Sulla Gazzetta Ufficiale del 19 maggio 2017 è stato pubblicato il decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 67 avente ad oggetto la “revisione della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti, in attuazione dell’articolo 2, comma 4, della legge 26 ottobre 2016, n. 198”.
Il decreto legislativo in oggetto deriva dall’applicazione del comma 4 dell’articolo 2 della legge legge 26 ottobre 2016, n. 198 che ha previsto una delega al Governo a razionalizzare la composizione e le competenze del Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti.
Ricordiamo che l’ordine dei giornalisti è disciplinato dalla legge 3 febbraio 1963, n. 69, e successive modificazioni, recante «Ordinamento della professione di giornalista» e dal decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, recante «Regolamento per l’esecuzione della legge 3 febbraio 1963, n. 69, sull’ordinamento della professione di giornalista».
Con un carattere di estrema sintesi riportiamo le novità più rilevanti introdotte dalla nuova normativa.
Il primo articolo del decreto legislativo riduce il numero dei componenti del Consiglio Nazionale dei giornalisti a non più di sessanta membri; i due terzi devono essere composti da professionisti e un terzo da pubblicisti. I membri vengono eletti dagli iscritti agli ordini regionali e interregionali. In ognuna delle categorie deve essere eletto almeno un rappresentante delle minoranze linguistiche riconosciute. Inoltre, i candidati devono essere iscritti all’Inpgi con una posizione attiva, escludendo, quindi, dalla partecipazione alle elezioni i pensionati.
Il nuovo sistema garantisce la partecipazione al Consiglio di due componenti, un professionista ed un pubblicista, per ogni Ordine regionale ed interregionale. La restante parte verrà eletta sulla base della rappresentatività dei singoli ordini per numeri di iscritti.
L’articolo 2 del decreto legislativo modifica l’articolo 20 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, relativo alle attribuzioni del Consiglio Nazionale, introducendo l’articolo 20 bis. In particolare, la nuova disciplina in relazione agli standard formativi prevede che il Consiglio Nazionale promuova, coordini e autorizzi l’attività di formazione professionale continua svolta dagli Ordini regionali assicurando criteri uniformi e livelli qualitativi omogenei su tutto il territorio nazionale, stabilendo altresì i requisiti e i titoli di cui devono essere in possesso i soggetti terzi che intendono essere autorizzati allo svolgimento dell’attività di formazione professionale continua a favore degli iscritti agli albi, previo parere vincolante del Ministro della giustizia.
Inoltre, il Consiglio individua gli standard minimi dei contenuti formativi e deontologici degli eventi e delle iniziative che concorrono al programma formativo, stabilisce i parametri oggettivi e predeterminati ai fini della valutazione dell’attività formativa proposta e della conseguente determinazione dei crediti da parte degli Ordini regionali.
Il Consiglio nazionale assume anche un maggior rilievo nella verifica qualitativa delle scuole di giornalismo, assumendo la funzione di disciplinare le condizioni e i requisiti ai fini dell’autorizzazione delle scuole di giornalismo, il contenuto precettivo minimo delle convenzioni che lo stesso Consiglio nazionale può stipulare con le scuole e gli indirizzi e le modalità alla base del percorso formativo del praticante.
Viene, infine, istituito un Comitato tecnico scientifico che ha funzioni di consulenza e di assistenza in materia di accesso e formazione professionale, orientamento didattico ed organizzativo delle scuole nonché di verifica per la valutazione di ciascuna scuola sotto il profilo della funzionalità e della rispondenza agli indirizzi didattici e organizzativi stabiliti dal Consiglio stesso.