno cinque anni;
b) le imprese editrici di giornali organo di movimenti politici: la disciplina previgente rimane, nella sostanza, immutata;
c) Imprese editrici di quotidiani costituite in forma societaria la cui maggioranza delle azioni o quote sia detenuta da cooperative, fondazioni o enti morali: è una categoria residuale, in quanto si tratta delle imprese che avevano già maturato il diritto al 31 dicembre 2005;
d) imprese editrici di giornali quotidiani destinati alle minoranze linguistiche delle aree di confine;
e) imprese editrici di quotidiani pubblicati e diffusi all’estero da almeno cinque anni.
1. Le imprese editrici di cui all’articolo 17, ad eccezione delle imprese di cui alla lettera e) del comma 1 del medesimo articolo, accedono ai contributi, limitatamente a una sola testata e a condizione che:
a) abbiano adottato con norma statutaria il divieto di distribuzione degli utili nell’esercizio di riscossione dei contributi e nei cinque esercizi successivi;
b) abbiano alle proprie dipendenze, nell’anno di riferimento dei contributi, almeno cinque giornalisti, se testate quotidiane, o almeno tre giornalisti, se testate periodiche, a tempo pieno e a norma del contratto nazionale di lavoro;
c) la testata per la quale sono richiesti i contributi sia posta in vendita ed abbia un numero di uscite almeno pari a 240 numeri all’anno per i quotidiani, 45 per i plurisettimanali e settimanali, 18 per i quindicinali, 9 per i mensili e 5 per i bimestrali.
d) la testata per la quale sono richiesti i contributi, non sia posta in vendita congiuntamente con altre testate nazionali o locali, nell’anno di riferimento dei contributi medesimi, o in periodi parziali di esso.
e) la testata abbia una diffusione pari ad almeno il 30 per cento della tiratura complessiva se testata a diffusione nazionale e ad almeno il 60 per cento se testata a diffusione locale. Tale condizione non si applica alle imprese di cui all’articolo 17, comma 1, lettera b),.
f) abbiano acquisito, nell’anno di riferimento dei contributi, ricavi pubblicitari non superiori al 40 per cento dei costi complessivi dell’impresa, compresi gli ammortamenti, risultanti dal bilancio di esercizio dell’anno medesimo. Nell’ipotesi in cui i ricavi pubblicitari risultino superiori al 20 per cento dei costi complessivi dell’impresa, il contributo finale calcolato, compresa l’eventuale applicazione dei limiti di cui al comma 2 dell’articolo 19, è ridotto della percentuale pari alla differenza tra la percentuale dei ricavi pubblicitari, come sopra individuati, ed il predetto limite del 20 per cento;
g) abbiano sottoposto l’intero bilancio dell’esercizio cui si riferiscono i contributi, i costi relativi all’edizione della testata per la quale richiedono i contributi nonché i dati relativi alla tiratura e alla diffusione, compresi i dettagli relativi alle vendite in blocco, a revisione contabile effettuata da parte di una società scelta tra quelle di cui all’apposito elenco previsto dalla CONSOB. Le imprese di cui al lettera e) del comma 1 dell’ articolo 17, devono allegare alla domanda i bilanci corredati da una relazione di revisione da parte di società abilitate secondo la normativa dello Stato in cui ha sede l’impresa.
2. Ai fini dell’ammissione ai contributi diretti, si intende per diffusione l’insieme delle vendite e degli abbonamenti effettuati a titolo oneroso, con sconti in nessun caso superiori al 50 per cento del prezzo di copertina. Ai medesimi fini, le vendite in blocco, regolarmente fatturate e anch’esse con sconti non superiori al 50 per cento del prezzo di copertina, concorrono a determinare la diffusione della testata in misura non superiore ad un quinto della percentuale di diffusione minima prevista.
3. Ai fini dell’ammissione ai contributi diretti, si intende per testata locale quella la cui diffusione è concentrata per almeno il 70 per cento in non più di quattro regioni italiane.
4. Le cooperative editrici costituite ai sensi e per gli effetti dell’articolo 153, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nonché le imprese editrici di quotidiani o periodici che perdano la qualifica di organo di forze politiche così come definita ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettera b), continuano a percepire i contributi, a condizione che, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, si trasformino in cooperative giornalistiche ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettera a), ad esclusione dell’applicazione dei requisiti di anzianità di costituzione e di pubblicazione e siano, nell’anno di riferimento dei contributi, in possesso dei requisiti di cui al comma 1 del presente articolo.
Partiamo dall’ultimo comma, in quanto tratta dei requisiti soggettivi, pur essendo inserito nell’articolo in tema di requisiti oggettivi.
Le cooperative costituite ai sensi dell’art. 153 della legge n. 388/00 (cioè quelle organo di movimenti politici privi del requisito della rappresentanza parlamentare) mantengono il diritto a percepire i contributi a condizione che entro un anno dall’entrata in vigore della nuova normativa si trasformino in cooperative giornalistiche. Medesimo regime sussiste per le società editrici di giornali organo di movimenti politici che nel corso degli anni perdano il requisito della rappresentanza parlamentare. La norma comporta una serie di problemi applicativi per quest’ultima fattispecie perché non è chiaro il trattamento di imprese che acquisiscano in futuro il diritto come organo di movimenti politici rappresentati in parlamento e che successivamente perdano il requisito della rappresentanza.
In relazione ai requisiti per tutte le imprese aventi diritto, ad eccezione di quelle diffuse all’estero, le condizioni sono:
a) adozione nello statuto del divieto di distribuzione degli utili nell’esercizio di riscossione e nei cinque successivi (norma invariata);
b) i periodici devono almeno tre giornalisti assunti a tempo pieno ed i quotidiani cinque. In altri termini, viene introdotto un livello minimo di corpo redazionale. Anche in questo caso la norma sembra insensata ed apre la strada ad interpretazioni molto diverse;
c) la periodicità minima è di 240 numeri per i quotidiani, 45 per i settimanali e plurisettimanali, 18 per i quindicinali, 9 per i mensili e 5 per i bimestrali (norma invariata);
d) viene introdotto il divieto assoluto di panini;
e) la diffusione minima viene elevata al 30 per cento per le testate nazionali ed al 60 per cento per quelle locali. E’ evidente che le nuove percentuali di diffusione minima sono elevatissime e non in linea con le caratteristiche proprie della piccola editoria;
f) il limite massimo del rapporto tra ricavi pubblicitari e costi d’impresa viene elevato dal 30 al 40 per cento. Nell’ipotesi in cui i ricavi pubblicitari fossero ricompresi tra la percentuale del 20% e quella del 40% il contributo viene ridotto di una percentuale pari a quella della differenza rispetto al 20%. In altri termini, nell’ipotesi in cui un’impresa avesse i ricavi pubblicitari pari al 30% dei costi il contributo, calcolato secondo i parametri fissati al successivo articolo 19, sarebbe ridotto del 10%. Questa sembra una delle norme più sensate dell’intero disegno di legge in quanto favorisce il graduale spostamento delle imprese verso il mercato.
g) rimane l’obbligo di sottoporre a certificazione il bilancio, del conto economico di testata e della diffusione.
Le imprese editrici di quotidiani editi e diffusi all’estero devono rispettare i requisiti di cui ai numeri a), c) ed f).
Ai fini della diffusione il prezzo minimo per considerare la copia venduta deve essere pari ad almeno il 50% del prezzo di copertina. Inoltre, le copie vendute in blocco non possono eccedere un quinto della diffusione minima prevista (quindi il 6% per le testate nazionali ed il 12% per quelle locali).
Vengono inoltre qualificate come testate locali quelle la cui diffusione avviene per oltre il 70% in 4 regioni.
1. Al fine di collegare il sostegno pubblico all’apporto fornito da ciascuna testata al pluralismo dell’informazione, le modalità di calcolo dei contributi alle imprese editrici di cui all’articolo 17 tengono conto della diffusione effettiva, della tiratura e dei costi sostenuti per l’edizione e la distribuzione delle testate stesse e sono determinati nella seguente misura:
a) un contributo annuo d’importo pari al 40 per cento dei costi, inclusi gli ammortamenti, relativi all’edizione della testata per la quale sono richiesti i contributi, e comunque non superiore a 2,2 milioni di euro per ciascuna impresa;
b) un contributo annuo pari a:
– euro 200.000 nell’ipotesi di tiratura netta media compresa tra le 10.001 e le 50.000 copie.
– euro 400.000 per ogni scaglione di 10.000 copie di tiratura netta media compresa tra 50.001 e le 150.000 copie.
2. Al fine di limitare la dipendenza dal sostegno pubblico, l’ammontare dei contributi erogabili ai sensi del presente articolo non può in nessun caso superare il 60 per cento dei costi, compresi gli ammortamenti, relativi all’edizione della testata per la quale è richiesto il contributo, per le imprese editrici di giornali organi di forze politiche e non può in nessun caso superare il 50 per cento dei costi, compresi gli ammortamenti, relativi all’edizione della testata per la quale è richiesto il contributo per tutte le altre imprese richiedenti i contributi diretti. Per le cooperative di giornalisti editrici di periodici il contributo complessivo non può in nessun caso superare 320.000 euro per tirature nette medie inferiori alle 10.000 copie e 500.000 euro per tirature nette medie eccedenti le 10.000 copie.
3. Il contributo complessivo per le imprese di cui all’articolo 17, comma 1, lettera d) non può comunque superare la somma di 1,5 milioni di euro per le testate interamente pubblicate nelle lingue e nelle regioni di cui alla medesima lettera d) del comma 1 e 750.000 euro per le testate parzialmente pubblicate nelle lingue e nelle regioni di cui alla medesima lettera d) del comma 1.
4. Il contributo per le testate pubblicate su internet previsto per le imprese di cui all’articolo 17, comma 1, lettera b), è corrisposto in alternativa a quello per la testata su supporto cartaceo ed è pari al 40 per cento dei costi sostenuti per l’edizione della testata.
5. Nell’ipotesi di accertamento di situazioni di collegamento o controllo, ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, anche attraverso altre società direttamente o indirettamente controllate, tra imprese richiedenti i contributi previsti dal presente articolo, le stesse decadono automaticamente dal diritto ai contributi per l’anno di riferimento e fino all’esercizio successivo a quello di eliminazione del rapporto di controllo o di collegamento.
6. Con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanarsi secondo quanto previsto dall’articolo 2, comma 117, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le procedure istruttorie, con riferimento particolare ai termini di presentazione delle domande per l’accesso ai contributi e a quelli di presentazione della documentazione, a pena di decadenza dai contributi stessi. Lo schema di regolamento di cui al presente comma è trasmesso alle Camere per l’acquisizione dei pareri delle competenti Commissioni parlamentari, le quali si esprimono entro 30 giorni dall’assegnazione. Decorso il predetto termine senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, il regolamento può essere comunque adottato.
7. Con il regolamento di cui al comma 6 sono stabiliti adempimenti, termini e modalità riguardanti le situazioni in cui nei cinque anni dalla riscossione dell’ultimo contributo le società procedano ad operazioni di riduzione del capitale per esuberanza, deliberino la fusione o comunque operino il conferimento di azienda in società il cui statuto non contempli l’esclusione della distribuzione di utili ovvero siano poste in liquidazione.
8. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è rideterminata la composizione della Commissione tecnica consultiva per l’editoria, che ha il compito di esprimere un parere sull’esistenza dei requisiti per l’ammissione ai contributi previsti dal presente articolo.
9. I contributi di cui al presente articolo sono erogati in un’unica soluzione entro l’anno successivo a quello di riferimento.
L’articolo 19 prevede i nuovi criteri per la determinazione del contributo.
Il contributo fisso è pari al 40% dei costi di testata, con il limite massimo di 2,2 milioni di euro per impresa.
Il contributo variabile è pari ad euro 200.000 nell’ipotesi di tiratura media compresa tra le 10.000 e le 60.000 copie.
Per ogni scaglione di 10.000 copie a partire dalle 60.002 copie fino a 150.000, è previsto un ulteriore contributo di euro 400.000.
Il contributo complessivo non può superare il 60 per cento per le imprese editrici di giornali organi di partiti politici in possesso del requisito della rappresentanza parlamentare ed il 50 per cento per gli altri.
Per i periodici il contributo non può, comunque, superare il valore di euro 320.000 nell’ipotesi di tiratura media inferiore alle 10.000 copie e di euro 500.000 nell’ipotesi di tiratura media superiore.
Per le imprese editrici di quotidiani destinati alle minoranze linguistiche il contributo non può superiore il valore di 1,5 mni di euro se interamente pubblicate nelle lingue delle minoranze e diffuse in quelle regioni o il valore di euro 750.000 nell’ipotesi contraria.
Nell’ipotesi di testate telematiche organi di partiti politici in possesso dei requisiti della rappresentanza parlamentare i contributi non possono superare, comunque, il 40 per cento dei costi di testata. Norma a nostra avviso superflua in quanto a dette imprese non può, comunque, essere riconosciuto il contributo variabile.
Rimane l’esclusione dal diritto ai contributi nell’ipotesi di accertamento di situazioni di controllo o collegamento tra più imprese richiedenti i contributi.
Le procedure vengono rimandate ad un regolamento da approvare con D.P.C.M., acquisito il parere, non vincolante, delle competenti Commissioni Parlamentari.
Sempre con D.P.C.M. verrà rideterminata la composizione della commissione tecnico consultiva.
Molto importante la norma di chiusura dell’articolo 19 che prevede che i contributi dovranno essere erogati in un’unica soluzione entro l’anno successivo a quello di riferimento dei contributi, ripristinando la situazione precedente la finanziaria 2007.
1. E’ istituito un fondo di dieci milioni di euro annui per le imprese editrici di periodici costituite come cooperative, fondazioni o enti morali senza finalità di lucro, ovvero come società nelle quali la maggioranza del capitale sociale sia detenuta da cooperative, fondazioni o enti morali senza finalità di lucro.
2. Alle imprese che accedono al fondo sono corrisposti annualmente 0,2 euro per copia stampata fino a 30 mila copie di tiratura media, indipendentemente dal numero delle testate.
I contributi di cui al presente comma sono corrisposti a condizione che le imprese editrici:
a) siano costituite da almeno cinque anni ed editino da almeno cinque anni la testata per la quale richiedono i contributi;
b) non abbiano acquisito, nell’anno di riferimento dei contributi, ricavi pubblicitari superiori complessivamente al 20 per cento dei costi, compresi gli ammortamenti, dell’impresa per l’anno medesimo, risultanti dal bilancio d’esercizio;
c) abbiano pubblicato negli anni di maturazione del diritto al contributo e nell’anno di riferimento dello stesso, non meno di 45 numeri ogni anno per ciascuna testata per i plurisettimanali e settimanali, 18 per i quindicinali e 9 per i mensili.
d) abbiano adottato con norma statutaria il divieto di distribuzione degli utili nell’esercizio di riscossione dei contributi e nei cinque esercizi successivi.
3. Al fondo non possono accedere le imprese editrici che richiedono i contributi diretti ai sensi della presente legge.
4. Con il regolamento di cui al comma 6 dell’articolo 20 sono determinate le procedure istruttorie, con riferimento particolare ai termini di presentazione delle domande per l’accesso al fondo e a quelli di presentazione della documentazione, a pena di decadenza dal contributo stesso.
I contributi previsti dal precedente comma 3 dell’art. 3 della legge n 250/90 vengono profondamente rivisti, sotto il profilo dei requisiti soggettivi.
Anzitutto viene istituito un fondo di 10 mni di euro per cui, per queste imprese, eventuali esuberi di fabbisogno causeranno la ripartizione dei contributi.
Sotto il profilo soggettivo possono accedere ai contributi le imprese editrici di periodici costituite in forma di cooperativa, fondazione o ente morale senza finalità di lucro e che editino da almeno cinque anni la testata per la quale richiedano i contributi. Ulteriori condizioni sono il fatturato pubblicitario inferiore al 20% dei costi di esercizio ed una periodicità minima equivalente a quella indicata nell’art. 18. Inoltre, dette imprese debbono adottare per statuto il divieto di distribuzione degli utili.
Il regime di contributi di cui al presente articolo è incompatibile con quello previsto dai precedenti articoli.
Anche in questo caso la definizione delle procedure è demandato ad un successivo regolamento.
1. Al fine di tutelare la concorrenza e il pluralismo dell’informazione anche attraverso una migliore distribuzione dei prodotti editoriali e nel rispetto dei principi del processo di liberalizzazione dei servizi postali nell’Unione Europea, alle imprese editrici è concesso annualmente un credito di imposta per le spese sostenute, per la spedizione in abbonamento, nominativo e a titolo oneroso, di testate quotidiane o periodiche, e per la spedizione di libri, al netto di eventuali rimborsi ottenuti dai soggetti destinatari delle pubblicazioni. Il credito d’imposta è concesso quali che siano l’operatore e il sistema di recapito prescelti, ivi compresa la struttura distributiva delle edicole.
2. Il credito d’imposta concesso per le spedizioni di testate quotidiane, periodiche e di libri è fissato nella misura massima del 50 per cento dei costi effettivamente sostenuti complessivamente per ciascun periodo d’imposta, a prescindere dall’operatore e dal sistema di recapito utilizzati. L’importo complessivo delle spese ammissibili all’agevolazione non può eccedere, in ogni caso, l’importo corrispondente ai costi determinati in applicazione delle tariffe postali ordinarie.
3. Il credito d’imposta, concesso nei limiti di spesa complessivi pari a 160 mni di euro annui, è indicato nella relativa dichiarazione dei redditi. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile ai fini dell’Irap, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22.12.1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze da adottarsi entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo, ed in particolare le modalità di calcolo basato su scaglioni, di riconoscimento e di fruizione del credito d’imposta, nonché specifiche cause di revoca totale o parziale dei benefici e di applicazione delle sanzioni.
5. Per le spese sostenute per la spedizione e la distribuzione in abbonamento delle pubblicazioni da parte di soggetti che svolgono attività editoriale per finalità non lucrative di cui all’articolo 1, commi 2 e 3, del decreto legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, si applicano le tariffe postali agevolate, determinate con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri, entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, nelle forme previste dall’articolo 3, comma 1, del medesimo decreto legge. Fino alla determinazione di nuove tariffe agevolate, continuano ad applicarsi le tariffe agevolate vigenti. L’importo complessivo delle agevolazioni concesse ai sensi del presente comma non può eccedere un limite di spesa complessivo annuo pari a 100 milioni di euro.
6. Le disposizioni del presente articolo avranno efficacia a partire dal primo periodo di imposta successivo all’entrata in vigore della presente legge
Si tratta sicuramente dell’articolo più innovativo in tema di contributi all’editoria. Il presupposto è la prossima liberalizzazione dei servizi postali (1° gennaio 2009).
Il fondo complessivo ammonta a 160 mni di euro. E’ evidente che nell’ipotesi di insufficienza dei fondi si dovrebbe procedere a riparto. In realtà, atteso l’utilizzo dello strumento del credito d’imposta è presumibile che l’agenzia delle entrate procederà, come di consueto, al sistema della prenotazione fino ad esaurimento delle risorse. Questo profilo richiederà molta attenzione nell’ipotesi di approvazione del disegno di legge da parte delle Camere.
Il contributo verrà erogato sotto forma di credito d’imposta in una misura pari al 50 per cento della spesa complessiva annua. In relazione alla spesa ammissibile si dovrà fare riferimento al costo della tariffa ordinaria di spedizione. Per la spedizione di potranno utilizzare tutti i tipi di vettori autorizzati, compreso il canale di rivendita delle edicole. E’ importante sottolineare che la norma fa riferimento alle copie spedite in abbonamento nominative ed a titolo oneroso.
Anche in questo caso la regolamentazione di dettaglio è rimandata ad un Regolamento.
Inoltre, viene previsto un sistema residuale a favore dei seguenti soggetti: a) le associazioni e le organizzazioni senza fini di lucro; b) le associazioni le cui pubblicazioni periodiche abbiano avuto riconosciuto il carattere politico dai gruppi parlamentari di riferimento; c) gli ordini professionali, i sindacati, le associazioni professionali di categoria e le associazioni d’arma e combattentistiche nonché, relativamente ai bollettini dei propri organi direttivi. Per associazioni ed organizzazione senza fini di lucro si intendono le organizzazioni di volontariato, le organizzazioni non governative riconosciute ai sensi dell’articolo 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, le associazioni di promozione sociale, le fondazioni e le associazioni senza fini di lucro aventi scopi religiosi, nonché gli enti ecclesiastici, le associazioni storiche operanti, per statuto, da almeno cinquanta anni per la conoscenza, la difesa e la valorizzazione dell’ambiente naturale, le associazioni riconosciute a carattere nazionale aventi per oggetto statutario, da più di quaranta anni, lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca oncologica e le associazioni dei profughi istriani, fiumani e dalmati.
Per detti soggetti, viene previsto il mantenimento dell’attuale sistema di agevolazione postale fino all’approvazione di un nuovo decreto del Ministero delle Comunicazioni che dovrebbe, comunque, mantenere un sistema di tariffe agevolate. Detta componente è finanziata con un ulteriore fondo di 100 mni di euro.
1. Al fine di promuovere gli investimenti finalizzati allo sviluppo dell’innovazione, con particolare riferimento alle nuove tecnologie dell’informazione e alla multimedialità, nonché di favorire l’ingresso di nuovi operatori nel mercato editoriale, il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di 90 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi di riordino degli incentivi alle imprese del settore editoriale, secondo i seguenti criteri e principi direttivi:
a) prevedere una vigente disciplina in materia di credito di imposta in misura non superiore al 15% del costo sostenuto per le imprese che svolgono attività editoriale ai sensi dell’articolo 6 e che effettuano, entro il periodo di imposta di riferimento, di investimenti di innovazione previsti dal medesimo decreto legislativo;
b) garantire la parità di trattamento fra tutte le imprese editoriali, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato;
c) quantificare il massimo intervento complessivo entro il limite di stanziamento previsto in legge finanziaria.
Il Governo acquisisce la delega a disciplinare in maniera puntuale IL nuovo credito di imposta per investimenti finalizzati all’innovazione. Detto credito di imposta non potrà, comunque, superare il valore del 15% della spesa degli investimenti.
1. Al fine di favorire la qualificazione professionale dei giornalisti negli stati di crisi aziendali, il Fondo per la mobilità e la riqualificazione professionale dei giornalisti, di cui all’articolo 15 della legge 7 marzo 2001, n. 62, è rifinanziato per un periodo di cinque anni, a decorrere dall’anno 2008, per un importo annuo di 5 milioni di euro.
L’articolo 23 rifinanzia con 5 milioni di euro per cinque anni il fondo per la mobilità e la riqualificazione dei giornalisti. Ricordiamo che il fondo in oggetto è destinato a sostenere nuove iniziative dei giornalisti professionisti che si dimettono a seguito della dichiarazione di crisi da parte di imprese editoriali.
1. Al fine di promuovere l’armonizzazione dei regimi previdenziali e la stabilizzazione dei rapporti di lavoro nel settore dell’editoria, con decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, sono definite le modalità di applicazione, in riferimento ai giornalisti dipendenti, degli esoneri contributivi di cui all’articolo 8, comma 1, del decreto – legge 30 settembre 2005 n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005 n. 248, e all’articolo 1, commi 361 e 362, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in modo tale da assicurare, per le aziende editrici, il livello complessivo di esonero, ivi previsto e ferma restando l’assenza di oneri a carico dell’Inpgi.
L’esonero contributivo previsto a favore delle imprese che conferiscono il TFR a forme pensionistiche complementari viene esteso per l’intero importo del conferimento alle imprese editoriali.
1. Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è istituito, con decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, l”Osservatorio per l’occupazione nell’editoria” con il compito di monitorare l’evoluzione del settore editoriale con particolare attenzione ai livelli di occupazione e allo sviluppo delle professionalità, anche alla luce della diffusione dell’uso delle nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione e della progressione presso la multimedialità.
2. L’Osservatorio di cui al comma 1 è composto da rappresentanti del Ministro del lavoro e della Previdenza sociale, da rappresentanti del Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri nonché, secondo criteri di pariteticità da rappresentanti delle confederazioni delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Ai componenti dell’Osservatorio non compete alcun compenso ne rimborso spese per l’attività espletata.
Presso il Ministero del lavoro viene istituito un Osservatorio per verificare le dinamiche occupazionali del settore.
1. I destinatari delle agevolazioni di cui alla presente legge possono avvalersi di tali misure agevolative solo se dichiarano, ai sensi dell’articolo 1, comma 1223, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), di non rientrare fra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti che sono individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea.
Nel rispetto della normativa comunitaria, viene posto a carico delle imprese l’obbligo di presentare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dalla quale emerga l’insussistenza di situazioni di irregolarità rispetto alla normativa comunitaria in tema di aiuti di Stato.
1. Le imprese editrici che percepiscono contributi diretti ai sensi della presente legge, sono tenute a fornire alle scuole, copie di quotidiani da utilizzare nelle classi quale materiale didattico e di diffusione dell’informazione e della cultura. Quantità, condizioni e modalità delle consegne saranno definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della Pubblica Istruzione, previo parere della Commissione Tecnica Consultiva per l’editoria.
2. “La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche giovanili e le attività sportive e Dipartimento per l’informazione e l’editoria promuovono accordi ed opportune iniziative con le associazioni di categoria per incentivare la lettura dei quotidiani da parte dei giovani”.
Le imprese che percepiscono i contributi diretti vengono obbligate a fornire gratuitamente quotidiani nelle scuole sulla base di un D.P.C.M. Sicuramente la norma va vista in maniera positiva, ma occorre verificare se tali copie andranno o meno a far parte della diffusione, attesa la consistenza delle nuove percentuali di vendita individuate nel precedente articolo 18.
1. Salva la competenza legislativa esclusiva dello Stato in tema di tutela della concorrenza, di ordinamento ed organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali, di ordinamento civile e penale, i principi desumibili dai capi III e IV della presente legge sono principi fondamentali ai sensi dell’art. 117, comma 3, della Costituzione”.
Si tratta di un’enunciazione di principio che a nostro avviso ha scarsa valenza giuridica, atteso, per l’appunto, il carattere di principio delle disposizioni richiamate.
1. Il Governo è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri interessati, un decreto legislativo avente ad oggetto la raccolta in un testo unico delle norme primarie in materia di editoria, con riferimento particolare alla disciplina del prodotto e dell’impresa editoriale, del mercato editoriale, delle provvidenze dirette e indirette all’editoria, anche modificando e integrando le norme vigenti ai fini del loro coordinamento formale e sostanziale, nonché del loro adeguamento ai principi ed alle norme del diritto comunitario e costituzionale. Ai fini dell’adozione del predetto decreto legislativo il Governo è tenuto al rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) attuazione delle norme costituzionali in tema di libertà di manifestazione del pensiero, anche attraverso il rafforzamento della trasparenza e della tutela della concorrenza del mercato;
b) coordinamento e adeguamento della disciplina del diritto d’autore in relazione all’evoluzione del prodotto editoriale, anche con riferimento alle possibilità di uso differenziato dello stesso prodotto e alle rassegne stampa;
c) coordinamento e adeguamento della disciplina in tema di responsabilità degli operatori dell’informazione;
d) ampia delegificazione delle materie non coperte da riserva di legge;
e) indicazione esplicita delle norme abrogate.
2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è emanato previo parere della Conferenza Unificata e delle competenti Commissioni parlamentari, le quali si esprimono entro trenta giorni dall’assegnazione. Decorso tale termine senza che la Conferenza e le Commissioni abbiano espresso il parere di rispettiva competenza, il decreto legislativo può essere comunque emanato.
3. Il Governo è delegato ad emanare uno o più decreti legislativi recanti disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi determinati dal presente articolo, entro dodici mesi decorrenti dalla data di scadenza del termine di cui al medesimo comma 1.
4. Il Governo completa il processo di riordino della materia dell’editoria emanando una raccolta organica delle norme regolamentari relative alla medesima materia, anche sulla base degli obiettivi indicati nel comma 117 dell’articolo 2 del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e tenendo conto, in particolare, di quanto previsto dal comma 1, lettera d), del presente articolo.
Si tratta di un articolo centrale dell’intero disegno di legge, in quanto racchiude la delega al Governo ad emanare, in momenti diversi due o più decreti legislativi aventi ad oggetto la razionalizzazione della disciplina, addivenendo ad un testo unico. In realtà, la delega appare molto ampia, attesa anche la generità della stessa.
1. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui agli articoli 23 e 24, pari a euro 9.200.000 all’anno, si fa fronte mediante riduzione, per pari importo, delle autorizzazioni di spesa di cui alla legge 25 febbraio 1987, n. 67, come determinate dalla Tabella C della legge finanziaria 2007.
E’ la norma di copertura finanziaria della legge.
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogate le seguenti norme:
a) Articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47;
b) Articoli 1 e 11 della legge 7 marzo 2001, n. 62;
3. A decorrere dall’anno di riferimento successivo alla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti norme:
a) Articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250;
b) Articolo 2 della legge 14 agosto 1991, n. 278, limitatamente alle parole “dall’articolo 3, comma 11, e”;
c) Articolo 1, comma 1, del decreto legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito in legge dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46.
Si tratta dell’abrogazione di una serie di norme incompatibili con il disegno di legge o superate dallo stesso.
1. Restano ferme le disposizioni relative ai contributi in conto interessi ed in conto canoni a favore delle imprese editoriali concessi dallo Stato per il sostegno dei programmi di investimento nel settore editoriale previsti dagli articoli 4, 5, 6 e 7 della legge 7 marzo 2001, n. 62, ai contributi per la stampa italiana all’estero previste dall’articolo 26 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, ai contributi per quotidiani italiani teletrasmessi all’estero previsti dall’articolo 3, comma 2, della legge 7 marzo 2001, n. 62, ai contributi per l’editoria speciale periodica per non vedenti previsti dall’articolo 28, comma 5, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e successive modificazioni, ai contributi a periodici delle associazioni dei consumatori e degli utenti previsti dagli articoli 5, 6 e 7 della legge 30 luglio 1998, n. 281, ai contributi ad agenzie di stampa quotidiane previsti dall’articolo 2, comma 30, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e dall’articolo 4, comma 187, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, nonché le disposizioni relative alle riduzioni tariffarie telefoniche per la stampa previste dall’articolo 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni.
Si tratta di una delle norme più originali del testo. Infatti con l’art. 31 vengono mantenute in essere una serie di norme che, non essendo state abrogate, rimangono evidentemente efficaci. Il problema era quello della copertura finanziaria delle stesse, ma evidentemente lo strumento utilizzato è, perlomeno, inusuale. Praticamente l’intero sistema di contributi previgente non toccato direttamente dalla riforma in essere, comprese le agevolazioni telefoniche, viene lasciato invariato.
E’ evidente che si tratta di una primissima lettura del disegno di legge e che abbiamo privilegiato la tempestività rispetto alla compiutezza.
Ricordiamo a tutti che si tratta di un disegno di legge e che non ha alcuna efficacia; pertanto, fino all’approvazione dello stesso da parte delle Camere (si tratta di un processo legislativo che richiede non meno di sei mesi) rimangono in vigore tutte le norme in essere. Pertanto, sicuramente per il 2007 e, con ogni probabilità anche per il 2008, occorre attenersi alla disciplina in essere. Vi terremo aggiornati su tutti i passaggi del provvedimento.
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