Ricordiamo che dal 1° giugno al 31 luglio 2016 è necessario inviare all’AGCOM la comunicazione IES (Informativa Economica di Sistema) come previsto dalla Delibera n. 397/13/CONS modificata dalla Delibera n. 235/15/CONS.
Segnaliamo che detta comunicazione è una dichiarazione annuale obbligatoria cui sono tenuti tutti i soggetti che operano nel settore dei media.
In particolare, i soggetti obbligati sono gli operatori di rete, i fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici, i fornitori di servizi interattivi associati e/o di servizi di accesso condizionato, i soggetti esercenti l’attività di radiodiffusione, le imprese concessionarie di pubblicità (ivi compresi i soggetti che esercitano attività di pubblicità on line e pubblicità cinematografica), le agenzie di stampa a carattere nazionale (ivi compresi i soggetti i cui notiziari siano distribuiti in abbonamento, a titolo oneroso, qualunque sia il mezzo di trasmissione utilizzato, ad almeno un editore a carattere nazionale che realizzi un prodotto ai sensi della legge n. 62 del 2001), gli editori, anche in formato elettronico, di giornali quotidiani, periodici o riviste, altre pubblicazioni periodiche ed annuaristiche e altri prodotti editoriali (art. 2, co. 1, della delibera n. 397/13/CONS).
Sono esentati dall’obbligo dell’invio della comunicazione i soggetti che, nell’anno di riferimento, abbiano realizzato ricavi totali (incluse le provvidenze pubbliche e le convenzioni con soggetti pubblici) riferibili alle attività rilevate dalla IES pari a zero euro.
Ricordiamo che la violazione del suddetto obbligo di comunicazione, nonché l’indicazione di dati non corrispondenti alla realtà, comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 1, commi 29, 30 e 31 della legge 31 luglio 1997, n. 249.