Con Delibera n. 235/15/CONS del 28/04/2015, l’AGCOM ha modificato il termine entro il quale deve essere presentata l’informativa economica di sistema (I.E.S.).
A partire da quest’anno, sarà possibile trasmettere la comunicazione in oggetto dal 1° giugno fino al 31 luglio 2015 (fino all’anno scorso il periodo era 1° luglio – 30 settembre).
Segnaliamo che detta comunicazione è una dichiarazione annuale obbligatoria cui sono tenuti tutti i soggetti che operano nel settore dei media.
In particolare, i soggetti obbligati sono gli operatori di rete, i fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici, i fornitori di servizi interattivi associati e/o di servizi di accesso condizionato, i soggetti esercenti l’attività di radiodiffusione, le imprese concessionarie di pubblicità (ivi compresi i soggetti che esercitano attività di pubblicità on line e pubblicità cinematografica), le agenzie di stampa a carattere nazionale (ivi compresi i soggetti i cui notiziari siano distribuiti in abbonamento, a titolo oneroso, qualunque sia il mezzo di trasmissione utilizzato, ad almeno un editore a carattere nazionale che realizzi un prodotto ai sensi della legge n. 62 del 2001), gli editori, anche in formato elettronico, di giornali quotidiani, periodici o riviste, altre pubblicazioni periodiche ed annuaristiche e altri prodotti editoriali (art. 2, co. 1, della delibera n. 397/13/CONS).
Sono esentati dall’obbligo dell’invio della comunicazione i soggetti che, nell’anno di riferimento, abbiano realizzato ricavi totali (incluse le provvidenze pubbliche e le convenzioni con soggetti pubblici) riferibili alle attività rilevate dalla IES pari a zero euro.
Ciascuna comunicazione deve essere effettuata in conformità al modello che sarà disponibile sul sito web dell’Autorità www.agcom.it, nella sezione “Informativa Economica di Sistema”, e trasmessa all’indirizzo ies@cert.agcom.it.
Segnaliamo, infine, che saranno ritenuti validi esclusivamente i modelli trasmessi in formato dinamico originario (non saranno accettate, ad esempio, le copie scannerizzate del modello), in quanto il sistema di acquisizione automatica del modello dalla casella di posta elettronica certificata non risulta in grado di interpretare altri formati e/o altri allegati.
Ricordiamo che la violazione del suddetto obbligo di comunicazione, nonché l’indicazione di dati non corrispondenti alla realtà, comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 1, commi 29, 30 e 31 della legge 31 luglio 1997, n. 249.
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