Sulla Gazzetta Ufficiale n. 58 dell’8 marzo 2008 è stato pubblicato il Decreto interministeriale 21 gennaio 2008, n. 36 di “Recepimento del Codice di autoregolamentazione delle trasmissioni di commento degli eventi sportivi”.
Il testo del decreto è disponibile sul nostro sito e in allegato alla presente.
Il Codice, sottoscritto dalle maggiori associazioni della stampa e della radiotelevisione, oltre che dall’ordine dei giornalisti, entrerà in vigore il 23 marzo 2008.
Tutti i media (fornitori di contenuti, giornali quotidiani o periodici, emittenti radiofoniche e televisive) sono tenuti a rispettare all’interno dei programmi che trattano eventi sportivi (sotto forma di cronaca, commento, dibattiti televisivi e radiofonici con ospiti in studio o collegati all’esterno), i seguenti principi generali:
a) tutela dei principi di legalità, correttezza e rispetto della dignità altrui, pur nella diversità di opinioni;
b) divieto di diffusione di messaggi che incitino all’odio, alla violazione di legge o ad atteggiamenti di intolleranza;
c) obbligo di rendere sempre ben chiara la differenza tra il racconto dei fatti e le opinioni personali che si hanno di essi;
d) impegno a stigmatizzare le condotte lesive dell’integrità fisica delle persone, della loro dignità e dei beni di proprietà pubblica e privata verificatesi in occasione di eventi sportivi;
e) nel caso di utilizzo di immagini registrare e di espressioni particolarmente forti e impressionanti, bisognerà sempre avvertire preventivamente gli spettatori che le sequenze non sono adatte al pubblico dei minori.
TRASMISSIONI RADIOFONICHE E TELEVISIVE
Le emittenti e i fornitori di contenuti devono assicurarsi che i conduttori delle trasmissioni siano a conoscenza del Codice e delle disposizioni in esso contenute.
In caso di violazione del Codice, da chiunque commessa (ospiti, membri del pubblico, interlocutori telefonici o via internet), l’emittente deve, con immediatezza, dissociarsi dall’accaduto. Ciò può avvenire con diverse modalità tra cui una pausa della trasmissione o la sospensione di un collegamento o l’allontanamento del responsabile. In ogni caso, è fatto obbligo di diffondere un messaggio di deplorazione dell’accaduto nella prima edizione successiva del programma in cui è stata commessa la violazione o in altra trasmissione della medesima emittente.
A tal fine le emittenti e i fornitori di contenuti devono porre in essere delle misure atte, nel caso, a rendere individuabili i soggetti che si collegano telefonicamente, in audio o in audiovideo, alle trasmissioni.
Ricordiamo che per le imprese televisive locali e per le imprese radiofoniche locali l’adesione al Codice costituisce requisito di ammissibilità ai contributi stanziati dal Governo di cui all’art. 45, comma 3 della legge del 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modificazioni e integrazioni.
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