Circolare n. 18 del 19/04/2022 – La nuova disciplina del diritto d’autore e i prestatori di servizi di condivisione di contenuti on line: settima parte

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Facendo seguito alle nostre circolari 7/20229/202210/202213/2022 , 14/2022 e 15/2022, continuiamo l’analisi delle modifiche apportate dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 177.

Con la circolare di oggi riprendiamo ad analizzare le modifiche apportate dal decreto rispetto alla responsabilità dei prestatori di servizi di condivisione di contenuti online nell’ipotesi di contenuti caricati dagli utenti.

Nuova norma: Lettera h) primo comma dell’articolo 1: “dopo l’articolo 70, sono inseriti i seguenti: Art. 102-nonies. – 1. La cooperazione tra i prestatori di servizi di condivisione di contenuti online e i titolari dei diritti non pregiudica la disponibilità delle opere o di altri materiali caricati dagli utenti nel rispetto del diritto d’autore e dei diritti connessi, incluso il caso in cui tali opere o altri materiali siano oggetto di un’eccezione o limitazione. 2. Gli utenti, quando caricano e mettono a disposizione contenuti da loro generati tramite un prestatore di servizi di condivisione di contenuti online, possono avvalersi delle seguenti eccezioni o limitazioni al diritto d’autore e ai diritti connessi: a) citazione, critica, recensione; b) utilizzo a scopo di caricatura, parodia o pastiche. 3. I prestatori di servizi di condivisione di contenuti online informano i propri utenti, tramite la comunicazione dei loro termini e condizioni del servizio, della possibilità di utilizzare opere e altri materiali avvalendosi delle eccezioni o delle limitazioni al diritto d’autore e ai diritti connessi. 4. L’applicazione delle disposizioni del presente Titolo non comporta l’identificazione dei singoli utenti né il trattamento dei dati personali, ferma restando l’applicazione del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Art. 102-decies. – 1. Quando i titolari dei diritti chiedono al prestatore di servizi di condivisione di contenuti online di disabilitare l’accesso a loro specifiche opere o ad altri materiali o di rimuoverli, indicano i motivi della richiesta. Le decisioni sulla richiesta di disabilitazione o la rimozione dei contenuti sono soggette a verifica umana. Il prestatore dà immediata comunicazione agli utenti dell’avvenuta disabilitazione o rimozione. 2. I prestatori di servizi di condivisione di contenuti online istituiscono e rendono disponibili agli utenti dei servizi meccanismi di reclamo celeri ed efficaci per la contestazione della decisione di disabilitazione dell’accesso o di rimozione di specifiche opere o di altri materiali da essi caricati. A tal fine l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni adotta apposite linee guida. 3. Nelle more della decisione sul reclamo, i contenuti in contestazione rimangono disabilitati. 4. La decisione adottata dal prestatore di servizi di condivisione di contenuti online a seguito del reclamo di cui al comma 2 può essere contestata con ricorso presentato all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, secondo le modalità da essa definite tramite regolamento, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. È fatto salvo il diritto di ricorrere all’autorità giudiziaria”.

Effetti della modifica: gli articoli 102-nonies e 102-decies fissano dei principi e rimandano, sostanzialmente, a delle linee guida dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni l’attuazione degli stessi. In particolare, viene sostanzialmente fissato un generico diritto degli utenti a caricare contenuti tutelati nell’ipotesi in cui gli stessi vadano ad integrare contenuti autonomi degli stessi utenti (esempio citazione, critica o recensione). Nell’ipotesi in cui i titolari dei diritti reclamano e chiedono la rimozione o la disabilitazione i prestatori di servizi, previa verifica umana, provvedono alla rimozione, avvisando l’utente e fornendogli servizi di reclamo celeri ed efficaci rispetto alla decisione adottata. Anche in questo caso è prevista l’adozione di un Regolamento da parte dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni al fine di regolamentare la procedura delle eventuali contestazioni.

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