In data 25/10/2011, la Commissione Cultura della Camera ha approvato il nuovo testo del disegno di legge n. 355 recante l’adozione di nuove norme che disciplinano l’equità retributiva nel lavoro giornalistico con riferimento alle retribuzioni dei giornalisti iscritti all’albo di cui all’art.27 della L.69/1963, titolari di un rapporto di lavoro non subordinato nei quotidiani, nei periodici, anche telematici, nelle agenzie di stampa e nelle emittenti radiotelevisive.
Al rispetto dell’equità retributiva in questione è subordinato l’accesso ai contributi pubblici all’editoria.
Il provvedimento si compone di 4 articoli.
L’articolo 1 definisce finalità ed ambito applicativo dell’intervento. In particolare per retributiva si intende la corresponsione di un trattamento economico proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, in coerenza con i corrispondenti trattamenti previsti dalla contrattazione collettiva nazionale di categoria in favore dei giornalisti titolari di un rapporto di lavoro subordinato, la cui retribuzione è regolata dal Contratto collettivo nazionale dell’11 Aprile 2011, art.10.
L’articolo 2 istituisce presso il Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, la Commissione per la valutazione dell’equità retributiva del lavoro giornalistico. La Commissione è composta da quattro membri, di cui:
a) uno designato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con funzioni di presidente;
b) uno designato dal Ministro dello sviluppo economico;
c) uno designato dal Consiglio nazionale dell’ordine dei giornalisti;
d) uno designato dalla Federazione nazionale stampa italiana (FNSI)
Entro tre mesi dal suo insediamento la Commissione definisce i requisiti minimi di equità retributiva dei giornalisti iscritti all’albo titolari di rapporto di lavoro non subordinato nei quotidiani, nei periodici, anche telematici, nelle agenzie di stampa e nelle emittenti radiotelevisive, in coerenza con i corrispondenti trattamenti previsti dalla contrattazione collettiva nazionale di categoria in favore dei giornalisti titolari di un rapporto di lavoro subordinato. I requisiti minimi sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge. La Commissione, valutate le politiche retributive degli editori, deve redigere ed aggiornare un elenco dei datori di lavoro giornalistico che garantiscono il rispetto dei requisiti minimi di equità retributivi, dandone adeguata pubblicità sui maggiori mezzi di comunicazione e sul sito internet del Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Ai sensi dell’articolo 3, l’iscrizione all’elenco dei datori di lavoro giornalistico di cui all’art. 2 diviene, a decorrere dal 1° gennaio 2012, requisito per l’accesso ai contributi pubblici in favore dell’editoria. Si introduce, quindi, nell’ordinamento un requisito ulteriore rispetto a quelli attualmente previsti.
Infine, l’articolo 4 prevede che dall’attuazione della legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (invarianza finanziaria).
Segnaliamo che è tratto da un disegno di legge e che, quindi, è necessario il perfezionamento dell’iter parlamentare.