Facendo seguito alla nostra circolare n. 11/2020 relativa alle modifiche introdotte dall’articolo 98 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, segnaliamo che il Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria ha fornito alcune indicazioni ulteriori circa la nuova disciplina.
Proviamo in sintesi a fornire le informazioni utili da trasferire agli inserzionisti pubblicitari.
La principale novità è relativa all’ammontare su cui calcolare il credito d’imposta che non è più il valore incrementale, ma l’importo equivalente agli investimenti pubblicitari effettuati. Pertanto, gli investimenti effettuati nell’esercizio precedente oltre a non concorrere più alla determinazione del contributo spettante, non sono più requisito per l’accesso al beneficio.
Il credito d’imposta è pari, nella misura unica per tutti, al 30 per cento degli investimenti effettuati,
Questa misura, chiaramente, è rivolta a sostenere gli investimenti pubblicitari effettuati anche in costanza del budget assegnato a questa voce.
Il credito d’imposta va calcolato, come in precedenza, solo sugli investimenti effettuati sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, sia analogiche che digitali.
Questa norma assume efficacia per il solo esercizio fiscale 2020. Le istanze potranno essere presentate dal 1 al 30 settembre 2020 sempre con modalità telematiche.
Vi aggiorneremo in presenza di eventuali ulteriori chiarimenti o modifiche della norma nel corso del procedimento di conversione del decreto legge.