Circolare n. 19 del 27/07/2007 – Codice di autoregolamentazione dell’informazione sportiva

0
933

È stato firmato, presso il Ministero delle Comunicazioni, il “Codice Media e Sport” per l’autoregolamentazione dell’informazione sportiva. Il testo del codice è specificamente destinato a tutti gli operatori della comunicazione che trattano, sotto forma di cronaca, commento, dibattito televisivo e radiofonico con ospiti in studio o collegati all’esterno, eventi sportivi in generale e calcistici in particolare.

I principi base del codice in oggetto risiedono nell’art. 1, commi 2 e 3, in base ai quali i soggetti interessati devono assicurare l’osservanza dei principi di legalità e del rispetto della dignità altrui, pur nella diversità delle rispettive opinioni.

Il Codice, poi, disciplina in maniera puntuale il diritto di informazione sportiva. In particolare, il commento degli eventi sportivi dovrà essere esercitato sui diversi media in maniera rispettosa della dignità delle persone, con la chiara distinzione tra il racconto dei fatti e le opinioni personali che hanno di essi. Il commento, inoltre, deve evitare di contenere espressioni minacciose o ingiuriose nei confronti di un singolo individuo o di gruppi di persone quali, ad esempio, atleti, squadre, tifosi, arbitri avversari, giornalisti, forze dell’ordine, soggetti organizzatori di eventi sportivi, etnie, religioni e confessioni. Nel caso di reati commessi in occasione di eventi sportivi, il commento deve tener conto a stigmatizzare le condotte lesive all’integrità fisica delle persone, della loro dignità e dei beni di proprietà pubblica e privata. Laddove si utilizzino immagini registrate particolarmente forti ed impressionanti, il conduttore o il commentatore dovrà avvertire gli spettatori che le sequenze che verranno diffuse sono adatte soltanto ad un pubblico adulto.

In relazione alla conduzione delle trasmissioni radiofoniche e televisive (locali e nazionali), le emittenti e i fornitori di contenuti dovranno assicurarsi che i conduttori delle trasmissioni di informazione sportiva abbiano preso visione del codice in oggetto e che siano a conoscenza delle regole che disciplinano l’esercizio di ciascuna delle discipline sportive oggetto delle trasmissioni loro affidate; pertanto, le emittenti e i fornitori di contenuti si riservano di valutare l’idoneità dei soggetti (inclusi ospiti, membri del pubblico, interlocutori telefonici o via internet) che si sono resi responsabili di violazioni alle disposizioni del Codice a partecipare ulteriormente a trasmissioni di informazione o di approfondimento sportivo. In caso di violazione, il conduttore dovrà dissociare con immediatezza l’emittente e il fornitore di contenuti dall’accaduto e potrà disporre di una pausa della trasmissione o la sospensione di un collegamento per poter allontanare gli eventuali responsabili e riportare il programma entro i binari della correttezza.
Nel caso di violazione del Codice, le emittenti e i fornitori di contenuti hanno inoltre l’obbligo a diffondere nella prima edizione successiva al programma in cui è stata commessa la violazione (o in altra trasmissione della medesima emittente), un messaggio nel quale l’editore e l’emittente e i fornitori di contenuti si dissociano dall’accaduto esprimendo la loro deplorazione. Al fine di rendere individuabili i soggetti che violano il codice attraverso telefono, audio o audiovideo, le emittenti e i fornitori di contenuti dovranno impegnarsi, nel rispetto di quanto previsto dal Codice in materia di trattamento dei dati personali, a collaborare con gli organi competenti.

Il controllo del rispetto del Codice in oggetto è affidato all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. La violazione del codice comporterà l’applicazione delle sanzioni richiamate dall’articolo 35, comma 4 bis del Testo Unico della Radiotelevisione. Sul tipo e l’ammontare delle sanzioni, ci riserviamo di aggiornarVi dovendo essere, le stesse, oggetto di chiarimenti. In ogni caso, delle eventuali sanzioni sarà data notizia alle amministrazioni pubbliche competenti per gli eventuali provvedimenti collegati alla erogazione di misure a sostegno dell’emittenza radiotelevisiva, al CONI ed alle Federazioni sportive per eventuali provvedimenti di competenza di accesso agli stadi. Eventuali violazioni commesse dai giornalisti saranno infine segnalate dall’Autorità delle comunicazioni all’ordine professionale di appartenenza che deciderà eventualmente sulle sanzioni.

E’ previsto, inoltre, che le emittenti e i fornitori di contenuti, dovranno impegnarsi, negli specifici programmi degli avvenimenti sportivi, a diffondere i valori positivi dello sport e lo spirito di lealtà sportiva, anche mediante campagne educative concordate ed attuate con le istituzioni locali e nazionali.

Per le imprese televisive e radiofoniche locali, l’adesione al presente codice costituisce requisito di ammissibilità ai contributi di cui all’art. 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n.448 e successive modificazioni ed integrazioni.

L’efficacia del Codice è, comunque, subordinata all’emanazione di un decreto del Ministero delle Comunicazioni di concerto con il Ministro delle politiche giovanili e le attività sportive e con il Ministro della Giustizia.

Allegati:

– Codice “Media e Sport”

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci il tuo commento
Inserisci il tuo nome