Uno dei quesiti che ci viene più frequentemente posto è il termine ultimo dell’attuale regime di contributi diretti all’editoria previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 250 alla luce delle sostanziali modifiche introdotte dalla legge 16 luglio 2012, n. 103.
Infatti, il comma 3 dell’articolo 29 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011 ha previsto testualmente che: “allo scopo di contribuire all’obiettivo del pareggio di bilancio entro la fine dell’anno 2013, il sistema di contribuzione diretta di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250 cessa alla data del 31 dicembre 2014, con riferimento alla gestione del 2013. Il governo, provvede, con decorrenza dal 1° gennaio 2012, a rivedere il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 2010, n. 223, al fine di conseguire il risanamento della contribuzione pubblica, una più rigorosa selezione dell’accesso alle risorse, omissis”. Ma il comma 1 dell’articolo 1 della successiva legge 16 luglio 2012, n. 103 prevede che “in attesa della ridefinizione delle forme di sostegno all’editoria, le disposizioni del presente decreto sono volte a razionalizzare l’utilizzo delle risorse, attraverso meccanismi che correlino il contributo per le imprese editoriali agli effettivi livelli di vendita e di occupazione professionale, in conformità con le finalità di cui all’articolo 29, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214”. In altri termini, mentre la norma precedente ha stabilito la cessazione del regime dei contributi con l’esercizio 2013 e, nelle more un Decreto del Presidente della Repubblica che, determinando risparmi di spesa, allocasse le risorse su altri capitoli di spesa, la legge successiva ha previsto che il nuovo sistema di contributi che è entrato in vigore dal 2012 rimane in essere fino alla ridefinizione delle forme di sostegno all’editoria. A nostro avviso, attesa anche la successione temporale delle leggi e, fattispecie non secondaria, che la legge 16 luglio 2012, n. 103, oltre ad avere pari valenza sotto il profilo della fonte, ha sostanzialmente sostituito il D.P.R. previsto dalla norma precedente sotto il profilo quindi teorico l’attuale sistema di contributi rimane in vigore fino all’approvazione della nuova legge che dovrebbe riordinare l’intero comparto.
Chiaramente si tratta di un approccio che definiremmo filosofico più che teorico, attesa, comunque, la necessità di verificare l’effettiva disponibilità degli stanziamenti sui pertinenti capitoli di bilancio.
In relazione alla legge di riforma dell’editoria, ricordiamo che il precedente Governo aveva presentato il disegno di legge di delega al Governo in materia di sviluppo del mercato editoriale e ridefinizione delle forme di sostegno e che il testo era in discussione presso la Commissione cultura della Camera dei deputati con il numero 5270.
Il disegno di legge, è composto di un unico articolo che affida al Governo un’ampia delega per la riforma del sistema di sostegno sulla base delle seguenti linee guida: a) razionalizzare e riordinare la normativa vigente in materia di sostegno delle imprese editoriali, anche per contenere gli oneri a carico della finanza pubblica e per consentire una maggiore selezione dei soggetti beneficiari, prevedendo forme omogenee di contributo, correlate al rimborso di costi effettivamente sostenuti, nonché specifiche forme di sostegno della lettura e per l’innovazione, la multimedialità e l’avvio di nuove imprese; b) definire le categorie di soggetti destinatarie dei contributi, con particolare riguardo ai quotidiani e ai periodici di consolidata tradizione e valore politico – culturale, nonché alle testate che siano espressione di comunità locali; c) prevedere forme particolari di sostegno per le riviste di alta cultura iscritte in un apposito registro; d) correlare l’entità complessiva dei contributi che possono essere riconosciuti, nonché delle altre forme di sostegno, alle risorse finanziarie annualmente disponibili, evitando altresì che, per ciascuna impresa, il contributo ecceda il fatturato relativo all’anno di riferimento delle provvidenze; e) prevedere incentivi per l’avvio di nuove imprese editoriali, per l’innovazione tecnologica e per la multimedialità, anche attraverso il ricorso a forme di credito agevolato ovvero di credito d’imposta, compatibilmente con le esigenze della finanza pubblica e con l’ordinamento dell’Unione europea. Chiaramente con il termine della legislatura il disegno di legge è decaduto e, quindi, non esiste allo stato nessuna iniziativa di riforma del settore.
In estrema sintesi, ferma rimanendo la questione degli stanziamenti di bilancio per i prossimi esercizi, l’attuale legislazione prevede a nostro avviso che il sistema di contributi rimane in essere fino all’approvazione di un nuovo testo normativo che ridefinisca le forme di sostegno al settore.
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