In prossimità della prossima predisposizione della documentazione da trasmettere a supporto della domanda di contributi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 250, ci corre l’obbligo di segnalare che in diversi casi il Dipartimento per l’informazione e per l’editoria ha applicato in maniera estremamente rigida il disposto di cui all’articolo 75 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in materia di dichiarazioni sostitutive di notorietà.
L’articolo prevede la decadenza dai benefici richiesti laddove nell’ambito della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, vi fosse anche un sol dato non rispondente al vero, al di là dell’ipotesi, del tutto diversa, di atto mendace o falso, per la quale è prevista una sanzione di natura penale.
In altri termini, anche un solo errore formale nella predisposizione dell’atto notorio può determinare l’esclusione dal contributo, in quanto l’intera dichiarazione risulterebbe non veritiera.
Senza entrare nel merito di questa prassi, che chiaramente può essere oggetto di contenzioso, in quanto il D.P.R. ha una ben complessa articolazione, invitiamo tutti i clienti a porre la massima attenzione sia nell’inviarci tutti gli elementi che verranno poi recepiti nella dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sia a controllare puntualmente la bozza di dichiarazione che predisponiamo per sottoporla alla firma del legale rappresentante, anche alla luce dei notevoli ritardi con cui ci stanno pervenendo i dati e, quindi, della necessità di ridurre al minimo il rischio di errori, ripetiamo, anche formali, che possono coinvolgere il corretto perfezionamento dell’intero procedimento.
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