Nella giornata di venerdì 25 maggio 2018, il Dipartimento informazione ed editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha pubblicato delle nuove faq di risposta ai vari quesiti posti dalle imprese e dalle associazioni di categoria.
Suddividiamo le interpretazioni attribuite per macro-argomento in modo da fornire una più semplice chiave di lettura.
Inoltre, in questa circolare cercheremo di avere un approccio di massima sintesi rispetto alle singole tematiche affrontate.
Gli argomenti meritevoli di approfondimento verranno trattati in successive circolari.
1.1 Definizione di ente senza scopo di lucro
Le prime due risposte fanno riferimento alla qualificazione giuridica di ente senza scopo di lucro. Come già precisato in precedenti faq, il Dipartimento ribadisce l’ampiezza della definizione che ricomprende, a titolo esemplificativo, le associazioni non riconosciute. Viene chiarito, inoltre, che nell’ipotesi in cui l’ente senza scopo di lucro sia il soggetto direttamente destinatario dei contributi lo stesso debba svolgere in via esclusiva l’attività di informativa autonoma ed indipendente di carattere generale. In relazione alle fondazioni, le stesse devono avere ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica e la successiva iscrizione all’albo delle persone giuridiche ai sensi dell’articolo 1 del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 360, non essendo sufficiente la semplice costituzione dell’ente.
1.2 Società partecipate da enti senza scopo di lucro e enti senza scopo di lucro
I quesiti, in verità abbastanza scontati, riguardano l’ipotesi in cui una cooperativa non giornalistica che abbia percepito i contributi nel 2017 in quanto controllata da un ente senza scopo di lucro possa continuare a percepire i contributi negli esercizi precedenti. La risposta è chiaramente affermativa, limitatamente ad un quinquennio, nell’ipotesi in cui rimanga la partecipazione di persone fisiche e illimitatamente nell’ipotesi in cui i soci siano tutti enti senza scopo di lucro.
Inoltre, nell’ipotesi in cui una cooperativa non giornalistica che accedeva ai contributi ex comma 3 dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250 si trasformi in una cooperativa giornalistica nel corso del 2017 o del 2018 questa non deve maturare il requisito dell’anzianità biennale. Analogamente, nell’ipotesi in cui una cooperativa non giornalistica, o un ente morale, che già beneficiava dei contributi si trasformi in società di capitali nel corso del 2018 o conferisce il ramo di azienda e il capitale della new co sia interamente detenuto da un ente senza scopo di lucro, il nuovo soggetto non deve maturare il requisito dell’anzianità biennale.
Quindi, in generale viene favorito l’adeguamento alla nuova normativa da parte delle imprese, delle fondazioni e degli enti morali che già percepivano i contributi previsti dal comma 3 dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250.
Molto importante è il chiarimento fornito in relazione al requisito dell’anzianità per le società partecipate da enti senza scopi di lucro, rispetto al quale la norma lasciava spazio a non poche perplessità. Il Dipartimento ha, infatti, chiarito che il requisito dell’anzianità deve fare riferimento anche al possesso dell’assetto partecipativo richiesto dalla norma.
Infine, il Dipartimento ritiene che il requisito dell’anzianità non venga soddisfatto nell’ipotesi in cui una cooperativa giornalistica che già percepiva i contributi costituisca una nuova società conferendo il ramo di azienda; ciò in quanto la cooperativa non viene inquadrata tra gli enti senza scopo di lucro.
1.3 Cooperative giornalistiche
La prima importante indicazione concerne le tempistiche per adeguare gli statuti alla disciplina alla nuova normativa. Il Dipartimento evidenzia come i requisiti sostanziali previsti dalle nuove norme vadano attestati a partire dal 1° gennaio 2018, mentre l’adeguamento statutario, visto come requisito formale, va perfezionato entro il 2018.
Il Dipartimento non include tra le figure che possono essere soci delle cooperative giornalistiche i praticanti giornalisti o, meglio, non li computa ai fini del rapporto di prevalenza. Ma appare evidente che nascono profili di grande complessità circa la possibilità di ammettere come soci delle cooperative i giornalisti praticanti. In silenzio, sorvoliamo.
Inoltre, la delega ad un socio in assemblea non rappresenta violazione della norma in materia di divieto di voto plurimo.
1.4 Esclusività dell’attività
Il comma 1 dell’articolo 5 prevede come condizione per accedere ai contributi l’esclusività dell’attività commerciale. Con una serie di risposte a fattispecie specifiche, il Dipartimento ha chiarito che laddove vi siano attività che generano reddito, come la gestione di immobili di proprietà o la sublocazione di spazi, ma non in maniera prevalente e senza il carattere dell’organizzazione imprenditoriale, non viene violata la prescrizione della norma.
Da un’altra prospettiva, il Dipartimento ha esemplificato come possa intendersi come attività informativa autonoma indipendente di carattere generale la fornitura di contenuti informativi da diffondersi con qualsiasi piattaforma di distribuzione, fermo rimanendo l’esigenza di imputare i relativi costi a contabilità separate. Si segnala che il decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70 non parla mai di contabilità separate, ma la puntualizzazione effettuata dal Dipartimento in questa risposta ad un quesito specifico determina la necessità di riflettere sull’introduzione immediata di sistemi di separazione contabile nell’ipotesi in cui si svolgano più attività.
1.5 Dipendenti
In linea con precedenti risposte fornite, il Dipartimento ha chiarito che il rapporto tra giornalisti e grafici viene soddisfatto comunque nell’ipotesi in cui venga assunto il numero minimo di giornalisti (tre per i periodici, cinque per i quotidiani).
In risposta ad un quesito relativo all’ipotesi di sospensione temporale del requisito del numero minimo di dipendenti, il Dipartimento prevede che lo stesso può essere giustificato solo nell’ipotesi in cui derivi da evento eccezionale e che il numero minimo venga ripristinato in un arco temporale minimo.
Viene ribadito il principio che il numero minimo di dipendenti debba essere rispettato nel solo arco temporale di riferimento del contributo e non nel periodo precedente e che siano validi i contratti part time.
2. Requisiti oggettivi
2.1. Periodicità
Il Dipartimento chiarisce che a seguito dell’abrogazione del comma 457 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2006, n. 266 è ammesso il cambio di periodicità, una volta acquisito il requisito dell’anzianità di edizione. Inoltre, viene ribadito il concetto di flessibilità tra periodicità delle edizioni cartacee e digitali; quindi, nell’ipotesi in cui un periodico editi l’edizione digitale ogni giorno, il contributo potrà essere erogato su ambedue le edizioni, anche se chiaramente si applicheranno i massimali fissati per i periodici.
2.2. Trasparenza finanziamenti pubblici
Il Dipartimento ha risposto ad un quesito molto articolato con un testo che non consente una facile interpretazione. Infatti, in un capoverso dice che è sufficiente indicare in gerenza sia nell’edizione cartacea che in quella digitale che la testata percepisce i contributi pubblici all’editoria nonché altri eventuali finanziamenti pubblici, senza necessità di indicare i relativi importi. Nel capoverso successivo dice che l’evidenza deve far riferimento ai contributi percepiti in annualità precedenti a quella per la quale si richiede il contributo. Consigliamo, per quanto non piacevole, in via prudenziale, di adottare la massima trasparenza e, quindi, di pubblicare il contributo incassato.
2.3 Misure idonee a contrastare forme di pubblicità lesive dell’immagine del corpo e della donna
Il Dipartimento ha fornito un quadro di massima flessibilità in relazione alle modalità con le quali attestare l’effettiva adozione delle misure richiamate dalla norma. In pratica, nell’ipotesi in cui l’impresa o un’associazione di categoria abbia aderito all’istituto per il codice di autodisciplina pubblicitaria deve attestare di essersi adeguata alle relative prescrizioni; nell’ipotesi in cui non l’abbia fatto, di aver adottato le relative misure. Inoltre, nell’ipotesi in cui l’impresa abbia adottato una specifica previsione statutaria la misura viene intesa come alternativa alle altre.
2.4 Calcolo del contributo
Non c’è risposta ad un quesito che nasce da una loro precedente fornita dal Dipartimento: ma a questo punto il costo del giornalista praticante è ammissibile? Comunque, le altre risposte fornite chiariscono il quadro regolamentare. In relazione alla ripartizione del costo per il personale dipendente tra edizione cartacea e web, attesa la stessa intensità di contributo, viene esplicitamente prevista la possibilità di rendicontare il costo complessivo in maniera unitaria. Inoltre, gli investimenti per hardware e software necessari sia per l’edizione cartacea che per quella digitale sono ammissibili in quanto il prodotto viene visto nella sua accezione unitaria.
2.5. Criteri premiali
In linea con precedenti interpretazioni, il Dipartimento chiarisce, in relazione ai percorsi di alternanza scuola lavoro, che la quota incrementale va calcolata in relazione a ciascuna convenzione stipulata e, quindi, non con riferimento al numero di studenti coinvolti.
2.6 Numero minimo di utenti
Il Dipartimento ribadisce che i dati di analytics vengono considerati affidabili. In relazione alla definizione di utenti medi mensili, ai fini del relativo calcolo, va mediata su base annuale la media mensile degli utenti unici. Il vincolo degli utenti unici mensili si applica solo alle testate esclusivamente digitali.
2.7 Copie digitali
In relazione alle copie digitali inviate agli abbonati in pdf, il Dipartimento le ritiene non qualificabili come copie vendute ai fini del calcolo del relativo contributo, in quanto manchevoli del requisito di dinamicità e tempestività. Si sorvola, si sorvola.
2.8 Funzionalità per i disabili
Il Dipartimento ha chiarito che l’adeguamento delle piattaforme tecnologiche per rendere i contenuti accessibili ai disabili potrà essere perfezionato entro la fine del 2018. In relazione alle modalità di adeguamento, fermo rimanendo l’idoneità delle misure stabilite con la piattaforma W3C, che consigliamo, il Dipartimento consente anche l’adozione di altre misure purchè, chiaramente, consentano l’accesso dei disabili ai contenuti.
2.9 Registrazione testata digitale
La registrazione della testata digitale non è necessaria (e noi riteniamo non consigliata), in quanto è sufficiente la comunicazione al Roc.
Per ragioni di sintesi non abbiamo riproposto le risposte a domande che sembravano scontate. A seguire, inizieremo a proporre una rassegna di circolari volte a rendere in maniera più sistematica i singoli argomenti.
Infine, ricordiamo che una recente sentenza del Consiglio di Stato ha ritenuto che le faq pubblicate sul sito del Dipartimento non rappresentino fonte normativa e che, pertanto, in presenza di interpretazione difforme di una norma da parte dello stesso Dipartimento nell’ipotesi di singole fattispecie vada presa unicamente come riferimento la norma.
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