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Circolare n. 19 del 29/06/2012 – Modifiche apportate dal Senato al Decreto Legge editoria

Il 27 giugno u.s. il Senato ha approvato, in prima lettura, con modificazioni, il decreto legge 18 maggio 2012, n. 63, avente ad oggetto: “Disposizioni urgenti in materia di riordino dei contributi alle imprese editrici, nonché di vendita della stampa quotidiana e periodica e di pubblicità istituzionale”. Il provvedimento passa ora alla discussione della Camera dove potrà subire ulteriori modifiche.

Facciamo presente che sul sito www.editoria.tv, abbiamo aperto uno speciale dedicato al decreto legge ed al disegno di legge dei quali potrete seguire, quotidianamente, gli aggiornamenti.

In questa circolare affronteremo solo, articolo per articolo, le tematiche connesse alle modifiche apportate al Senato, rimandando per la restante parte alle circolari del CCE n. 11, 12 e 13. Ciò al fine di evitare ripetizioni. Dopo l’approvazione definitiva del testo invieremo una circolare che ripercorrerà tutta la nuova disciplina.

La prima novità è contenuta al comma 2 dell’articolo 1 in relazione al rapporto minimo tra copie tirate e copie distribuite. La percentuale per le testate nazionali è stata portata dal trenta per cento al venticinque per cento, mentre nulla è cambiato per le testate locali per le quali rimane l’obbligo di mantenere un rapporto pari al trentacinque per cento. Inoltre, il numero delle regioni, all’interno delle quali distribuire almeno il cinque per cento della tiratura, è passata da cinque a tre.
Un’altra modifica sostanziale è stata quella apportata al quarto comma dell’art. 1 in cui è stato posto l’obbligo per le cooperative che accedono ai contributi di possedere il requisito della mutualità prevalente per l’esercizio di riferimento dei contributi. Ricordiamo che per le cooperative giornalistiche il requisito della cooperativa prevalente, ai sensi dell’art. 2513 del cod. civ., richiede che il costo del lavoro dei soci debba essere superiore al cinquanta per cento del totale del costo del lavoro di cui all’art. 2425, primo comma punto B9, computate le altre forme di lavoro inerenti lo scopo mutualistico. Inoltre, gli statuti devono contenere le indicazioni espressamente previste dall’art. 2514 del codice civile e devono essere iscritte all’apposito albo presso il Registro delle imprese. Ricordiamo, infine, che il requisito del possesso della mutualità prevalente va indicato nella nota integrativa.

Il comma 7-bis introdotto all’articolo 1 ha esteso la deroga della corresponsione di finanziamenti, erogazioni e sovvenzioni di qualsiasi natura da parte delle fondazioni bancarie alle cooperative che operano nel settore dello spettacolo, dell’informazione del tempo libero. Si tratta tipicamente di una norma estranea al corpo del decreto legge, inserita per favorire l’intervento delle fondazioni bancarie a favore di queste categorie di cooperative. Chiariamo che ciò non significa che vi sia alcun obbligo derivante da questa legge a carico delle fondazioni, ma, cosa ben diversa, una legittimazione a finanziare le cooperative.

La più importante modifica è, a nostro avviso, quella prevista dal comma 7-ter che prevede il diritto dell’accesso al contributo anche a favore delle cooperative giornalistiche, anche di nuova costituzione, che editino, o meglio editeranno, un giornale la cui impresa editrice aveva avuto accesso ai contributi per l’esercizio 2011. Inoltre, a dette cooperative non si applica l’articolo 1, comma 460, lettera a della legge 23 dicembre 2005, n. 266, il che significa che non devono essere proprietarie della testata edita, ma possono subentrare nel contratto di locazione.

In relazione ai periodici editi o diffusi all’estero è stato introdotto il nuovo articolo 1-bis che, di fatto, modifica la disciplina per questo tipo di giornali, testimoniato dall’abrogazione dell’art. 26 della legge 5 agosto 1981, n. 416. Viene stanziato un fondo di due milioni di euro e viene introdotto un requisito temporale, prima inesistente, di almeno tre anni di pubblicazione. Inoltre, viene concesso anche a questi giornali di poter accedere alla edizione digitale.

In relazione ai costi, tra i costi ammissibili previsti dalla lettera a del secondo comma dell’articolo 2 vengono ricompresi anche gli abbonamenti ai notiziari delle agenzie di stampa.

Molto importante è l’incremento dei massimali del contributo calcolato sui costi che passano da due milioni di euro per i giornali nazionali a due milioni e mezzo e da un milione e trecento mila euro per il locali ad un milione e mezzo. Inoltre, il contributo variabile passa da 0,20 a 0,25 per copia venduta per i quotidiani nazionali, da 0,15 a 0,20 per i quotidiani locali e da 0,35 a 0,40 per i periodici. Viene effettuato un generale rimando ad un D.P.R. da emanarsi entro sessanta giorni dall’approvazione della legge per meglio dettagliare le condizioni, i termini e le modalità di applicazione della norma in tema di costi ammissibili e di calcolo del contributo.

Il comma 5-bis, molto complesso dal punto di vista della tecnica legislativa, tradotto in italiano significa che Radio Radicale non partecipa alla ripartizione proporzionale dei fondi, ma oltre a mantenere il diritto soggettivo, verrà pagato in prededuzione rispetto agli altri soggetti.

Importanti sono anche le modifiche apportate all’articolo 3 in tema di editoria elettronica. Infatti, la precedente previsione di periodicità che lasciava presupporre un pdf è stata riformulata, in modo da garantire una maggiore rispondenza alla realtà delle testate digitali. Pertanto, con la nuova formulazione della legge, la testata deve, oltre che essere accessibile online, anche non a titolo oneroso, garantire un’informazione quotidiana composta da un’informazione prodotta per almeno dieci articoli al giorno con un aggiornamento pari ad almeno 240 giorni per i quotidiani, 45 per i settimanali e plurisettimanali, 18 uscite per i quindicinali e 9 per i mensili.
L’articolo 2, inoltre, ha introdotto un’importante semplificazione delle comunicazioni da effettuare al Roc, rafforzando la previsione dell’art. 16 della legge 7 marzo 2001, n. 62 a tutte le testate, elidendo il potere discrezionale dell’Autorità e, soprattutto, consentendo di utilizzare lo strumento della comunicazione al Roc anche per comunicare le modifiche di competenza delle cancellerie dei Tribunali.

Il comma 5 bis dell’articolo 3 ha esteso il paniere del sistema integrato delle comunicazioni anche alla pubblicità online sulle diverse piattaforme, di fatto facendo entrare Google nel Sic. Ricordando che si tratta dell’ambito della normativa antitrust di settore, l’ingresso dei motori di ricerca nell’ambito del Sic non dovrebbe allo stato cambiare la situazione, attesa l’incidenza del mercato delle tlc.
Inoltre, il comma 5 ter ha esteso l’obbligo di iscrizione al Roc anche alle concessionarie pubblicitarie di testate telematiche.

L’art. 3 bis prevede che l’esenzione dagli obblighi di registrazione al Tribunale ed al Roc per tutte gli editori di testate telematiche, laddove gli stessi non chiedano contributi, ed il fatturato non superi centomila euro all’anno.

L’art. 4 relativo alla informatizzazione della rete di vendita prevede che la gestione degli strumenti informatici avvenga in maniera condivisa tra associazioni di editori, distributori ed edicole. In sostanza questa norma, chiaramente voluta dagli edicolanti, impedisce che la Fieg imponga a tutto il sistema un suo sistema informatico.

Il comma 3 dispone uno stanziamento di ulteriori 10 mni di euro sul fondo editoria a seguito del risparmio realizzato effettuato sul rimborso delle spedizioni postali.

L’art. 5 bis equipara ai fini delle tariffe postali, le spedizioni effettuate dalle onlus e dalle associazioni d’arma e combattentistiche ai soggetti iscritti al Roc.

Trasmettiamo, inoltre, gli ordini del giorno approvati dal Senato che non commentiamo, in quanto non producono alcun effetto giuridico.

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