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Circolare n. 17 del 11/03/2008 – Rimborsi tariffari e di agenzia emittenti radiotelevisive – Circolare Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il comma 295, della legge 24 dicembre 2007 n. 244 (legge finanziaria 2008), ha previsto che a partire dalla domanda relativa all’esercizio 2007 le agevolazioni a favore delle emittenti radiotelevisive sui consumi energetici e sulle spese telefoniche verranno pagate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri direttamente alle imprese nella misura del 40 per cento delle spese agevolabili. Sul punto, Vi rimandiamo alla nostra circolare n. 35 del 21.12.2007.

Il medesimo articolo ha previsto che le modalità di attuazione delle norme venissero dettate con D.P.C.M. E in data 19 febbraio 2008 è stato approvato il D.P.C.M. previsto, attualmente in corso di registrazione presso la Corte dei Conti e dalla Ragioneria Centrale dello Stato.

Nelle more, il Dipartimento Informazione ed Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha pubblicato una circolare esplicativa.

Il testo della circolare è disponibile sul nostro sito, in allegato alla presente.

Nella circolare sono indicate le modalità e la documentazione che le emittenti radiofoniche e televisive devono presentare per poter accedere ai rimborsi diretti previsti dalla finanziaria.

Le imprese radiofoniche e televisive che presentano richiesta di rimborsi per le spese sostenute per i canoni di noleggio e di abbonamento a servizi di telecomunicazione via satellite, devono presentare una dichiarazione sostitutiva attestante l’importo della spesa complessiva sostenuta nell’anno di riferimento dei contributi, al netto dell’IVA, in cui risulti distinto l’importo riferito al segmento di contribuzione da quello riferito al segmento di diffusione e la copia conforme all’originale delle fatture relative al pagamento dei canoni di noleggio ed abbonamento ai sistemi di telecomunicazione via satellite, emesse dai gestori dei servizi satellitari, con la relativa quietanza attestante l’avvenuto pagamento.

Le imprese radiofoniche e televisive che presentano richiesta di rimborsi per le spese sostenute per i consumi di energia elettrica, devono presentare una dichiarazione sostitutiva attestante l’importo della spesa sostenuta per i consumi di energia elettrica nell’anno di riferimento dei contributi, al netto dell’IVA; il numero, l’intestazione e l’ubicazione delle utenze; l’attestazione dell’avvenuto pagamento di tutte le fatture o bollette relative alle utenze richiesta.

Se la richiesta di rimborso delle spese sostenute per i consumi di energia elettrica nell’anno di riferimento dei contributi supera i 15.000 euro, l’impresa richiedente i contributi deve presentare un’attestazione secondo le seguenti modalità:
a) per le richieste di rimborso da parte di soggetti privi di collegio sindacale e non sottoposti all’obbligo di certificazione del bilancio, l’attestazione deve essere firmata da un revisore contabile iscritto al registro dei revisori contabili istituito ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, e successive modificazioni;
b) per le richieste di rimborso da parte di società con il collegio sindacale e non sottoposte all’obbligo di certificazione del bilancio l’attestazione deve essere firmata dal presidente del collegio sindacale;
c) per le richieste di rimborso da parte da parte di società sottoposte all’obbligo di certificazione del bilancio, l’attestazione deve essere rilasciata dal soggetto abilitato a certificare il bilancio ai sensi della disciplina civilistica vigente in materia.

Allegato – Circolare Presidenza del Consiglio

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