E’ stata pubblicata sulla G.U. n. 2 del 03 Gennaio 2013 la Legge 31 dicembre 2012, n. 233 in materia di equo compenso nel settore giornalistico. La norma, che andrà in vigore il 18 gennaio, contiene importanti novità per la tutela dei giornalisti autonomi. In pratica viene istituita una Commissione per la valutazione dell’equità retributiva che aggiornerà un elenco di datori di lavoro che rispettano i requisiti di «equo compenso». L’iscrizione a questo elenco sarà necessario per l’accesso ai contributi pubblici in favore dell’editoria.
La finalità della Legge è quella di promuovere l’equità retributiva dei giornalisti(1) iscritti all’albo di cui all’articolo 27 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, e successive modificazioni, titolari di un rapporto di lavoro non subordinato in quotidiani e periodici, anche telematici, nelle agenzie di stampa e nelle emittenti radiotelevisive.
Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento (quindi entro il 17 febbraio 2013) sarà istituita, presso il Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, la Commissione per la valutazione dell’equo compenso nel lavoro giornalistico e sarà presieduta dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega per l’informazione, la comunicazione e l’editoria. La stessa sarà composta da:
a) un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
b) un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico;
c) un rappresentante del Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti;
d) un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei giornalisti comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
e) un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei committenti comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
f) un rappresentante dell’Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI).
Entro due mesi dal suo insediamento, la Commissione, valutate le prassi retributive dei quotidiani e dei periodici, anche telematici, delle agenzie di stampa e delle emittenti radiotelevisive:
a) definisce l’equo compenso dei giornalisti iscritti all’albo non titolari di rapporto di lavoro subordinato con quotidiani e con periodici, anche telematici, con agenzie di stampa e con emittenti radiotelevisive, avuto riguardo alla natura e alle caratteristiche della prestazione nonché in coerenza con i trattamenti previsti dalla contrattazione collettiva nazionale di categoria in favore dei giornalisti titolari di un rapporto di lavoro subordinato;
b) redige un elenco dei quotidiani, dei periodici, anche telematici, delle agenzie di stampa e delle emittenti radiotelevisive che garantiscono il rispetto di un equo compenso, dandone adeguata pubblicità sui mezzi di comunicazione e sul sito internet del Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri. La Commissione provvede al costante aggiornamento dell’elenco stesso.
A decorrere dal 1º Gennaio 2013 la mancata iscrizione nell’elenco per un periodo superiore a sei mesi comporterà la decadenza dal contributo pubblico in favore dell’editoria, nonché da eventuali altri benefici pubblici, fino alla successiva iscrizione. Il patto contenente condizioni contrattuali in violazione dell’equo compenso risulterà nullo.